Visualizza Versione Completa : Ricorso per validità retroattiva di circolare del Ministero degli Interni
Buongiorno
Multa con autovelox del 2016.
Ricorso alla prefettura rigettato.
In procinto di ricorrere al GdP, vorrei sapere se è possibile contestare l'inadeguatezza della segnaletica così come predisposto dalla circolare del ministero dell’Interno del 7 agosto 2017 (segnali in prossimità o sull'autovelox stesso), ovvero se posso richiedere la validità retroattività.
Grazie
Paolo
Avv. G. Lore
14-05-2018, 17:10
Caro,
a norma di quanto statuito dalla Corte di Cassazione SS. UU. sentenza n. 1786/2010 innanzi al GdP possono essere replicate solo le eccezioni già sollevate innanzi al Prefetto.
Ovviamente in caso di novità normativa o regolamentare invalsa nelle more del giudizio, è possibile ulteriormente argomentare nel ricorso giudiziale.
Non mi tornano, però, le date.
Come è possibile che un ricorso a un verbale del 2016 sia stato rigettato dal Prefetto nel 2018?
Grazie della risposta, in realtà nel ricorso al Prefetto ho sollevato un generico “inadeguatezza segnaletica”. Ho già avuto un’udienza con il GdP che, viste alcune lacune del Prefetto e il punto sulla segnalatetica non sviluppato, mi ha concesso una seconda udienza.
Nel mio caso non c’era la segnaletica sull’autovelox stesso o nelle immediate vicinanze (ho stampato le foto da Google Street view), poiché la normativa Minniti è entrata in vigore nel 2017. Ho qualche chance?
Tempistiche: multa 09/2016, il Prefetto mi convoca a Settembre 2017 (mando PEC e FAX con le memorie), ricorso respinto Dicembre 2017, prima udienza GdP marzo 2018.
Grazie infinite
Avv. G. Lore
15-05-2018, 18:03
Caro,
le circolari non sono Leggi, ma sono una sorta di memoria esplicativa da presentare alle Amministrazioni.
Quindi, in sostanza, spiegano come comportarsi in forza delle leggi e non hanno valore retroattivo o meno.
Quindi, essendo invalsa successivamente a chiarimento della segnaletica in caso di velox, ritengo possa essere dedotta (anche se a mio parere sarebbe stata da indicare nel ricorso ex art. 7 D. Lgs. 150/11).
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