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Visualizza Versione Completa : scontrini corretti a penna e altro



arma
18-11-2008, 12:02
Quale efficacia probatoria possono avere gli scontrini dell'alcol test ove sono stampigliati dallo strumento gli orari (inizio e fine) dei due test, e successivamente alla loro stampa sono stati corretti a penna dai verbalizzanti spostando di un ora avanti i due accertamenti? Peraltro nè nel verbale di identificazione del trasgressore, nè nella comunicazione della notizia di reato è stato giustificato il motivo della correzione manuale. Inoltre volevo sapere se il Prefetto , nonostante l'art. 223, 3° co. CdS non fissi un termine minimo di sospensione provvisoria della patente (solo il massimo), possa applicare"per prassi?" il minimo edittale ex art. 186 di esclusiva competenza del giudice penale all'esito dell'accertamento del reato. Infine, dal ritiro su strada della patente, è possibile che il decreto si sospensione prefettizio intervenga dopo 105 gg.? Vero che la giurisprudenza parla di "termine ragionevole" per la legittimità dell'atto, ma per dare un significato alla "ragionevolezza del termine" non sarebbe obbligatorio rispettare il termine di gg. 90 di cui alla L.241/90?

Dott. Panicucci
18-11-2008, 15:22
Salve,
la correzione a penna in effetti è un po' anomala, tuttavia ritengo che ciò non determini l'inutilizzabilità dell'atto di accertamento, sempre che la correzione riguardi soltanto l'orario e non l'esito del test.

- Per prassi si usa proprio indicare il minimo edittale previsto dall'art 186 comma 2, anche se in teoria, come lei giustamente osserva, non essendo previsto alcun minimo edittale dall'art 223, il prefetto potrebbe sospendere anche per un periodo inferiore al minimo edittale.
- 105 giorni in effetti sono tanti. La giurisprudenza dice che l'ordinanza deve intervenire in un termine ragionevole, dal momento che l'ordinanza del prefetto ha natura "cautelare" e dunque, a pena di illegittimità, deve rispondere con immediatezza alle esigenze cautelari.
Nella vicenda esaminata dalle Sezioni Unite l'ordinanza era stata notificata dopo 8 mesi. La corte si limita a dire che quel termine è manifestamente irragionevole, ma non ci dice esattamente quale è il termine massimo da considerarsi ragionevole.
Direi che c'è ampio margine per sostenere che 105 giorni sono irragionevoli, anche in considerazione del fatto che la Prefettura non deve svolgere alcuna attività istruttoria per emanare l'ordinanza di sospenzione per guida in stato di ebbrezza.

Se vuole sottoporre al nostro esame il suo caso concreto ci invii copia dell'ordinanza prefettizia.
Saluti,
Dr. Massimiliano Panicucci

killer
18-11-2008, 21:13
Direi che c'è ampio margine per sostenere che 105 giorni sono irragionevoli, anche in considerazione del fatto che la Prefettura non deve svolgere alcuna attività istruttoria per emanare l'ordinanza di sospenzione per guida in stato di ebbrezza.

massi se 105 sono iragionevoli, pensate che nel mio caso il GDP aveva fissato udienza dopo 9 mesi e 10 giorni esatti per il ricorso della sospensioen cautelare! ottimo no?

arma
19-11-2008, 11:21
killer,ma avevi chiesto al GdP la sospensione del provvedimento ex art. 22, co. 7 L.24.11.81 n. 689? Per Massi: la vicenda al vaglio selle S.U. riguarda l'art. 223, 1° e 2° co. cds ove peraltro il trasgressore resta nella disponibilità della patente di guida e la Prefettura è onerata da tutta una serie di adempimenti che appesantiscono il procedimento sanzionatorio.Diversamente dall'art. 223, 3° co. ove la patente è immediatamente ritirata su strada e la Prefettura non ha alcun adempimento se non quello di emettere l'ordinanza di sospensione.

killer
19-11-2008, 11:26
sì arma, ho chiesto al sospensione del provvedimento. in cancelleria ci hanno detto che non potevano acecttarlo come urgente e ci hanno fissato udienza dopo 9 mesi :-(

Dott. Panicucci
19-11-2008, 13:38
x Arma: hai perfettamente ragione. Infatti proprio perchè ai fini del 223 co. 3 non deve essere svolta alcuna attività istruttoria da parte della PRefettura direi che il termine "ragionevole" debba essere molto più stringente rispetto al termine ragionevole di cui all'art 223 co. 2.
Posso chiederti se la tua evidente preparazione in materia è legata a motivi professionali oppure a vicende "personali"?
Cordiali saluti, MAssimiliano.

arma
19-11-2008, 16:18
In effetti ,benchè mi sia sforzato di esprimermi quanto più "atecnicamente" possibile, sono avvocato e la vicenda riguarda un mio caro amico (ma potrebbe anche toccarmi, sopratutto dopo una cena con colleghi o amici!). Nel dettaglio sto cercando di dimostrare in appello avverso la sent. del Gdp che il termine di emissione dell'ordinanza non può comunque superare i 90 gg. ex art. 2, co.3 L.241/90 (e c'è giurisprudenza anche di legittimità al riguardo) e che la cornice edittale per la sospensione provvisoria prefettizia non può essere l'art.186 cds di esclusiva applicabilità del giudice penale ma l'art. 223, 3° co.(il minimo, non prefissato, può correttamente essere anche di 15 gg.).In sede penale, mi sono opposto al decreto penale di condanna optando per l'abbreviato.Gli scontrini alterati assumono a mio avviso scarsa idoneità probatoria alla stergua dell'art. 192 cpp, in una con l'assenza in verbale di elementi sintomatici dello stato di ebbrezza, descrizione che ex art. 379 reg. cds gli agenti sono comunque tenuti a compilare anche se si è proceduto ad accertamento strumentale.(non è molto, ma ho reperito due sentenze, una del GdP di Ceccano e l'altra del giudice monocratico di Tempio Pausania).Inoltre , col conforto dottrinario, vorrei dimostrare che le ipotesi di cui al comma 2, lett.b) e c) 186 cds non sono titoli autonomi di reato ma circostanze aggravanti del reato(tutti gli indicatori dottrinari portano a tali conclusioni).Riconosco che il percorso è molto arduo ma anche appassionante.E ora che ho gettato la maschera porgo un carissimo saluto a te e a tutti gli utenti del forum.

Avv. Di Giorgio
19-11-2008, 19:05
se può esserti utile, ci sono stati recenti orientamenti (del gdp però) che hanno addirittura considerato irragionevole un'ordinanza emessa oltre i 20 gg (15 + 5) ed al riguardo il sottoscritto è riuscito a riottenere quasi subito la patente, il problema è che tutto ciò con i risvolti penali della vicenda conta poco. Io a marzo prossimo ho udienza penale per un caso analogo, ho invalidato il provvedimento di ritiro patente dinanzi al GDP per una serie di vizi formali per dinanzi al GDP non credo che questo mi aiuterà. credo che punterò anch'io sull'abbreviato perchè sollevare vizi di procedura nel rilevamento dello stato di ebbrezza in quella sede mi sembra infruttuoso.

arma
21-11-2008, 10:12
Caro Diggio, le sentenze del Gdp sopratutto in Tribunale (ove pende appello) non è che godano di una grande considerazione.Figurati che nel caso da me trattato, il GdP dopo aver tuonato che lui "..la patente ad un ubriaco non l'avrebbe mai restituita e che comunque la competenza è del TAR (sic!).."ha poi sospeso l'esecuzione dell'ordinanza prefettizia (con restituzione della patente al cliente,che possiede tuttora) sulla base di un CdS dell'età della pietra,ove la sospesione prefettizia era di tre mesi al massimo (avendo il cliente ricevuto l'ordinanza dopo 105 giorni dal ritiro, aveva già scontato il periodo!!! In realtà ex art. 186,2° co. lett.B) la sospensione provvisoria comminata era di 6 mesi).Figurari che lo stesso GdP, se alle ore 11:00 non si presentava nessuno per la Prefettura(non vi era nessun delegato nominato nel mio caso) prendeva il telefono e invitava un ispettore della Stradale a comparire in udienza!!!!! Solo in sentenza si è reso conto che il suo codice consultato era superato, ed ha rigettato tutte le mie censure argomentando:
a) la sospensione di 6 mesi è corretta (io sostenevo che la Prefettura deve applicare l'art. 223, 3° co. in cui il minimo di sospesione non è prefissato, e non la sanzione accessoria di competenza del giudice monocratico ex art.186) ed il fatto che la Prefettura ha comminato sei mesi (minimo edittale ex art. 186,2° co. lett.b) è solo "un caso" anzi "...il ricorrente è stato fortunato perchè potevano sospendergli la patente anche per un anno.."!!
b) il termine di emissione dell'ordinanza (97 gg. dal ritiro che arrivano a 105 con la notifica) è corretto perchè"... la Prefettura ha rispettato il termine di 3 mesi.."!!!!!! Confondendo un termine a giorni (90 gg. ex art. 2, co.3 L.241/90) con un termine a mesi ( nella sua testa tre mesi sono 90 gg. - sic!).Quanto infine alla denunciata censura degli scontrini corretti a penna nell'orario (spostati un ora avanti rispetto alla data stampata dall'etilometro) si è limitato a dire non in sentenza (ove non si pronuncia) ma a voce: "...sono cose che possono capitare.." Questo Gdp non è una eccezione, infatti se esorbitano dal loro campo di elezione-le buche stradali ove si incagliano i cerchioni di moto o auto, con falsi testimoni che attestano la bufala- entrano in tilt!
un saluto

Avv. Di Giorgio
21-11-2008, 12:06
come ti capisco... a me è capitato anche di peggio... un GDP non ti dico il luogo geografico altrimenti qualcuno potrebbe offendersi, mi ha candidamente detto in udienza "...avvocato scriva a verbale tutto quello che vuole tanto io di queste cose non capisco un c...... per cui rigetto tutto..." pensa un pò in che mani stiamo...
comunque io la carta dell'illeggittimità del provvedimento dinanzi al giudice penale me la giocherò comunque come carta, anche perchè non è che abbia molte frecce al mio arco...
in bocca al lupo

brambilla1
17-10-2009, 12:50
vi sto leggendo,e penso proprio che dovrò farmi tutti i sei mesi a piedi.speravo in un ricorso per data alterata e spostata di un'ora a penna ma leggendovi dovrò rassegnarmi.
grazie a tutti

arma
17-10-2009, 13:01
Evidentemente non hai seguito bene tutto. Ti riporto quanto già scritto im "domanda agli avvocati" "Un mio cliente è stato assolto dal G.U.P. in sede di opposizione al decreto penale di condanna e con scelta del rito abbreviato, proprio per la correzione a penna (da parte degli agenti accertatori) degli orari di inizio e fine dei test etilometrici.In pratica l'orario stampigliato dallo strumento, era stato corretto a penna spostandolo un ora avanti. In bocca al lupo!!

Aggiungo che la sentenza l'ho inviata a suo tempo in redazione.

brambilla1
27-10-2009, 20:50
come ti capisco... a me è capitato anche di peggio... un GDP non ti dico il luogo geografico altrimenti qualcuno potrebbe offendersi, mi ha candidamente detto in udienza "...avvocato scriva a verbale tutto quello che vuole tanto io di queste cose non capisco un c...... per cui rigetto tutto..." pensa un pò in che mani stiamo...
comunque io la carta dell'illeggittimità del provvedimento dinanzi al giudice penale me la giocherò comunque come carta, anche perchè non è che abbia molte frecce al mio arco...
in bocca al lupo

domanda per gli avvocati.
patente sospesa fino al 09-02-2010.
ho la visita collegiale con la commissione medica al 30.11-2009. gli esami già fatti privatamente tutti a posto, la prossima settimana andrò fare quelli ufficiali ma sicuramente con valori a norma. domanda... la commissione visto gli esami a posto potrebbero darmi un documento per l'idoenità alla guida?.
grazie mille.

brambilla1
27-10-2009, 20:51
domanda per gli avvocati.
patente sospesa fino al 09-02-2010.
ho la visita collegiale con la commissione medica al 30.11-2009. gli esami già fatti privatamente tutti a posto, la prossima settimana andrò fare quelli ufficiali ma sicuramente con valori a norma. domanda... la commissione visto gli esami a posto potrebbero darmi un documento per l'idoenità alla guida?.
grazie mille.