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Visualizza Versione Completa : Articolo 218 cds



kobaiasci
05-09-2008, 11:33
L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. e relativamente alla notifica....


L'ordinanza e' notificata immediatamente all'interessato e comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa e' iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente puo' ottenerne la restituzione da parte della prefettura.

A questo punto chiedo un consiglio:
Sono trascorsi 21 gg dal mio ritiro della PA per l'art 186.
Il mio avvocato mi ha detto... aspetta non andare in prefettura poichè se l'ordninanza è già stata emanata potrebbero notificartela subito.. invece se non viene notificata "immediatamente " può essere motivo di ricoso...

Io invece un salto in prefettura con l'istanza di restituzione della patente in mano vorrei tannto farlo..
Telefonare è inutile non risponde nessuno!

Voi che dite?

Dott. Panicucci
06-09-2008, 13:38
Facciamo un po' di chiarezza:
la Corte di Cassazione ha evidenziato che il ritiro della patente, da parte del Prefetto, nel caso di guida in stato di ebbrezza, è disciplinato dall'art 223 comma 3 del codice della strada, e non dall'art 218. Quest'ultimo, infatti, si applica alle ipotesi di sospensione della patente quale sanzione accessoria ad una sanzione amministrativa, mentre l'art. 223 riguarda le ipotesi di sospensione della patente connessa ad illeciti penali.
Poichè la guida in stato di ebbrezza costituisce reato, sarà il giudice penale ad applicare, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la sospensione della patente entro i limiti previsti dall'art 186 CDS.
Tuttavia, in attesa della pronuncia del giudizio penale, il Prefetto puo' adottare, in via "provvisioria", la sospensione della patente ai sensi dell'art. 223 comma 3.
L'art. 223 prevede solo il limite massimo di un anno, mentre non prevede alcun "minimo edittale", dunque il prefetto, in teoria potrebbe sospendere anche soli per 15 giorni. Nella prassi pero' molto spesso il Prefetto sospende per un periodo compreso tra il minimo ed il massimo previsto dall'art 186 per la sospensione definitiva, ovvero quella che sarà applicata dal giudice penale.
La Suprema Corte ha anche chiarito che i termini indicati dall'aer 223 non sono a pena di decadenza ma che, in ogni caso, l'ordinanza deve essere adottata, a pena di nullità, in tempo ragionevoli (Vedi Cass., Sezioni Unite, Sentenza 6 giugno 2007, n. 13226). Dunque se trascorrono "alcuni mesi" tra il fatto e l'adozione dell'ordinanza, questa sarà comunque illegittima.
Saluti.

viavai
21-01-2013, 18:48
Facciamo un po' di chiarezza:
la Corte di Cassazione ha evidenziato che il ritiro della patente, da parte del Prefetto, nel caso di guida in stato di ebbrezza, è disciplinato dall'art 223 comma 3 del codice della strada, e non dall'art 218. Quest'ultimo, infatti, si applica alle ipotesi di sospensione della patente quale sanzione accessoria ad una sanzione amministrativa, mentre l'art. 223 riguarda le ipotesi di sospensione della patente connessa ad illeciti penali.
Poichè la guida in stato di ebbrezza costituisce reato, sarà il giudice penale ad applicare, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la sospensione della patente entro i limiti previsti dall'art 186 CDS.
Tuttavia, in attesa della pronuncia del giudizio penale, il Prefetto puo' adottare, in via "provvisioria", la sospensione della patente ai sensi dell'art. 223 comma 3.
L'art. 223 prevede solo il limite massimo di un anno, mentre non prevede alcun "minimo edittale", dunque il prefetto, in teoria potrebbe sospendere anche soli per 15 giorni. Nella prassi pero' molto spesso il Prefetto sospende per un periodo compreso tra il minimo ed il massimo previsto dall'art 186 per la sospensione definitiva, ovvero quella che sarà applicata dal giudice penale.
La Suprema Corte ha anche chiarito che i termini indicati dall'aer 223 non sono a pena di decadenza ma che, in ogni caso, l'ordinanza deve essere adottata, a pena di nullità, in tempo ragionevoli (Vedi Cass., Sezioni Unite, Sentenza 6 giugno 2007, n. 13226). Dunque se trascorrono "alcuni mesi" tra il fatto e l'adozione dell'ordinanza, questa sarà comunque illegittima.
Saluti.
Buonasera
Anche mio figlio è in attesa della notifica del Prefetto per art. 187. Sono passati già più di 20 giorni. Per "alcuni mesi" cosa intendete, quanti effettivamente? grazie

puntidisutura
21-01-2013, 21:59
Dott Panicucci mi perdoni , ma il termine massimo di sospensione cautelare è di 2 anni (art 223 comma 1).
Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni.

Comma 2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, e' effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.


il comma 3 dice ;"Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo."

Senza nulla togliere al vostro fantastico lavoro ma se anche voi legali commettete errori del genere in un gia complicato insieme di norme contraddittorie e con spazi di interpretazione senza fine non se viene più a capo. Spero che non prenda male la mia correzione.


Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni
Il termine è valido solo per la prima fascia.In ambito penale nell'ambito dell'art 186 Tutti i termini non sono perentori.( in pratica fanno il cazzo che vogliono)


Il mio avvocato mi ha detto... aspetta non andare in prefettura poichè se l'ordinanza è già stata emanata potrebbero notificartela subito.. invece se non viene notificata "immediatamente " può essere motivo di ricorso
.

Secondariamente e punto molto importante Emanare e notificare sono due cose completamente diverse.
Il termine per un eventuale conteggio dei giorni di ritardo decorre dal giorno in cui l'ordinanza è Emanata e non notificata.

Tu comunque non ci andare finchè non passa il termine dei 15+ 5 giorni dopodichè puoi chiedere , perchè semmai si fossero dimenticati e tu vai a chiedergliela prima te la fanno all'istante e ti fregano.

viavai
22-01-2013, 11:08
Grazie delle risposte, ma mi avete confuso le idee.
domanda 1 : articolo 187 = vale il termine dei 20 giorni senza ricevere nulla dalla prefettura e quindi poter far ricorso e riavere la patente?
Domanda 2 : articolo 187 = Invece se il termine dei 20 giorni viene superato oppure non è valito per il 187 e non mi arriva nulla dalla Prefettura, loro quanto tempo hanno ancora. Insomma entro quanto si prescrive il 187?
Grazie a tutti

puntidisutura
22-01-2013, 23:45
Grazie delle risposte, ma mi avete confuso le idee.
domanda 1 : articolo 187 = vale il termine dei 20 giorni senza ricevere nulla dalla prefettura e quindi poter far ricorso e riavere la patente?
Domanda 2 : articolo 187 = Invece se il termine dei 20 giorni viene superato oppure non è valito per il 187 e non mi arriva nulla dalla Prefettura, loro quanto tempo hanno ancora. Insomma entro quanto si prescrive il 187?
Grazie a tutti

allora

1) Il termine non è perentorio vale a dire fanno quel che vogliono loro. il ricorso è plausibile quando i tempi si allunghino oltre un ragionevole periodo che renda inutile la funzione cautelare della sospensione ,e a questo riguardo non c'è alcuna data fissa diciamo che se passano 3 mesi la funzione cautelare viene meno ma possono bastarne anche 2.

2) non capisco la domanda ,perdonami.

la prescrizione del reato è differente dalla eventuale scadenza dei termini per l'emissione dell'ordinanza del prefetto.
per prescrizione si intende che il DP da parte del tribunale non viene emesso ma si parla di 4 anni.

Ma direi che sei ben lontana dallo sperare nella prescrizione.

viavai
23-01-2013, 08:01
Buongiorno e grazie
alla domanda 2 mi hai risposto con la 1, quindi ho capito.
C'è stato anche il sequestro dell'auto a causa di incidente
dove mio figlio dovrebbe avere ragione. I vigili sono intervenuti chiamando il carro attrezzi ( l'auto si era messa su un fianco). Il conducente dell'altra auto e fuggito ed è tornato dopo un'ora.
I vigili avevano autorizzato mio figlio ad andare via senza nessuna conseguenza, però è arrivato un superiore dei V.U.
ed è stato portato al comando, Fatto palloncino per alcolici esito negativo. Poi sempre il superiore ha portato mio figlio all'ospedale, esame urine, e positività alla cannabis e c. Però mio F. dice che era una cosa assunta giorni prima. In quel momento era lucidissimo. Non gli è stato fatto quel tampone via orale dal quale risulta in che stato era in quel momento, ne visita medica.
Qualcuno mi ha detto anche che l'auto gli verrà confiscata per sempre. (il che sarebbe il minimo).
Se potete dirmi qualcosa in merito ve ne sarò grato.
Grazie

puntidisutura
23-01-2013, 18:32
Buongiorno e grazie
alla domanda 2 mi hai risposto con la 1, quindi ho capito.
C'è stato anche il sequestro dell'auto a causa di incidente
dove mio figlio dovrebbe avere ragione. I vigili sono intervenuti chiamando il carro attrezzi ( l'auto si era messa su un fianco). Il conducente dell'altra auto e fuggito ed è tornato dopo un'ora.
I vigili avevano autorizzato mio figlio ad andare via senza nessuna conseguenza, però è arrivato un superiore dei V.U.
ed è stato portato al comando, Fatto palloncino per alcolici esito negativo. Poi sempre il superiore ha portato mio figlio all'ospedale, esame urine, e positività alla cannabis e c. Però mio F. dice che era una cosa assunta giorni prima. In quel momento era lucidissimo. Non gli è stato fatto quel tampone via orale dal quale risulta in che stato era in quel momento, ne visita medica.
Qualcuno mi ha detto anche che l'auto gli verrà confiscata per sempre. (il che sarebbe il minimo).
Se potete dirmi qualcosa in merito ve ne sarò grato.
Grazie

Ahh dell'incidente non avevi parlato e dell'averlo portato in ospedale nemmeno.
Puoi provare a dimostrare che non era sotto effetto della sostanza perchè il tiupo di esame che fanno è di tipo qualitativo e non quantitativo e quindi non è possibile dedurre la guida sotto l'effetto per il semplice fatto che sia presente il thc nel sangue o nelle urine (anche perchè l'effetto attivo del tetraidocannabino 9 è di massimo 3 ore) fallo presente all'avvocato e cerca sentenze in merito da fargli vedere nel caso ti dicesse che non sa nulla a riguardo.
La brutta notizia è che nel caso in cui tu \tuo figlio non riesca a dimostrare ciò e ad aver ragione subirà la revoca della patente e potrà riprenderla solo dopo 3 anni. E un'altra cosa , è che dopo averla riconseguita risulterà neopatentato e le limitazioni di potenza dureranno 3 anni invece che 1 anno.
:(
Tu comunque comunque tieni a mente quel che ti ho detto in merito agli esami
ahh non so se vale anche per il 187 come per il 186 ma il prelievo ematico è valido solo se viene effettuato a seguito di cure mediche ! Non può essere disposto da un agente per il semplice accertamento dello stato di ebrezza (presumo valga lo stesso anche per le droghe ma non ne sono certo)

viavai
23-01-2013, 20:29
Grazie delle nuove risposte.
A giorni ritireremo il verbale dei vigili e vedremo il da farsi.
Un saluto