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ANDR3A
11-09-2008, 10:31
Buon giorno, scrivo per esporre la mia situazione un pò particolare.
In data 06/07/2008 sono stato fermato in moto dai carabinieri che mi hanno sottoposto ad alcooltest: è risultato un tasso alcolemico di 1.61 gr/l alla prima prova e 1.49 gr/l alla seconda. La notifica è avvenuta lo 08/08/2008 con provvedimento della prefettura di sospensione della patente per 8 mesi:eek: e obbligo di visita medica entro 60gg dalla notifica.
Le mie domande sono queste:
1)E' vero che solo il valore di 1.49 è confermato e che quindi rientro nella fascia tra 0.8 e 1.50 per quanto riguarda le sanzioni amministrative e penali?
2)I tempi di notifica sono stati rispettati?
3)Dato che il lavoro (faccio catering) mi impone spostamenti continui e in zone sempre diverse nonchè orari particolari (a volte termino in piena notte!!) che probabilità ho di vincere il ricorso contro la sospensione per motivi di lavoro:(?
4)In ultimo: ho già prenotato la visita (l'11/08/08) presso la Commisione Medica per il giorno 02/10/08 xkè ancora non sapevo se avrei fatto o meno ricorso. Ora che il ricorso è stato avviato devo disdirla o effetuarla comunque?
Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità e mi complimento per il servizio che offrite.
Andrea

Dott. Panicucci
17-09-2008, 21:55
Salve,

2) per quanto riguarda i tempi di notifica le riporto la risposta che avevo dato ad un altro utente:

"Facciamo un po' di chiarezza:
la Corte di Cassazione ha evidenziato che il ritiro della patente, da parte del Prefetto, nel caso di guida in stato di ebbrezza, è disciplinato dall'art 223 comma 3 del codice della strada, e non dall'art 218. Quest'ultimo, infatti, si applica alle ipotesi di sospensione della patente quale sanzione accessoria ad una sanzione amministrativa, mentre l'art. 223 riguarda le ipotesi di sospensione della patente connessa ad illeciti penali.
Poichè la guida in stato di ebbrezza costituisce reato, sarà il giudice penale ad applicare, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la sospensione della patente entro i limiti previsti dall'art 186 CDS.
Tuttavia, in attesa della pronuncia del giudizio penale, il Prefetto puo' adottare, in via "provvisioria", la sospensione della patente ai sensi dell'art. 223 comma 3.
L'art. 223 prevede solo il limite massimo di un anno, mentre non prevede alcun "minimo edittale", dunque il prefetto, in teoria potrebbe sospendere anche soli per 15 giorni. Nella prassi pero' molto spesso il Prefetto sospende per un periodo compreso tra il minimo ed il massimo previsto dall'art 186 per la sospensione definitiva, ovvero quella che sarà applicata dal giudice penale.
La Suprema Corte ha anche chiarito che i termini indicati dall'aer 223 non sono a pena di decadenza ma che, in ogni caso, l'ordinanza deve essere adottata, a pena di nullità, in tempo ragionevoli (Vedi Cass., Sezioni Unite, Sentenza 6 giugno 2007, n. 13226). Dunque se trascorrono "alcuni mesi" tra il fatto e l'adozione dell'ordinanza, questa sarà comunque illegittima."

3) i "motivi di lavoro" possono valere al massimo per giustificare una richiesta di riduzione del periodo di sospensione.

4) la visita medica la faccia ugualmente

1) Non ricordo di aver mai trovato sentenze della Suprema Corte che affrontino il problema di 2 valori "a cavallo di due soglie", mi riservo di guardare meglio.

Saluti