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19-10-2007, 11:44
Innanzitutto complimenti peril forum, molto interessante e utile.
Ho letto due vostri articoli e vorrei chiedervi alcune precisazioni:
Nell' articolo Nullità per irregolarità della notifica (http://www.ricorsi.net/Approfondimenti/multe/Nullit%E0-per-irregolarit%E0-della-notifica.html) scrivete:
n primo luogo, affinchè sia valida, è necessario che la notifica avvenga entro 150 giorni dall'accertamento dell''infrazione. Occorre fare attenzione a quanto si è appena detto perchè ha importanza fondamentale: i 150 giorni non decorrono, infatti, dall'infrazione, ma dal momento in cui la stessa è accertata dall'agente verbalizzante. Il momento dell'infrazione e quello dell'accertamento, potrebbero, infatti anche non coincidere, e questo rappresenta uno dei motivi per cui nella maggior parte dei casi ci si "illude" di poter sollevare ricorso contro multe invece (purtroppo!) valide.
Come fa chi riceve un verbale di "accertatamento effettuato in tempo sucessivo alla data dell' effettiva violazione" a sapere in che data è stato effettivamente effettuato l' accertamento, e stabilire quindi se è il caso di presentare ricorso?
Sul verbale deve essere indicata solo da data della violazione, giusto?
Inoltre vorrei chiedervi in merito all' articolo Nullità per omessa autentica (http://www.ricorsi.net/Approfondimenti/multe/Nullit%E0-per-omessa-autentica.html) quando scrivete:
Occorre, pertanto, verificare che nella copia (contestata immediatamente o successivamente notificata) vi sia la dichiarazione autentica di conformità della medesima all'originale. Tale dichiarazione per essere autentica necessita della firma del responsabile e del timbro dell'ufficio. Ciò sta a significare che non è sufficiente una semplice fotocopia o trascrizione del verbale, ma occorre che il pubblico ufficiale attesti che la copia è uguale all'originale conservata agli atti dell'ufficio.
Diversamente, ove tale dichiarazione di conformità manchi ovvero sia irritualmente apposta, al verbale notificato non sarà attribuibile il valore di atto pubblico e pertanto sarà da considerare nullo.
Intendete dire che la copia del verbale che arriva a casa con la dicitura
"Il presente atto è elaborazione meccanografica conforme all' originale, depositato presso l' archivio di questo Comando di Polizia Municipale [...]
Il responsabile dell' immissione dei dati è il Dott. Tal Dei Tali, individuato da apposito provvedimento (legge n.80/91)"
è da considerarsi nulla in assenza di firme apposte a penna o timbri?
Mi sembra strano :confused: non ho mai ricevuto nè visto in vita mia un verbale di accertamento (di quelli mandati a casa entro i 150 giorni) firmato o timbrato...
Ho capito male?
Ho letto due vostri articoli e vorrei chiedervi alcune precisazioni:
Nell' articolo Nullità per irregolarità della notifica (http://www.ricorsi.net/Approfondimenti/multe/Nullit%E0-per-irregolarit%E0-della-notifica.html) scrivete:
n primo luogo, affinchè sia valida, è necessario che la notifica avvenga entro 150 giorni dall'accertamento dell''infrazione. Occorre fare attenzione a quanto si è appena detto perchè ha importanza fondamentale: i 150 giorni non decorrono, infatti, dall'infrazione, ma dal momento in cui la stessa è accertata dall'agente verbalizzante. Il momento dell'infrazione e quello dell'accertamento, potrebbero, infatti anche non coincidere, e questo rappresenta uno dei motivi per cui nella maggior parte dei casi ci si "illude" di poter sollevare ricorso contro multe invece (purtroppo!) valide.
Come fa chi riceve un verbale di "accertatamento effettuato in tempo sucessivo alla data dell' effettiva violazione" a sapere in che data è stato effettivamente effettuato l' accertamento, e stabilire quindi se è il caso di presentare ricorso?
Sul verbale deve essere indicata solo da data della violazione, giusto?
Inoltre vorrei chiedervi in merito all' articolo Nullità per omessa autentica (http://www.ricorsi.net/Approfondimenti/multe/Nullit%E0-per-omessa-autentica.html) quando scrivete:
Occorre, pertanto, verificare che nella copia (contestata immediatamente o successivamente notificata) vi sia la dichiarazione autentica di conformità della medesima all'originale. Tale dichiarazione per essere autentica necessita della firma del responsabile e del timbro dell'ufficio. Ciò sta a significare che non è sufficiente una semplice fotocopia o trascrizione del verbale, ma occorre che il pubblico ufficiale attesti che la copia è uguale all'originale conservata agli atti dell'ufficio.
Diversamente, ove tale dichiarazione di conformità manchi ovvero sia irritualmente apposta, al verbale notificato non sarà attribuibile il valore di atto pubblico e pertanto sarà da considerare nullo.
Intendete dire che la copia del verbale che arriva a casa con la dicitura
"Il presente atto è elaborazione meccanografica conforme all' originale, depositato presso l' archivio di questo Comando di Polizia Municipale [...]
Il responsabile dell' immissione dei dati è il Dott. Tal Dei Tali, individuato da apposito provvedimento (legge n.80/91)"
è da considerarsi nulla in assenza di firme apposte a penna o timbri?
Mi sembra strano :confused: non ho mai ricevuto nè visto in vita mia un verbale di accertamento (di quelli mandati a casa entro i 150 giorni) firmato o timbrato...
Ho capito male?