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Visualizza Versione Completa : Richiesta ricorso



davidemago
09-09-2008, 13:38
Buongiorno,
sabato sera mi hanno ritirato patente e autovettura, tasso alcolico 2.36 e successivamente 2.16. Mi sembrano dati elevati in quanto non avevo poi bevuto tantissimo...
Chiedevo se fosse possibile fare ricorso per i seguenti motivi:
- sul verbale è indicato il modello di etilometro, ma non la data di omologazione, il modello tra l' altro si legge malissimo, in pre-stampato c'è scritto Drager alcoltest 7110 e poi in scritto non si capisce, solo 0202 finale.
- io ero alla guida in colonna sulla corsia di detra, strada stalale, e stavo per accostare in quanto c' era una piazzola di sosta, la persona alla guida stava male e avevo appena preso il volante, la velocità era a passo d'uomo. Non c'era posto di blocco, mi si sono accostati a sinistra e mi hanno intimato di accostare.

Inoltre trovo assurdo che al momento mi hanno chiesto se qualcuno poteva guidare la macchina, e invece ora che è in deposito sotto sequestro non mi dicono neanche come fare per andare a riprendermela e tenerla in custodia presso il mio domicilio fino alla confisca.
Confisca che sembra inevitabile in caso di condanna.
Senza patente non posso andare a lavorare, la macchina la devo ancora pagare, e anche il deposito è di gran lunga fuori la mia portata...
Grazie davvero anticipate.

Avv. Ribbeni
09-09-2008, 14:44
Salve.
La contestazione riguarda un reato di natura penale e il verbale non può essere impugnato.
La notizia di reato sara' gia'stata trasmessa alla Procura competente e il Pm decidera'se richiedere l'emissione di un decreto penale di condanna o il giudizio immediato. Quanto da Lei esposto potra' essere fatto valere solo nel caso in cui decida di sottoporSi al processo. Nel qual caso vi sara' una inversione dell'onere della prova e potra' rilevare le erronee indicazioni sui verbali, vizi o errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, chiedere l'esame di testimoni e quant'altro.
Solo avverso il provvedimento di sospensione della patente potrebbe proporre ricorso entro 30 giorni per vizi inerenti allo stesso.

davidemago
09-09-2008, 16:30
Salve.
La contestazione riguarda un reato di natura penale e il verbale non può essere impugnato.
La notizia di reato sara' gia'stata trasmessa alla Procura competente e il Pm decidera'se richiedere l'emissione di un decreto penale di condanna o il giudizio immediato. Quanto da Lei esposto potra' essere fatto valere solo nel caso in cui decida di sottoporSi al processo. Nel qual caso vi sara' una inversione dell'onere della prova e potra' rilevare le erronee indicazioni sui verbali, vizi o errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, chiedere l'esame di testimoni e quant'altro.
Solo avverso il provvedimento di sospensione della patente potrebbe proporre ricorso entro 30 giorni per vizi inerenti allo stesso.

Grazie mille per la celere risposta...
Mi scuso in anticipo per la mia ignoranza nel conoscere le leggi e poca dimestichezza con alcuni vocaboli...ma se ho capito bene non posso impugnare il verbale prima che arrivi la notifica, o meglio, posso eventualmente fare ricorso al giudice di pace solo dopo che verrà emanata diciamo così "la mia sorte", che dovrebbe arrivarmi entro 15 gg da sabato, giusto?
Quindi con un avvocato, e le carte in mano che mi arriveranno posso procedere con eventuale ricorso entro 30 gg?
Grazie di cuore ancora

Avv. Ribbeni
09-09-2008, 17:00
Le spiego. Per quanto riguarda i verbali per la guida in stato di ebbezza...non puo' fare nulla perche' non sono impugnabili. Le e' stato detto di nominare un difensore di fiducia, in alternativa Le hanno assegnato un difensore di ufficio.
Si metta in contatto con lui per decidere la strategia difensiva da adottare. Comunque aspetti il provvedimento che Le notifichera' il Pm prima di prendere ogni decisione...anche perche' dovra'prenderla sulla scorta di quanto esposto dal predetto.
Per quanto riguarda il provvedimento di sospensione della patente, quando Le verra' notificato verifichi cio' che in esso e' contenuto, o lo invii a inforicorsi@gmail.com perche' puo' essere impugnato solo per motivi che riguardano lo stesso.

davidemago
09-09-2008, 17:03
Grazie mille per la velocità di risposte e per la disponibilità.

Avv. Ribbeni
09-09-2008, 17:59
...di nulla!

davidemago
11-09-2008, 12:37
Buongiorno,
avrei alcune altre domande che mi sono posto legendo e parlando qua e là, sulla possibilità del ricorso:
- i poliziotti non mi hanno parlato fino a quando non mi hanno consegnato i verbali da firmare, non mi hanno spiegato e illustrato le mie tutele legali e non mi hanno chiesto se avessi voluto chiamare un mio avvocato, mi sono trovato a cosa finita con il carro attrezzi e i verbali in mano e un avvocato di ufficio. Mi dicono che invece loro sono obbligati ad illustrarmi tutele legali in modo chiaro e a chiedermi se volessi chiamare il mio avvocato prima di fare tutti i verbali, e in mancanza di questi fatti può essere annulato tutto.

- nella voce dove si indica quello che dichiara il trasgressore, hanno scritto "sono stato ad un matrimonio", ma non mi hanno chiesto cosa io volessi dichiarare, il fatto del matrimonio l' ho detto io appena mi hanno fermato, per prendere tempo e provare la via del dialogo...quindi non ho avuto possibilità di dichiarare altro.

Che ne pensate? Potebbero essere motivi di ricorso?
Grazie mille come sempre.

Dott. Panicucci
11-09-2008, 13:54
La questione del mancato avviso è interessante, almeno in linea teorica.

In effetti il mancato avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore integra una nullità ex art 182 c.p.p., che deve essere eccepita nel primo atto difensivo.
Infatti, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., la polizia giudiziaria, nel compimento degli atti di cui all'art. 356 c.p.p. (cioè accertamenti urgenti, tra i quali rientra l'alcooltest) avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

In tema di alcooltest e di mancato avviso al difensore c'è questa sentenza interessante: Cassazione penale , sez. IV, 08 maggio 2007, n. 27736.

La nullità pero' si puo' far valere nel processo penale, mentre assai difficilmente potrà farla valere in sede di opposizione all'ordinanza di sospenzione emessa dal PRefetto.
Si potrebbe tentare dicendo che, stante la nullità dell'accertamento, non vi sono i fondati elementi di colpevolezza di cui all'art 223 comma 2 CDS i quali sono un presupposto indefettibile per l'emissione dell'ordinanza cautelare, ma la vedo dura.

Una curiosità: lei di dov'è? e l'accertamento dov'è avvenuto?
Saluti,
MAssimiliano.

davidemago
11-09-2008, 15:51
Grazie per la risposta Massimiliano,
quindi se non ho capito male la cosa esiste, cioè il fatto che mi devono chiedere se voglio essere assistito dal mio legale, ma può avere valenze nel processo penale e non posso fare subito ricorso al giudice di Pace.
Tralaltro ho due testimoni, che erano in macchina con me, che possono testimoniare proprio il fatto che i Poliziotti non mi hanno fatto parlare, non rispondevano alle mie domande su quanto stesse accadendo, sul fatto che mi hanno fatto infilare il tubo in bocca senza nessuna richiesta appunto di legale, che mi hanno assegnano un avvocato d' ufficio senza chiedermi se ne avessi uno io, e hanno scritto su cosa dichiarassi una frase estrapolata dal mio discorso quando mi hanno fermato senza chiedermelo ufficalmente.
Sig Massimiliano, mi scuso se non le rispondo sulla città e il luogo come da Lei chiestomi, ma essendoci nel mio primo post il giorno e il momento della giornata, uniti a città, luogo e tasso alcolemico, potrebbero farmi riconoscere da lettori "particolari".
magari sono io paranoico, se vuole ci sentiamo in privato.
Buona giornata e grazie ancora.

Dott. Panicucci
12-09-2008, 13:49
Esatto, avrà valenza nel processo penale.
Intanto, contro l'odrinanza prefettizia di sospenzione che le sarà notificata potrà comunque ricorrere anche solo per chiedere la riduzione del periodo di sospensione, se questa è superiore al minimo.
Se ha bisogno di contattarmi mi scriva attaverso il solito indirizzo: inforicorsi@gmail.com.
Saluti, Massimiliano.

davidemago
12-09-2008, 14:52
Buongiorno,

in realtà ieri sono stato da un avvocato, il quale mi ha fatto notare che nei fogli rilasciatomi dagli agenti c'è una casella barrata dove indica il mio rifiuto ad essere assistito legalmente, e la mia firma in fondo al foglio...
Ma come cacchio fa uno a star dietro a queste cose, dovrebbe esser avvocato a propria volta.
Avrei un' altra domanda: ma la confisca dell' auto e la sospensione patente di minimo un anno è sicura come la morte o un buon avvocato, certamente tosto e conosciuto, può evitare entrambe le cose, quindi la confisca del bene e la pena magari di tipo 9 mesi?
Lo chiedo perchè ieri mi è stato detto da questa persona, molto in gamba e decisamente non il primo che passa, che la confisca avviene alla seconda volta che si viene beccati, e che la pena non ha un minimo, ha solo un massimo...
Ora, non sto a spiegare più di tanto, sono stato da lui perchè amico di famiglia di un amico, e per questo non penso mi dica una cosa per un' altra per farmi andare da lui e spillarmi soldi, mi chiedo se lui dia per scontato che con i suoi metodi, la sua esperienza, e la sua posizione a questa occasione mi va bene (sono incensurato, non ho commesso infrazioni ed andavo a passo d'uomo)...
Grazie anticpate come sempre

Dott. Panicucci
12-09-2008, 15:45
Per le ipotesi previste dall'art. 186 comma 2 lettera C (cioè quando il tasso alcolico supera gli 1,5g/l), in caso di CONDANNA, la confisca deve essere disposta OBBLIGATORIAMENTE dal Giudice.
Ovviamente lei puo' dimostrare di essere innocente, ottenere una ASSOLUZIONE piena, ed allora non ci sarà nessuna sanzione :). Chissà, le strade del diritto sono infinite.

Potrebbe anche optare per un lunghissimo dibattimento, con tanto di appello e ricorso per cassazione e SPERARE che, entro i prossimi 4-5 anni, la norma sulla confisca venga abrogata o dichiaraata incostituzionale prima che la sua sentenza di condanna diventi definitiva: quando la legge penale cambia, si applica sempre la norma piu' favorevole al reo :).
ll suo avvocato PENALISTA saprà consigliarla al meglio
In bocca al lupo,
Massimiliano.

davidemago
12-09-2008, 17:15
Salve,
un unlteriore dubbio...mi dovete scusare ma non capisco molto e voglio togliermi ogni dubbio:
ma "in caso di condanna" significa se mi condannano a tipo sei mesi di reclusione o multa equivalente, oppure la condanna è anche la sola sospensione della patente?
Cioè, se mi sospendono la patente 1 anno, ma l' avvocato non mi fa dare nessuna condanna tipo appunto carcere...allora la macchina non viene confiscata perchè non mi hanno condannato sotto quel punto di vista?

killer
24-09-2008, 17:51
Avrei un' altra domanda: ma la confisca dell' auto e la sospensione patente di minimo un anno è sicura come la morte o un buon avvocato, certamente tosto e conosciuto, può evitare entrambe le cose, quindi la confisca del bene e la pena magari di tipo 9 mesi?

la confisca dell'auto è purtroppo sicura salvo sia cointestata o intestata ad un'altra persona