Visualizza Versione Completa : Pagamento multa dopo ricorso
SpiritCrusher
17-09-2008, 10:42
Buongiorno,
sapete dirmi quali sono i modi e i tempi per pagare una multa nell'ipotesi di un ricorso perso al gdp?
Grazie
Avv. Di Giorgio
17-09-2008, 14:39
se la sentenza ti viene notificata hai 60 gg. dalla ricezione della notifica, se invece viene pubblicata (cioè depositata) un anno dalla data di deposito in cancelleria.
SpiritCrusher
17-09-2008, 14:52
se la sentenza ti viene notificata hai 60 gg. dalla ricezione della notifica, se invece viene pubblicata (cioè depositata) un anno dalla data di deposito in cancelleria.
La diff. tra una notifica è una pubblicazione??? Cioè chi decide? Il gdp?
grazie
Avv. Di Giorgio
25-09-2008, 16:55
è solo una differenza di procedura. se la sentenza di viene notificata presso il domicilio eletto in giudizio tramite l'ufficiale giudiziario (quindi te la portano a casa) si da per notificata e quindi hai 60 gg.
se invece la sentenza viene pubblicata ti arriva un avviso in base al quale ti si comunica che è stata depositata in cancelleria, ma se non vai li ad ordinarla non ne conoscerai bene il contenuto, questa è la pubblicazione.
quando tempo passa per la notifica?io ho perso il ricorso un mese fa,il gdp ha precisato che mi sarebbe arrivata a casa ma ancora nulla, devo aspettare o passare in cancelleria a richiederla?
Avv. G. Lore
18-04-2009, 09:33
Se ha la possibilità è sempre meglio andare a richiedere la copia al gdp per evitare brutte sorprese.
Tenga presente, comunque, che il termine per fare appello è di 1 anno e 45 gg. quindi non c'è fretta
poniello
11-01-2010, 15:07
ciao
anche io ho perso il ricorso presso gdp per aver percorso brevemente la corsia di emergenza
ho saputo di aver perso a voce ma la sentenza dovra' uscire a breve
ho letto quanto scritto sopra ma la mia domanda e':
ma come faccio a pagare?
cioe' arriva una nuova multa o devo utilizzare la vecchia per cui avevo fatto ricorso?
grazie
Avv. G. Lore
11-01-2010, 15:19
No, vada al Comando accertatore e provveda o lo contatti telefonicamente per avere indicazioni su che conto corrente utilizzare.
Nessuna nuova multa arriverà e il vecchio bollettino non lo puà utilizzare perchè alle poste Le risulterebbe pagamento tardivo
Dott. Perruolo
11-01-2010, 15:31
Segua il giusto consiglio del Collega...se Le è stata concessa la sospensione avrà la possibilità di pagare la misura ridotta della sanzione;in caso contrario, si accerti se l'importo della sanzione è stato confermato nel suo ammontare originario o se se è raddoppiato.
poniello
11-01-2010, 15:37
grazie delle risposte
ma tutto cio' dopo l' emissione della sentenza o subito?
Avv. G. Lore
11-01-2010, 15:40
Dopo l'emissione (pubblicazione) della sentenza
Dott. Perruolo
11-01-2010, 15:41
Dopo l'emissione (pubblicazione) della sentenza
Esattamente.
poniello
11-01-2010, 16:03
ok
avendo fatto ricorso al gdp l' ammontare della multa non puo raddoppiare ma potrei essere condannato al pagamento delle spese processuali o altro?
nel frattempo ho chiamato la stradale di roma che mi ha dato un altro conto corrente sul quale fare il versamento che non corrisponde a quello della vecchia multa
Avv. G. Lore
11-01-2010, 16:14
No, l'ammontare della multa può raddoppiare, laddove il Giudice non abbi sospeso il verbale e non abbia confermato la sanzione minima in sentenza.
Se è stato sospeso il verbale lo individua nel decreto di fissazione di udienza
La condanna alle spese invece è molto rara che venga irrogata
poniello
11-01-2010, 16:49
il giudice aveva sospeso il verbale, fissando poi la data di udienza
ma non vige la regola che il gdp al massimo conferma la multa mentre e' il prefetto che la puo raddoppiare?
Avv. G. Lore
11-01-2010, 16:51
No.
Il GdP rispetto al Prefetto può non raddoppiarla, ma non è che deve non raddoppiarla
Avv. Caputo
11-01-2010, 16:57
Cmq vista la sospensione, non si preoccupi che tutt'al più il gdp dovesse rigettare il ricorso, lei pagherà il minimo edittale, senz'altri oneri aggiuntivi.
poniello
12-01-2010, 14:39
grazie
il gdp ha gia' respinto il rocorso purtroppo
attendo curioso le motivazioni
poniello
12-01-2010, 14:42
approfitto della vostra competenza per capire una cosa:
ma quando si riceve una multa che comprende anche decurtazione punti o ritiro patente, se si fa ricorso e' possibile e se possibile come si fa a non farsi arrivare la multa accessoria per non aver comunicato il conducente in attesa dell' esito del ricorso?
credo che se il ricorso viene accolto la multa accessoria e le decurtazioni non hanno motivo di esistere no?
grazie
Avv. G. Lore
12-01-2010, 15:00
A seguito del ricorso si invia una diffida all'autorità emittente per informarla della pendenza del ricorso e che non è dovuto il 126 bis cds
poniello
12-01-2010, 15:15
l' autorità emittente sarebbe l' ente che ha mandato la multa?
nel mio caso la polizia stradale?
grazie
Avv. G. Lore
12-01-2010, 15:15
Sì.
poniello
12-01-2010, 15:23
grazie
sara' per la prossima volta
sperando che non ci sia :D
Avv. G. Lore
12-01-2010, 15:24
Se proprio accadesse, a Sua disposizione :)
poniello
12-01-2010, 15:32
vi terro' presente sicuramente!
grazie
Avv. G. Lore
12-01-2010, 15:41
Si figuri
è solo una differenza di procedura. se la sentenza di viene notificata presso il domicilio eletto in giudizio tramite l'ufficiale giudiziario (quindi te la portano a casa) si da per notificata e quindi hai 60 gg.
se invece la sentenza viene pubblicata ti arriva un avviso in base al quale ti si comunica che è stata depositata in cancelleria, ma se non vai li ad ordinarla non ne conoscerai bene il contenuto, questa è la pubblicazione.
Scusate se riprendo una discussione vecchia, ma io ho fatto ricorso con domicilio presso l'ufficio del giudice di pace. All' udienza mi sono presentato solo io ma ignorando il fatto che la multa era in prescrizione il giudice ha respinto il ricorso. Quanti giorni ho per pagare questa multa prima che la polizia mi riscriva?
Avv. Caputo
27-01-2010, 10:48
Vada in cancelleria e verifichi la data della pubblicazione.
I 60 giorni decorrono da quella data.
Avv. G. Lore
27-01-2010, 12:11
Tra l'altro la Polizia non Le scriverà nulla.
Il verbale impagato è titolo di iscrizione al ruolo, quindi il prossimo atto che potrà ricevere è direttamente la cartella di pagamento.
Segua il consiglio del Collega e verifichi in cancelleria il deposito della sentenza, per vedere, tra l'altro, se il Giudice ha disposto il pagamento della sanzione iniziale o se inizialmente aveva sospeso il verbale
poniello
27-01-2010, 12:19
ma se si perde il ricorso e ci si dimentica di seguire la storia
esempio: mi hanno detto che la sentenza uscira' tra mesi, magari uno si dimentica di telefonare ogni tanto, sarebbe piu' corretto arrivasse un' altra multa, ma vabbe'
dicevo se uno si dimentica e poi gli arriva la cartella esattoriale, quest' ultima e' di pari importo o con more interessi etc.?
Avv. G. Lore
27-01-2010, 12:28
La cartella porta il doppio della sanzione originaria + more, interessi e maggiorazione ex art. 27 Legge 689/81.
Quest'ultima la Cassazione ha dichiarato che non è comunque dovuta
Vada in cancelleria e verifichi la data della pubblicazione.
I 60 giorni decorrono da quella data.
Tra l'altro la Polizia non Le scriverà nulla.
Il verbale impagato è titolo di iscrizione al ruolo, quindi il prossimo atto che potrà ricevere è direttamente la cartella di pagamento.
Segua il consiglio del Collega e verifichi in cancelleria il deposito della sentenza, per vedere, tra l'altro, se il Giudice ha disposto il pagamento della sanzione iniziale o se inizialmente aveva sospeso il verbale
Scusate ma la differenza tra depositare la sentenza e pubblicarla qual'è? In cancelleria mi hanno detto che per la pubblicazione ci vorranno tempi lunghissimi, ma comunque è una sentenza di rigetto(Il giudice ha confermato il verbale originale). Tra l'altro controllando il foglio con la data dell' udienza il giudice non aveva accolto "l'istanza di sospensione, ai sensi dell' art. 22, 7 comma, L.689/81". Questo cambia qualcosa o sono sempre 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza?
Grazie per l'aiuto
Avv. Caputo
29-01-2010, 08:50
Sono due operazioni distinte ed autonome.
Comunque, per non tediarla con classificazioni di diritto, faccia una cosa, vada in cancelleria, si faccia fare una copia informe della sentenza e con quella vada al comando accertatore e paghi la sanzione che, poichè la sua istanza di sospensione non è stata accolta, sarà il doppio del minimo edittale.
Avv. G. Lore
29-01-2010, 09:26
Mi scuso per aver per aver usato il termine deposito ingenerando il dubbio.
Il deposito è quando la sentenza viene consegnata in cancelleria.
La pubblicazione è quando la sentenza è disponibile all'utente.
In teoria deposito e pubblicazione dovrebbero coincidere di data, ma spesso tra deposito e pubblicazione possono passare mesi, se non anni...come da noi a Roma
Dott. Perruolo
29-01-2010, 10:31
Purtroppo qui a Roma, come detto dal Collega, i tempi si "dilatano" a dismisura...
Mi scuso per aver per aver usato il termine deposito ingenerando il dubbio.
Il deposito è quando la sentenza viene consegnata in cancelleria.
La pubblicazione è quando la sentenza è disponibile all'utente.
In teoria deposito e pubblicazione dovrebbero coincidere di data, ma spesso tra deposito e pubblicazione possono passare mesi, se non anni...come da noi a Roma
Qui siamo a Milano ma sembra che i tempi siano simili.
Scusate se insisto ma se non è ancora stata pubblicata e ne chiedo una copia, me la danno?
Sono due operazioni distinte ed autonome.
Comunque, per non tediarla con classificazioni di diritto, faccia una cosa, vada in cancelleria, si faccia fare una copia informe della sentenza e con quella vada al comando accertatore e paghi la sanzione che, poichè la sua istanza di sospensione non è stata accolta, sarà il doppio del minimo edittale.
Quando ho chiesto al giudice se confermava la sanzione del minimo edittale, mi ha detto che convalidava il verbale originale. Quindi sarà il doppio o no?
Dott. Perruolo
29-01-2010, 11:04
Dalle parole del giudice sembrerebbe confermata la sanzione originaria. Ma per essere sicuri bisogna guardare il contenuto della sentenza.
Avv. G. Lore
29-01-2010, 12:01
Scusate se insisto ma se non è ancora stata pubblicata e ne chiedo una copia, me la danno?
Se la sentenza anocra non è stata pubblicata, materialmente non esiste, infatti non ha ancora il numero, quindi non può chiedere nessuna copia
Dott. Perruolo
29-01-2010, 12:02
E già...
poniello
27-08-2010, 20:09
rieccomi
domanda:
io ho perso il ricorso in data 19/12/2009
(mi e' stato comunicato in modo informale dal giudice)
ma continuo a chiamare all ufficio del gdp e ad oggi la sentenza non e' ancora uscita/stata depositata/pubblicata (non so quale e' il termine adatto)
ma possibile che non ci sia un termine entro il quale la cosa vada in prescrizione?
grazie
Dott. Perruolo
28-08-2010, 07:32
A questo punto deve solo attendere che la sentenza sia depositata e pubblicata.
poniello
28-08-2010, 10:58
ok
ma quindi non ci sono termini entro i quali il tutto va in prescrizione?
possono passare anche anni?
scarcerano i mafiosi per decorrenza dei termini...
Avv. G. Lore
28-08-2010, 14:14
Confonde penale con civile e istituti di diversa natura.
Non c'entra nulla la prescrizione
poniello
28-08-2010, 20:49
ok
grazie
quindi non ci sono termini giusto?
Avv. G. Lore
28-08-2010, 22:24
Ci sono termini ordinatori e non perentori il che significa che possono essere anche disattesi
è solo una differenza di procedura. se la sentenza di viene notificata presso il domicilio eletto in giudizio tramite l'ufficiale giudiziario (quindi te la portano a casa) si da per notificata e quindi hai 60 gg.
se invece la sentenza viene pubblicata ti arriva un avviso in base al quale ti si comunica che è stata depositata in cancelleria, ma se non vai li ad ordinarla non ne conoscerai bene il contenuto, questa è la pubblicazione.
Buonasera,
giorni fa ho ritirato la copia di 2 sentenze depositate in cancelleria rispettivamente in data 26.11.2010 e 03.01.2011, a seguito di 2 ricorsi fatti al GdP nell'anno 2007 e 2008.
Tenga presente che in entrambi i casi, ad oggi, non ho ricevuto alcuna notifica.
Sono andata in prefettura per pagare le multe e mi hanno detto che l'importo della sazione è raddoppiato in quanto sono trascorsi più di 60 gg. dalla data di deposito in cancelleria.
E' corretto secondo voi? Ho letto dalle precedenti conversazioni che il tempo è di 1 anno dalla data di deposito: c'è un D.L. in cui è menzionato questo termine?
Perpiacere, fatemi sapere come devo comportarmi!
Grazie mille.
Avv. G. Lore
11-03-2011, 08:44
Non ho capito a che d.l. si riferisce.
E' tutto nella norma.
Se le sentenze nulla dicono circa il pagamento della sanzione minima iniziale o il GdP non aveva sospeso i verbali (e comunque in tal caso ha diritto a pagare la sanzione minima entro 60 gg. dal deposito della sentenza quindi per entrambe è fuori termine) la sanzione si raddoppia.
Non deve ricevere nessuna notifica
Buongiorno,
la ringrazio per avermi risposto.
Nella 1° non è stata concessa la sospensione ma il giudice nella sentenza ha confermato il pagamento della multa impugnata, senza indicare alcun importo;
Nella 2°, invece, è stata concessa la sospensione? In tal caso il termine è 1 anno? Mi perdoni chiedo nuovamente la conferma ma, in prefetttura, anche con la sospensione mi hanno detto che la multa la devo pagare doppia, perchè loro hanno queste disposizioni.
Colgo l'occasione per ringraziarLa di nuovo per il chiarimento e Le auguro Buona Giornata.
Avv. G. Lore
11-03-2011, 11:09
Nella prima allora la sanzione è raddoppiata (ma sarebbe comunque raddoppiata per quanto detto sopra in merito alla decorrenza dei 60 gg. dal deposito), idem per la seconda.
Questo termine di un anno non esiste.
Se la sentenza prevece il pagamento della sanzione minima o è successiva a una sospensione, il pagamento del minimo edittale va fatto entro 60 gg. dal deposito della sentenza, quindi Lei ahimè è fuori termine.
Questo anno, ripeto, non capisco cosa sia, forse si riferisce al vecchio termine di appellabilità delle sentenze, che comunque ora è di sei mesi, ma non c'entra nulla col pagamento
Io avevo letto che qualora un ricorso fosse rigettato per procedere al pagamento della multa avevi 1 anno di tempo dalla data di deposito in cancelleria oppure 60 gg. dalla data di notifica fatta da un ufficiale giudiziario.
Questo avevo letto sul sito "ricorsi.net" e questo mi è stato confermato dalla cancelleria dell'ufficio del gdp.
Il dubbio mi è sorto perchè in prefettura mi hanno detto che il termine per procedere al pagamento ridotto è sempre 60 gg. dalla data del deposito in cancelleria.
Avv. G. Lore
11-03-2011, 16:30
Mi può dire dove ha letto questa cosa?
Mi può dire dove ha letto questa cosa?
L'avevo letto sul sito. Lo avevo anche stampato. Però ora non riesco a trovarlo.
Avv. G. Lore
11-03-2011, 17:13
La cosa mi lascerebbe basito.
Non vorrei che ci si riferisse a una situazione diversa mal interpretata.
Comunque ahimè è come Le ho detto; il pagamento della sanzione minima si può fare entro 60 gg. dalla pubblicazione
ok allora detto questo è inutile che rivado in cancelleria. Questa informazione non la sapevo e nemmeno è scritta da qualche parte, nemmeno sulla sentenza.
Pensi il gdp 2 settimane fa mi ha detto, quando le arriva la notifica a casa viene a ritirare la sentenza.
Ad ogni modo, se ritrovo il link glielo giro.
Grazie mille x il suo supporto.
Cordiali saluti.
Avv. G. Lore
11-03-2011, 17:19
Ma non riceverà mai la notifica della sentenza a casa.
Al massimo può ricevere il biglietto di cancelleria di avvenuto deposito
poniello
13-03-2011, 11:05
e' un sistema balordo
io ormai un anno e mezzo fa' ho perso il ricorso, gdp lontano da casa, chiamavo un paio di volte al mese per sapere se era uscita la sentenza, risposta sempre negativa, ovvio non mi rispondevano sempre piu' altre difficolta'
dopo un po' mi era quasi passato di mente, ho richiamto e finalmente era stata pubblicata la sentenza, dopo oltre un anno di tempo
morale della favola sono passati piu di 60 giorni, sommando quelli prima di presentare il ricorso e quelli dopo la sentenza per pagare solo la multa, e questa mi e' stata raddoppiata, 800 eurini
e' vergognoso, bisognerebbe essere avvisati in qualche modo per procedere al pagamento, una persona non si puo' certo prendere la briga di chiamare o recarsi al gdp tutti i giorni per sapere quando vengono pubblicate le sentenze
Avv. G. Lore
13-03-2011, 11:21
La sospensione azzera i tempi,nel senso che non deve essere conteggiato il tempo intercorso tra la notifica della multa e la presentazione del ricorso.
dalla pubblicazione si hanno 60 gg. pieni.
Sul sistema balordo posso pure essere d'accordo come cittadino, ma non come legale.
Mi spiego: se si adisce il GdP in autodifesa si devono (per usare termini non tecnici) accettare le regole del gioco (ossia dettate dal codice di procedura civile).
Gli uffici giudiziari non sono uffici informazioni per cui chiamare o altro.
Dunque dato che nell'era dell'informatizzazione la Giustizia offre all'utente di essa mezzi di informazione inimmaginabili fino a poco tempo fa (per i procedimenti dinanzi ai GdP il portali gdp.giustizia.it) andrebbero utilizzati quelli
dama di pietra
20-06-2011, 17:22
Un chiarimento per cortesia
se il verbale non era stato sospeso l'importo si raddoppia comunque oppure le motivazioni della sentenza potrebbero contenere disposizioni diverse?
Non posso usare il bollettino originario mi sembra di capire e quindi mi devo recare in comando.
Per quanto riguarda i punti, dopo che il ricorso è stato rigettato, deve essere comunicato il nome del conducente oppure, dato che sono trascorsi nel frattempo i termini per la comunicazione, non è più necessario e quindi si paga l'importo maggiorato? Grazie se potete chiarirmi questi punti.
Avv. G. Lore
20-06-2011, 17:27
Se il verbale non è tato sospeso sarà la sentenza a sabilire la somma dovuta.
Se tace la somma sarà raddoppiata.
Sui punti la p.a. deve inviare nuovo modulo di comunicazione dati
dama di pietra
20-06-2011, 17:31
Se il verbale non è tato sospeso sarà la sentenza a sabilire la somma dovuta.
Se tace la somma sarà raddoppiata.
Sui punti la p.a. deve inviare nuovo modulo di comunicazione dati
Grazie, tempestiva risposta :)
mentre non mi arriverà un nuovo bollettino e non posso usare quello vecchio e quindi dovrò recarmi in comando dei vigili per il pagamento (una curiosità il verbale riporta un indirizzo errato/inesistente del comando dove effettuare il pagamento :D ) Giusto? grazie di nuovo.
Avv. G. Lore
20-06-2011, 17:37
Giusto
dama di pietra
20-06-2011, 17:39
Sempre chiaro e preciso, grazie.
Avv. G. Lore
20-06-2011, 17:41
si figuri.
grazie a Lei
larazza.to
29-06-2011, 14:33
buongiorno,stamane il GdP di Rho ha rigettato il mio ricorso in relazione all'art. 149 CdS disponendo il pagamento entro 30gg dalla notifica della sentenza.
Premesso che la sanzione e' derivata a seguito di incidente stradale ,trattasi di urto laterale tra veicoli in marcia,quindi non applicabile l'art 149 cds poiche' non si tratta di tamponamento e quindi sono curioso di leggere le motivazioni del GdP.
A parere di voi esperti in materia e visto che oggettivamente non e' applicabile l'art 149 cds, mi conviene fare opposizione alla sentenza del GdP? e quanto tempo ho per proporre opposizione?grazie
Avv. G. Lore
29-06-2011, 15:02
Per veificare l'impugnabilità o meno della sentenza va letta prima la sentenza e le motivazioni del Suo ricorso.
L'appello si propone entro 6 mesi dal deposito della sentenza dinanzi al Tribunale e solo a mezzo di patrocinio legale
larazza.to
29-06-2011, 17:51
grazie avv. lore sempre chiarissimo...ma!!! quindi se ho capito bene anche se e' evidente l'inapplicabilita' dell'art 149 cds nella fattispecie,se il gdp adduce una pseudo motivazione non potrei presentare opposizione?...oltre al danno la beffa!!!
Avv. G. Lore
29-06-2011, 18:48
No no non ho detto quello.
Ho detto che per un parere bisogna verificare il tutto.
Vediamo la motivazione.
Bisogna poi vedere cosa si intende per tamponamento (solo quello da tergo?)
selvag60
02-07-2011, 10:22
Io avevo letto che qualora un ricorso fosse rigettato per procedere al pagamento della multa avevi 1 anno di tempo dalla data di deposito in cancelleria oppure 60 gg. dalla data di notifica fatta da un ufficiale giudiziario.
Questo avevo letto sul sito "ricorsi.net" e questo mi è stato confermato dalla cancelleria dell'ufficio del gdp.
Il dubbio mi è sorto perchè in prefettura mi hanno detto che il termine per procedere al pagamento ridotto è sempre 60 gg. dalla data del deposito in cancelleria.
Mi può dire dove ha letto questa cosa?
La cosa mi lascerebbe basito.
Non vorrei che ci si riferisse a una situazione diversa mal interpretata.
Comunque ahimè è come Le ho detto; il pagamento della sanzione minima si può fare entro 60 gg. dalla pubblicazione
E' stata scritta in questa discussione, prima risposta alla prima domanda:
se la sentenza ti viene notificata hai 60 gg. dalla ricezione della notifica, se invece viene pubblicata (cioè depositata) un anno dalla data di deposito in cancelleria.
Avv. G. Lore
02-07-2011, 10:25
Probabilmente il Collega (che tra l'altro saluto, purtroppo da tempo credo per impegni professionali non lo vedo attivo nel forum) voleva intendere diversamente, perchè i termini da lui inciati riguardato l'appellabilità della sentenza pre riforma 2009.
Buonasera,
giorni fa ho ritirato la copia di 2 sentenze depositate in cancelleria rispettivamente in data 26.11.2010 e 03.01.2011, a seguito di 2 ricorsi fatti al GdP nell'anno 2007 e 2008.
Tenga presente che in entrambi i casi, ad oggi, non ho ricevuto alcuna notifica.
Sono andata in prefettura per pagare le multe e mi hanno detto che l'importo della sazione è raddoppiato in quanto sono trascorsi più di 60 gg. dalla data di deposito in cancelleria.
E' corretto secondo voi? Ho letto dalle precedenti conversazioni che il tempo è di 1 anno dalla data di deposito: c'è un D.L. in cui è menzionato questo termine?
Perpiacere, fatemi sapere come devo comportarmi!
Grazie mille.
Ciao, sarei curioso di chiederti se oltre il raddoppio ti hanno appioppato anche le more
di ritardo pagamento, visto che hai dovuto attendere parecchi mesi per avere la sentenza di rigetto...grazie
larazza.to
25-11-2011, 13:25
scusatemi si parlava di un anno e 45 giorni nell'eventualita' di ricorrere in appello contro la sentenza del GdP.....la mia domanda e'.....posso fare l'appello senza essere rappresentato da un avvocato,visto che l'ammontare della sanzione non supera i 150 euro?
Avv. G. Lore
25-11-2011, 13:31
No, in Tribunale l'autodifesa non è ammessa.
Un anno e 45 gg. è il termine di appello per procedimento giudiziali iniziati prima del 18.6.2009
larazza.to
25-11-2011, 13:42
quindi se ho capito bene devo farmi assistere da un avvocato? inoltre nel mio caso il termine non e' di un anno e 45 gg dal momento che il procedimento e' del 2010 e quanto tempo ho a disposizione?grazie
Avv. G. Lore
25-11-2011, 13:44
6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Se nei 6 mesi c'è anche il periodo dall'1.8 al 15.9 6 mesi 45 gg.
larazza.to
25-11-2011, 15:25
grazie chiarissimo come sempre.
Avv. G. Lore
25-11-2011, 16:44
Si figuri, si fa quel che si può
larazza.to
19-02-2012, 11:07
gentilissimo avvocato come da suo consiglio sto cercando di fare ricorso e mi sono recato ad un avvocato che a tutt'oggi non ha provveduto a fare il ricorso in appello alla sanzione amministrativa perche' convinta che il termine per presentare il ricorso e' di un anno.A tale proposito a suo dire vi e' la sentenza Corte Cassazione n° 180/2010 – sanzioni amministrative–termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace – 08.01.2010. - Quindi le chiedo dal momento che mancano pochi giorni alla scadenza dei termini devo cambiare avvocato??......attendo sue buone.grazie
Avv. G. Lore
19-02-2012, 12:44
Questa sentenza da Lei citata riguarda altro, non se si applica il termine di 6 mesi o di un anno.
Se il procediment è sorto successivamente alla modifica del termine lungo di impugnazione, questo è di sei mesi, se prima di un anno.
Io questo posso dire, non posso certo dire cambi o non cambi avvocato, sia mai.
larazza.to
19-02-2012, 14:27
grazie di nuovo avvocato per la sua tempestivita'......e complimenti.
Avv. G. Lore
19-02-2012, 14:45
si figuri
Sviluppato da vBulletin® Versione 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati.