albe.79
06-11-2008, 13:43
Buongiorno volevo sapere come operare nella forma e nei contenuti ed avere più spiegazioni in merito alla possibilità di chiedere la restituzione della patente al Prefetto .
Di seguito un articolo letto su internet dal sito "dallapartedichiguida.it":
"Il 15, si sa, è il numero del momento. La patente sospesa viene restituita al suo titolare quando è decorso il periodo di sospensione (ipotesi ordinaria), oppure - prima del termine del periodo di sospensione - in caso di archiviazione del verbale di accertamento a seguito di ricorso o, ancora, per mancata emissione dell'ordinanza entro 15 giorni.
La patente è stata ritirata contestualmente alla contestazione dell'illecito? Se trascorsi 15 giorni dall'invio del documento, non è stata ancora emanata l'ordinanza di sospensione, l'avente diritto può richiedere la restituzione della patente con istanza indirizzata alla Prefettura competente.
La restituzione equivale alla possibilità di libera circolazione del conducente: non essendo stata ancora emessa ordinanza di sospensione, né avendo più effetto la misura strumentale e cautelare del ritiro, lo stesso è autorizzato a circolare liberamente. La sanzione pecuniaria (i soldi) principale, invece, rimane perfettamente valida ed efficace e segue il suo normale iter.
Riassumo. Decorsi 15 giorni dall'invio del documento senza emissione dell'ordinanza, l'utente, fino a quando perdura l'inadempienza dell'Amministrazione pubblica, ha il diritto di riavere la patente ritirata. Da quel momento può continuare a circolare liberamente e la sospensione non può essere più disposta.
Il Prefetto, in mancanza di richiesta di restituzione o comunque fino a quando questa non interviene, può comunque emettere ordinanza di sospensione (anche oltre i 15 giorni previsti) con effetti decorrenti dal giorno in cui è stato ritirato il documento."
Di seguito un articolo letto su internet dal sito "dallapartedichiguida.it":
"Il 15, si sa, è il numero del momento. La patente sospesa viene restituita al suo titolare quando è decorso il periodo di sospensione (ipotesi ordinaria), oppure - prima del termine del periodo di sospensione - in caso di archiviazione del verbale di accertamento a seguito di ricorso o, ancora, per mancata emissione dell'ordinanza entro 15 giorni.
La patente è stata ritirata contestualmente alla contestazione dell'illecito? Se trascorsi 15 giorni dall'invio del documento, non è stata ancora emanata l'ordinanza di sospensione, l'avente diritto può richiedere la restituzione della patente con istanza indirizzata alla Prefettura competente.
La restituzione equivale alla possibilità di libera circolazione del conducente: non essendo stata ancora emessa ordinanza di sospensione, né avendo più effetto la misura strumentale e cautelare del ritiro, lo stesso è autorizzato a circolare liberamente. La sanzione pecuniaria (i soldi) principale, invece, rimane perfettamente valida ed efficace e segue il suo normale iter.
Riassumo. Decorsi 15 giorni dall'invio del documento senza emissione dell'ordinanza, l'utente, fino a quando perdura l'inadempienza dell'Amministrazione pubblica, ha il diritto di riavere la patente ritirata. Da quel momento può continuare a circolare liberamente e la sospensione non può essere più disposta.
Il Prefetto, in mancanza di richiesta di restituzione o comunque fino a quando questa non interviene, può comunque emettere ordinanza di sospensione (anche oltre i 15 giorni previsti) con effetti decorrenti dal giorno in cui è stato ritirato il documento."