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Visualizza Versione Completa : Violazione art. 186,187 e mancata sospensione patente



drummer
10-11-2008, 18:19
Buongiorno,

Vi contatto in merito ad un incidente stradale da me subito in data 07/07/2008 (ero in moto e l'auto che mi precedeva nonostante la presenza di uno spartitraffico ha improvvisamente effettuato una inversione ad u tagliandomi la strada).Caricato in ambulanza vengo trasportato in ospedale dove mi effettuano dietro mio consenso test del sangue alcool/stupefacenti...
Mi viene riscontrato un tasso alcoolemico di 1,39 g/l...
Risulto positivo anche al test stupefacenti (assumo solo e soltanto benzodiazepine -ansiolitici- regolarmente prescritte dal mio medico).
Nonostante l'esito positivo dei test non mi viene ritirata la patente -forse perchè ho riportato fratture/lesioni piuttosto serie (devo ancora subire altre 2
operazioni alla gamba e un'altra alla mano)-...Viene disposto il mio ricovero la stessa sera e Vengo operato e dimesso dall'ospedale una settimana dopo.
Presso il mio domicilio in data 11/08/2008 due vigili della municipale mi notificano un verbale di identificazione persona (art. 349 cpp) con annessa
dichiarazione di elezione domicilio (art. 161 cpp) ed eventuale nomina del difensore (art. 96 c.1 cpp),in tale verbale vengo informato che la procura della repubblica mi contesta la violazione dei reati 186 e 187 ma niente ritiro della patente...ad oggi è ancora in mio possesso e non risulta alcuna decurtazione di punti.

-Le violazioni e relative sanzioni di cui agli articoli 186 e 187 mi arriveranno in un'unica soluzione o sono due procedimenti distinti?
-Può essermi contestato l'art. 187 anche se produco certificazione medica che attesta l'uso di benzodiazepine?
-Faccio fisioterapia tutti i giorni,ormai sono in grado di guidare e mi serve la patente...ci sono gli estremi per ottenere un annullamento del provvedimento
di sospensione della stessa?

A seguito dell'incidente la moto -cointestata con la mia ragazza- viene affidata in custodia ad una mia amica,successivamente viene sequestrata ai fini della confisca in agosto cioè dopo un mese.
In Novembre il provvedimento di sequestro/confisca viene sospeso dietro ricorso al giudice di pace da parte della mia compagna (nonostante lo stesso giudice abbia fissato l'udienza nel tardo 2009).
Il veicolo è stato dissequestrato -dietro pagamento delle spese- e affidato in sua custodia in data 10/11/2008 (oggi).
A parte il risarcimento danni che la mia compagna chiederà per gli eventuali errori/vizi procedurali della polizia:
-Devo ancora temere per la confisca del veicolo?
Premetto che tutte le notifiche riguardanti il veicolo sono state recapitate SOLO alla mia ragazza,a me nulla.
Se è come penso la mia ragazza risulta essere l'UNICA intestaria del veicolo,però al PRA risultiamo proprietari entrambi!

Nota:Per evitare l'impatto ho frenato bruscamente ma sono caduto finendo con il corpo sotto l'auto in questione la quale ha proseguito nella sua manovra
senza fermarsi!Infatti quell'auto non mi schiacciò solo perchè ebbi la prontezza di ritrarmi fuori da li sotto con un braccio altrimenti mi sarebbe passata con la ruota sul collo (la ruota mi ha colpito "solo" ad un braccio)...
L'auto si è allontanata e solo quando il conducente si è reso conto che dei soccorritori stavano annotando la sua targa ha accostato, dopo un pò si è
avvicinato farfugliando qualcosa tipo "sei caduto da solo" mentre io ero a terra in attesa dell'ambulanza e all'arrivo dei vigili è andato via senza fornire
le sue generalità e quindi senza sottoporsi ai test obbligatori in caso di incidente.
Ho sporto denuncia per omissione di soccorso presso la questura che ha trasmesso tutta la certificazione medica alla procura della repubblica (prognosi
moolto superiore ai 40 gg)...

-Devo sporgere un'altra denuncia per lesioni gravi e/o tentato omicidio o saranno le indagini a stabilire se sussistono anche queste due ultime ipotesi di
reato?

Mi scuso per la lungaggine

Grazie per l'attenzione e per l'eventuale risposta

Dott. Panicucci
10-11-2008, 23:05
salve,
cercherò di rispondere alle sue domande:
- il procedimento per le due violazioni (186 e 187) molto probabilmente sarà uno solo.
- ritengo che, se le sostanze a cui è risultato positivo sono "farmaci" prescritti dal medico e se per tali farmaci non è indicato di astenersi dalla guida di veicoli, ci siano ottimi margini di difesa riguardo alla contestazione dell'art 187. Sempre riguardo al 187, sotto un diverso profilo, consideri che è necessario dimostrare che lei si trovava "sotto l'effetto" delle sostanze al momento della guida. Il 187 comma 3 prevede la necessità di effettuare una visita per sintomi oltre agli esami di laboratorio e tale visita spesso viene omessa, con l'impossibilità di dimostrare se la presenza di stupefacenti nell'organismo è dovuta ad un assunzione pregressa oppure attuale al momento della guida.

- non ho ben capito se le è stata notificata l'ordinanza del Prefetto di sospensione della patente. Lei dice che ad oggi ha ancora la patente e non cita mai l'ordinanza di sospensione. Quando le sarebbe stata notificata? Consideri che per il ricorso al Giudice di PAce ci sono soltanto 30 giorni dal momento della notifica.
- purtroppo rimane un certo rischio per la confisca della moto. Infatti, per i motocicli non si applica la disciplina prevista dall'art 186, che esclude la confisca nei casi in cui il motociclo sia intestato a soggetti diversi dal conducente. Per i motocicli c'è una norma apposita, molto piu severa, che è l'art 213 il quale dispone la confisca "in ogni caso". In realtà quando il mezzo appartiene ad una persona estranea al reato c'è un certo margine di difesa, ma il buon esito non è scontato.

Se vuole un parere per l'evenutale stesura del ricorso al GDP contro la sospensione della patente o contro l'eventuale provvedimento di confisca amministrativa ex art 213 cds ci invii copia della documentazione e dei provvedimenti da impugnare.
Saluti

drummer
11-11-2008, 12:19
Buongiorno,

Chiarimento:Le benzodiazepine sono farmaci (categoria:ansiolitici) e come tali possono essere acquistati solo e soltanto in farmacia dietro prescrizione medica -che ha una durata mensile- e vanno assunte nei tempi e modi prescritti dallo stesso medico.Come il 90% dei farmaci sul foglietto illustrativo si avverte che può indurre sonnolenza e influire sulla concentrazione,non viene riportato nessun divieto di guida.La sera dell'incidente ero al ristorante e ho 3 testimoni che mi hanno visto assumere detta sostanza quella sera.
Le benzodiazepine sono sostanze che lasciano tracce nel sangue/urine fino a 8 gg dall'ultima assunzione.
Il mio medico ha archiviato sul suo pc tutte le mie prescrizioni mediche ed è lui che mi ha prescritto una terapia a base di ansiolitici (benzodiazepine).
Tale farmaco mi è stato somministrato -da personale autorizzato- anche durante la mia degenza in ospedale ed è riportato nella mia cartella clinica.
-Assunto il fatto che si parla di terapia farmacologica (da 8 a 12 settimane) prescritta dal mio medico e documentabile come posso tutelarmi?
Una dichiarazione del mio medico corredata da prescrizioni farmacologiche non è condizione sufficiente a dimostrare la mia innocenza?
-La visita per "sintomi" doveva essere effettuata dall'ospedale dietro richiesta della polizia quella stessa sera?Se è cosi non è questa una loro negligenza?
-Come posso tutelarmi?

-Per quanto riguarda la patente ad oggi non è ancora arrivata alcuna notifica di sospensione (sono passati 4 mesi),non mi è arrivato ancora nulla e sulla mia patente ci sono ancora 24 punti.

-Per quanto riguarda la confisca ho letto e mi è stato confermato che il decreto legge 27/05/2008 ha disposto parità di trattamento per autovetture e motocicli.
Se è cosi la confisca è prevista per chi ricade in terza fascia mentre io sono nella seconda fascia (1,39),considerato che la moto è intestata alla mia ragazza e che il suo ricorso è stato accettato dal gdp -ordinando il dissequestro immediato in attesa di udienza- non sono queste motivazioni sufficienti per riottenere la moto in maniera definitiva?
-Temo la concomitanza della violazione di due reati (186,187) e a proposito di questo vorrei chiedere se ciò costituisce una aggravante che possa portare alla confisca del veicolo,alla revoca della patente e a una sanzione amministrativa dal costo esorbitante.

Ringrazio per la cortese attenzione,spero possiate aiutarmi a capire...

...ancora Grazie

Buona giornata

gino
12-11-2008, 21:43
Nel tuo caso, com'è stato correttamente detto, sarà difficile evitare la confisca del veicolo in quanto per ciclomotori e motocicli è disposta comunque, anche se la proprietà è di una terza persona e anche se il tasso alcolico è inferiore a 1.5
Peraltro la Corte Costituzionale ha già sostanzialmente avallato questo provvedimento.
Quindi se e quando sarai condannato nel penale la prefettura, ricevuta la sentenza dalla cancelleria del tribunale, procederà con la confisca che in questo caso è di natura amministrativa e non penale come per le automobili.

saluti

drummer
13-11-2008, 09:45
Decreto 23/052008 modifica art.186

1.2 Confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza
Quando il conducente è sorpreso a guidare un veicolo con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico nel sangue
superiore 1,5 grammi per litro (g/l), oltre all'applicazione delle pene principali e delle sanzioni amministrative accessorie
incidenti sulla patente di guida, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la misura di sicurezza della confisca del
predetto veicolo salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Si tratta di un caso di confisca obbligatoria ai sensi dall'art. 240, comma 2, C.P. La misura di sicurezza si applica anche nel
caso in cui la pronuncia consegua a patteggiamento ovvero nel caso di sospensione condizionale della pena.
La confisca del veicolo si applica anche quando il conducente in stato di ebbrezza con valore corrispondente ad un tasso
alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l) provochi un incidente stradale. In tale caso non trova, quindi,
applicazione la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo prevista dal comma 2 bis dell'art. 186 C.d.S. ed il
mezzo di proprietà del trasgressore deve essere sempre sottoposto a sequestro nel rispetto della procedura di cui al punto
1.2.1.
Giova sottolineare che per la confisca di cui si parla non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 213 C.d.S. che
disciplinano i casi in cui la confisca costituisca sanzione amministrativa accessoria. E ciò anche quando il veicolo con cui è
commesso il reato di cui all‘art. 186, comma 2, lett. c) è un motoveicolo o un ciclomotore. In tali casi, infatti, non trovano
applicazione neanche le disposizioni dell'art. 213, comma 2-sexies, C.d.S. che impongono la confisca amministrativa dei
motoveicoli o dei ciclomotori con cui sono stati commessi i reati.
Nei confronti dei conducenti dei predetti veicoli, perciò, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), si
applica la misura di sicurezza della confisca ed il sequestro operato secondo la procedura di cui al punto 1.2.1 della
presente circolare.

Resta, invece, vigente l'obbligo di sequestro e confisca amministrativa ai sensi del citato art. 213, comma 2-sexies, quando
il reato di guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), sia commesso alla
guida di ciclomotori o di motoveicoli come già precisato nell'ultimo periodo del punto 1, della circolare n.300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3.8.2007:
1. Limitazioni nella guida da parte dei neopatentati
Per effetto della modifica del comma 1 dell'articolo 2 del D.L. n. 117 del 2007, la durata delle limitazione di guida di autoveicoli con prestazione elevate da parte dei neopatentati, di cui all'art. 117, comma 2bis, C.d.S., è stata ridotta solo al primo anno successivo al conseguimento della patente di guida.
Di conseguenza, la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 117 C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992), che prevede le sanzioni per il mancato rispetto delle limitazioni di guida, deve essere intesa nel senso che le sanzioni stesse si applicano:
a) per i primi tre anni dal conseguimento della patente, nei confronti di chi supera i limiti di velocità indicati al comma 2 dell'art. 117 C.d.S.;
b) per il primo anno successivo al conseguimento della patente di guida nei confronti del neopatentato che conduce autoveicoli con prestazioni elevate.
Come già precisato nella circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3 agosto 2007, la limitazione di guida di autoveicoli di elevate prestazioni non è immediatamente operativa ma entrerà in vigore dopo 6 mesi dalla data di pubblicazione del D.L. e cioè avrà effetto solo per coloro che conseguiranno la patente di guida dall'1.2.2008.

ziozizzo
29-10-2009, 11:27
Buongiorno,

Chiarimento:Le benzodiazepine sono farmaci (categoria:ansiolitici) e come tali possono essere acquistati solo e soltanto in farmacia dietro prescrizione medica -che ha una durata mensile- e vanno assunte nei tempi e modi prescritti dallo stesso medico.Come il 90% dei farmaci sul foglietto illustrativo si avverte che può indurre sonnolenza e influire sulla concentrazione,non viene riportato nessun divieto di guida.La sera dell'incidente ero al ristorante e ho 3 testimoni che mi hanno visto assumere detta sostanza quella sera.
Le benzodiazepine sono sostanze che lasciano tracce nel sangue/urine fino a 8 gg dall'ultima assunzione.
Il mio medico ha archiviato sul suo pc tutte le mie prescrizioni mediche ed è lui che mi ha prescritto una terapia a base di ansiolitici (benzodiazepine).
Tale farmaco mi è stato somministrato -da personale autorizzato- anche durante la mia degenza in ospedale ed è riportato nella mia cartella clinica.
-Assunto il fatto che si parla di terapia farmacologica (da 8 a 12 settimane) prescritta dal mio medico e documentabile come posso tutelarmi?
Una dichiarazione del mio medico corredata da prescrizioni farmacologiche non è condizione sufficiente a dimostrare la mia innocenza?
-La visita per "sintomi" doveva essere effettuata dall'ospedale dietro richiesta della polizia quella stessa sera?Se è cosi non è questa una loro negligenza?
-Come posso tutelarmi?

-Per quanto riguarda la patente ad oggi non è ancora arrivata alcuna notifica di sospensione (sono passati 4 mesi),non mi è arrivato ancora nulla e sulla mia patente ci sono ancora 24 punti.

-Per quanto riguarda la confisca ho letto e mi è stato confermato che il decreto legge 27/05/2008 ha disposto parità di trattamento per autovetture e motocicli.
Se è cosi la confisca è prevista per chi ricade in terza fascia mentre io sono nella seconda fascia (1,39),considerato che la moto è intestata alla mia ragazza e che il suo ricorso è stato accettato dal gdp -ordinando il dissequestro immediato in attesa di udienza- non sono queste motivazioni sufficienti per riottenere la moto in maniera definitiva?
-Temo la concomitanza della violazione di due reati (186,187) e a proposito di questo vorrei chiedere se ciò costituisce una aggravante che possa portare alla confisca del veicolo,alla revoca della patente e a una sanzione amministrativa dal costo esorbitante.

Ringrazio per la cortese attenzione,spero possiate aiutarmi a capire...

...ancora Grazie

Buona giornata

Ciao, scusa, di quale decreto parli? Il decreto del 27/05/2008 non mi sembra abbia a che fare con l'articolo 213, quello che citi sotto, invece, del 23/05/2008 prevede ancora la confisca del ciclomotore.

Ciao,

Andrea