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Visualizza Versione Completa : Notifica al vecchio indirizzo di residenza



camaleonte69
16-10-2007, 15:46
Salve è da un po che leggo il Forum e l'ho trovato interessantissimo e grazie a tanti suggerimenti di noi poveri guidatori massacrati ho fatto un ricorso e sto attendendo il risultato ma credo che sarà positivo :) Evviva l'ottimismo.
Adesso espongo quest'altro mio problema che mi è capitato da poco.
Mi sono visto recapitare venerdì scorso una cartella esattoriale :o:o e quando l'ho aperta quasi svengo:(. 940,00 Euro per una multa fatta allo scouter nel mese di ottobre 2005. Praticamente mi ha beccato un sorpassometro a roma sulla corsia di emergenza. Tutti i motociclisti e scuteristi di roma sanno che a roma o si cammina sulla corsia di emergenza o prima o poi una macchina o un tir ti schiaccia. E qui viene il bello. Il verbale non mi è mai stato ne notificato ne tantomeno recapitato al mio indirizzo di residenza ma dalla cartella esattoriale si evince che mi è stato notificato nel mese di gennaio.
Devo ancora andare all'ufficio verbali per prendere visione del verbale e della notifica ma tramite amici sono riuscito a sapere che mi è stato inviato il verbale al mio vecchio indirizzo di residenza. Adesso la domanda fatidica
La multa è stata fatta ad ottobre 2005. Avranno fatto le verifiche in base alla targa dello scouter (credo, ma non ne sono sicuro) e mi hanno inviato il verbale a casa. Però sbagliano indirizzo e lo mandano alla mia vecchia residenza. Io invece avevo cambiato residenza dal maggio 2004 ed infatti lo scouter riporta sul libretto di circolazione l'indirizzo giusto. La cartella esattoriale invece me la notificano all'indirizzo giusto (certo perchè questi ..... degli esattori prima di inviare una cartella controllano anche se vivi sulla luna:mad::mad:).
Sono intenzionato a fare un ricorso sicuramente dove evidenzierò che la notifica sarebbe dovuta esser fatta al mio indirizzo di residenza attuale e che sia sul libretto di circolazione che sul certifiato di residenza (storico) risulta che da maggio 2004 sono residente in quella via e non nella presunta residenza (quella vecchia per intenderci). Mi è stato spiegato che la questura, uffici verbali, quando ha verificato le mie generalità ha fatto la ricerca sulle loro apparecchiature e hanno visto che avevo preso una multa nel lontano 2000 con la macchina e da ingenui che sono stati (per mia fortuna naturalmente) hanno preso per buono l'indirizzo di residenza dove mi venne recapitato l'altro verbale senza fare credo accertamenti alla motorizzazione. Secondo voi ho buone chance??? Inoltre la procedura di notifica è molto particolare in quanto l'ufficiale addetto alla notificazione dopo che ha preparato la busta da far recapitare dalla posta qual'ora ritornasse indietro perchè è irreperibile oppure trasferito senza cambiare residenza è tenuto in base a delle sentenze della cassazione ad emettere una seconda raccomandata con ricevuta di ritorno ed all'affissione presso la residenza o inserimento nella cassetta delle poste (vorrei vedere dove l'ha trovata) dell'ingiunzione di pagamento e notifica del verbale stesso. Infine deve effettuare l'iscrizione presso l'ufficio pretoriano del comune di residenza. Ma so per certo che nessuno lo fa in quanto probabilmente nemmeno lo sanno e allora dopo che il postino mette sconosciuto trasferito e passano i canonici 10 giorni rinviano indietro direttamente il verbale senza seguire le procedure. Questo puo servire a molte persone. Anzi vi dico anche che sembre in base a sentenze della cassazione o TAR è vero che il portinaio o un vicino puo ritirare la notifica e firmare ma l'ufficiale giudiziale deve in quel caso comunque inviare copia autentica della stessa con anche copia della firma di notifica all'interessato diretto (o comunque alla sua residenza) per informarlo del fatto che è stato notificato un atto per il tramite del portiere o del vicino.
Bene come mio primo messaggio in questo forum sicuramente avrò annoiano molti. Comunque vi terrò informato dei fatti. Penso che non avrò problemi nel ricorso ma comuque chiederò assistenza agli ideatori di questo STUPENDO SITO che è nato proprio per evitare che povere persone come noi magari sempre perfette e precise si vedono arrivare multe salatissime e bestemmiano perchè magari, come nel mio caso è uguale a due terzi del mio stipendio mensile. Mentre come possiamo vedere in tv o sui giornali persone che guidano ubriache, drogate o che vanno a 300 all'ora sulle strade se la cavano sempre e senza un cavolo da pagare..... A queste persone la patente non va ritirata ma va BRUCIATA. Spero di non essere stato troppo polemico al riguardo.
Se avete consigli da darmi sono tutto orecchie.... :D:D:D

Santiaga
17-10-2007, 19:52
Ciao, mi fa piacere che l'ambiente sia di tuo gradimento;)

le cose che hai detto in tema di notifiche, alcune sono esatte...altre andrebbero un po' aggiustate.

La notifica in caso di irrperibilità è disciplinata dall'art. 140 cpc.
La notifica effettuata a mani dal portiere è disciplinata dall'art. 139 cpc

A norma dell'art 139, la notifica può essere fatta mediante consegna al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio od azienda e, quando anche il portiere manchi, ad un vicino di casa che accetti di riceverla.
In questo caso il messo oltre ad inserire la copia dell'atto in busta che provvede a sigillare è tenuto a dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata.

camaleonte69
18-10-2007, 10:16
Ciao Santiaga e grazie per la risposta. Si gli articoli per la notificazione a mezzo posta li conosco La materia della notificazione è attualmente disciplinata dalla legge 890 del 1982 e cpc modificati dal decreto 35 del 14 marzo 2005 dove indica la necessità di comunicazione tramite seconda raccomandata indirizzata al destinatario dell'atto giudiziario con ricevuta di ritorno al fine di informarlo dell'avvenuta notifica a mezzo "PORTIERE", "VICINO" AMICO. Inoltre l'ufficiale giudiziario è tenuto all'inserimento dentro la cassetta delle poste o affissione al condominio dove risulta il trasgressore dell'atto di avvenuta notifica. Il problema (loro) è che io non sono piu residente li, che quando ho comprato la moto la mia residenza era già quella nuova e che quindi sul libretto di circolazione e foglio PRA risulta il mio vero ed attuale indirizzo dove non c'è portiere ed è con entrata indipendente. Dove vivevo prima non c'è piu la mia cassetta delle poste ne tantomeno portiere. Il fatto è che c'è stato proprio un vizio di notifica in quanto nonostante io abbia la residenza nuova antecedente alla multa e abbia la moto intestata a me e che riporta l'attuale e vera residenza e quindi naturalmente anche la registrazione del mezzo presso la motorizzazione, loro hanno comunque continuato ad inviarmi notifiche del verbale presso il mio vecchio indirizzo. Volevo fare una domanda in quanto mi sorge un dubbio soltanto. Avverso la cartella esattoriale è possibile effettuare il ricorso al Giudice di Pace ma so (ed è anche scritto sulla cartella) che è anche possibile fare il ricorso al Prefetto per la cancellazione del verbale e quindi contestuale cancellazione della cartella nei casi in cui ci siano vizi nel verbale o nella notifica o anche altri casi che non mi interessano. Puoi confermarmi questo? Ti ringrazio in anticipo della risposta.
Naturalmente la multa sarebbe stata pagata da me se arrivava al mio indirizzo di residenza vero ed attuale ma avendolo continuamente inviato al vecchio hanno, prima della scadenza dei 150 giorni, dato per buono quello e quindi altro che vizio, è stata proprio da parte loro una svista notevole per non perdere 5 minuti in piu e fare il controllo alla motorizzazione. Lo sbaglio è stato che hanno dato per buono l'indirizzo dove mi venne mandata una vecchia multa che ho pagato e che gli risultava dal terminale.

spikeman
12-10-2008, 18:05
per cortesia chiaritemi questi punti:

1)Quando si cambia indirizzo di residenza, e sufficiente farne comunicazione al solo ufficio anagrafe del comune dove si chiede la residenza per aver assolto a tutti gli obblighi di legge?


2) eventuali verbali notificati al veccho indirizzo a partire dal giorno succesivo a quello della richiesta di nuova residenza, potranno essere considerati nulli se non notificati al nuovo indirizo entro i termini di 150 giorni?

3 come bisognerebbe comportarsi venendo a conoscenza per vie non ufficiali di un verbale notificato al vecchio indirizzo tramite seconda raccomandata dalle poste comunicante che l'atto giudiziario e depositato nel tale ufficio postale e che verra considerato notificato entro il termine di 10 giorni?


4) e conveniente ignorare un tale avviso semplicemente perche recapitato ad un vecchio indirizzo????

grazie in anticipo per il vostro cordiale aiuto

StudioAC
12-10-2008, 21:19
Ciao Camaleonte69, forse questa sentenza può fare a caso tuo. Cmq, secondo me il ricorso è fattibile.

Se il trasgressore a una violazione al CdS ha cambiato residenza, e non lo ciomunica al PRA, la notifica all'indirizzo sbagliato non è valida.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione, sezione I civile, 15 febbraio 2007, con sentenza n. 3453. chiamando in causa l'art. 201, comma 3, c.d.s. dicendo che non può essere interpretato nel senso che le notificazioni siano validamente eseguite se eseguite alla residenza, al domicilio della persona che risulta alla M.C.T.C. o dal P.R.A., ma deve essere interpretato nel senso che la notificazione si ritiene valida una volta espletate le formalità previste per l'ipotesi di irreperibilità del destinatario, sia per la notificazione ordinaria sia per quella postale.
CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I^ CIVILE

Sentenza 15 febbraio 2007, n. 3453



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Giudice di pace di Latina M.A. proponeva opposizione ex art. 23 della l. 689/1981, avverso la iscrizioni nei ruoli esattoriali delle sanzioni amministrative dovute per violazione dell'art. 142, comma 8, del vigente c.d.s.

Deduceva il ricorrente che il diritto a riscuotere le somme dovute per la violazione di cui al verbale di contravvenzione n. 7453 del 17 aprile 1996 doveva ritenersi prescritto in data 17 aprile 2001, atteso che la iscrizione nei ruoli esattoriali era stata notificata all'opponente il 15 maggio 2001 e, pertanto, oltre il termine di cinque anni dal giorno della commessa violazione (17 aprile 1996).

Detto verbale era del tutto sconosciuto all'opponente, non essendogli stato mai notificato.

Dalla lettura del verbale e dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale il verbale avrebbe dovuto essere notificato a mezzo posta, forniti su richiesta dell'opponente dalla Polizia Stradale di Latina, risultava a fianco dell'indirizzo di via [omissis] - che costituiva la residenza dell'esponente fino alla data del trasferimento di residenza avvenuto il 27 marzo 1995 a Giuliano in Campania [omissis], ovvero oltre un anno prima dell'elevazione del verbale di contravvenzione in data 17 aprile 1996 - la annotazione del postino di turno "trasferito".

Deduceva, altresì, che per la notifica analogo discorso valeva con riferimento al verbale di contravvenzione n. 9225 del 15 maggio 1996, atteso che dal verbale e dall'avviso di ricevimento della raccomandata spedita per la notifica a mezzo posta, forniti sempre dalla Polstrada di Latina, a fianco del vecchio indirizzo risultava la annotazione del postino di turno "trasferito".

Le suddette notifiche dovevano ritenersi nulle a tutti gli effetti.

Costituitosi in giudizio il Prefetto di Latina chiedeva il rigetto della opposizione rilevando che il difetto di notifica, eccepito dall'opponente, nasceva dal mancato rispetto da parte dello stesso dell'art. 94 del vigente c.d.s.

Con sentenza del 29 ottobre 2001, depositata in cancelleria il 5 novembre 2001, il Giudice di Pace adito respingeva l'opposizione, osservando che l'opposizione proposta trovava un insormontabile ostacolo nella mancata osservanza da parte del M. di quanto prescritto dall'art. 94 del vigente c.d.s., per non aver questo aggiornato tempestivamente la propria residenza sì da rendersi reperibile.

Avverso tale sentenza M.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La Prefettura di Latina non ha spiegato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.), in relazione all'art. 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; artt. 137 ss. c.p.c., nonché della l. 890/1982.

La notificazione del plico sia nel caso del verbale di contravvenzione che in quello della cartella esattoriale, tentata all'indirizzo risultante dal Pubblico Registro Automobilistico e compiuta a mezzo della posta, non sarebbe stata completata, perché, non essendo stato rinvenuto il destinatario, l'ufficiale postale avrebbe reso il plico con la annotazione "trasferito". Pertanto, si sarebbe dovuto procedere alla notifica nei modi indicati dall'art. 143 c.p.c.

Né poteva ritenersi, in base all'art. 94 del vigente c.d.s., come ritenuto dal giudice a quo, che l'organo notificatore non era tenuto alla ricerca dell'indirizzo del destinatario, perché il trasgressore non aveva ottemperato all'obbligo di tenere aggiornata la sua residenza agli atti del P.R.A. e della Motorizzazione Civile.

Tale interpretazione non sarebbe consentita da una esegesi sistematica nella norma summenzionata.

Una corretta interpretazione della stessa non consentirebbe di prescindere dalle regole generali che disciplinano la notificazione degli atti giudiziari civili a destinatari irreperibili.

Non essendosi proceduto in tal senso, le notifiche di entrambi gli atti in questione sarebbero nulle.

Il ricorso è fondato.

Il giudice a quo ha motivato il rigetto dell'opposizione del ricorrente, affermando testualmente: "L'opposizione, come proposta da M.A., trova un ostacolo insormontabile nella mancata osservanza di quanto prescritto nell'art. 94 del vigente c.d.s. a suo tempo concretizzata dall'interessato col non aver tempestivamente aggiornato la propria residenza così da rendersi reperibile.

La notifica, nel primo caso del verbale di contravvenzione e nel secondo della cartella esattoriale, risulta effettuata dall'ente notificatore proprio nella residenza iscritta nel P.R.A. all'indirizzo ivi indicato. E non poteva essere altrimenti non essendo tenuto l'organo notificatore alla ricerca dell'indirizzo preesistendo, in capo all'automobilista, l'obbligo di tenere aggiornata la sua residenza agli atti del P.R.A. e della Motorizzazione Civile".

Tale tesi non appare condivisibile.

L'art. 94 del vigente c.d.s. non disciplina la notificazione delle violazioni, ma disciplina le formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza del destinatario, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie per chi non ottempera agli obblighi imposti dalla stessa disposizione, tra i quali figura quello di chiedere la trascrizione del trasferimento di residenza.

Pertanto non può farsi riferimento a tale norma per stabilire se la notifica di una violazione sia valida o meno.

La norma che, invece, disciplina la notificazione delle violazioni è l'art. 201 del vigente c.d.s.

Il comma 3 di tale norma dispone che alla notificazione della violazione si provvede con le modalità previste dal codice di procedura civile ovvero a mezzo posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale; che comunque le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che le notificazioni devono intendersi validamente eseguite quando effettuate alla residenza, domicilio o sede del soggetto risultante dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. anche se il destinatario non viene rinvenuto in tali luoghi per aver trasferito altrove la propria residenza.

Tale disposizione, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che il collegio condivide non ravvisando valide ragioni per dissentirne, deve esser interpretata nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi summenzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi di irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia quella postale (cfr. Cass., 5789/1992; 7044/1999; 5907/2002).

Ne consegue che in ipotesi come quella di specie, nella quale l'agente postale si è limitato ad annotare sull'avviso di ricevimento della raccomandata la scritta "trasferito" senza svolgere alcuna altra attività, la notificazione non può ritenersi valida, richiedendo necessariamente per essere tale l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità del destinatario.

Pertanto il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Latina, in persona di altro magistrato, che per la decisione si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Latina in persona di altro magistrato.

delta81
15-05-2012, 17:39
quindi????
se la persona cambia residenza ed il postino all'atto della notifica espleta le formalità previste dall'art.140 c.p.c. per il caso di irreperibilità.... il verbale è nullo oppure no???

Avv. G. Lore
15-05-2012, 17:46
ehhhh????
se è irreperibie mica si applica il 140, ma il 143

delta81
15-05-2012, 19:57
quindi gli organi di polizia nel caso di irreperibilità devono notificare mediante richiesta di deposito di copia dell'atto nella casa comunale???non possono considerare il verbale di contestazione al cds notificato se il postino sulla cartolina di ricevimento ha segnato "irreperiblità del destinatario"????

Avv. G. Lore
15-05-2012, 20:05
L'irreperebilità con le formalità del 143 va bene, senza quelle no