danielem
16-12-2016, 17:05
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un parere circa questa situazione che devo affrontare.
Si tratta di una multa per eccesso di velocita' presa con un apparecchio mobile e senza contestazione immediata. La giustificazione della mancata contestazione immediata e' ravvisata nell'art. 201/1 bis del codice della strada, in particolare nel caso della lettera E.
La norma in riferimento dice che per evitare la immediata contestazione l' "accertamento ( e') avvenuto con strumentazione elettronica DIRETTAMENTE gestita dall'organo di Polizia che consente la rilevazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento e impossibilitato ad essere fermato in tempo utile".
Lo stesso organo emanante la sanzione afferma che lo strumento di accertamento e' nelle disponibilita' e direttamente gestito dall'ente accertatore ( intestatario della multa, quindi presumo il comune) PER MEZZO DELLA POLIZIA LOCALE
Questa dichiarazione puo' far decadere la giustificazione dell' art. 201/1 bis lett. E, che richiede una diretta gestione dell'apparecchiatura da parte della Polizia Locale? E' in qualche modo contestabile una sanzione emessa in questo modo?
Inoltre mi viene da pensare ad una cosa: essendo la contestazione immediata la regola, e la contestazione non immediata l'eccezione, per far scattare l'uso di questa norma (201/1 bis lett. E) servirebbe la totale mancanza fisica di luoghi idonei a fermare i veicoli. La multa è stata elevata da un autovelox mobile posto su un incrocio, luogo dove fermare i veicoli in sicurezza è impossibile, mentre a pochissimi metri esistono 2 piazzali pubblici dove le vetture potrebbero essere fermate in sicurezza per procedere alla contestazione. La scelta del luogo su cui porre l'autovelox è secondo me truffaldina e fatta apposta per fare scattare la deroga dell'art. 201/1 bis lett. E.
Grazie a chi saprà darmi la propria opinione.
Si tratta di una multa per eccesso di velocita' presa con un apparecchio mobile e senza contestazione immediata. La giustificazione della mancata contestazione immediata e' ravvisata nell'art. 201/1 bis del codice della strada, in particolare nel caso della lettera E.
La norma in riferimento dice che per evitare la immediata contestazione l' "accertamento ( e') avvenuto con strumentazione elettronica DIRETTAMENTE gestita dall'organo di Polizia che consente la rilevazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento e impossibilitato ad essere fermato in tempo utile".
Lo stesso organo emanante la sanzione afferma che lo strumento di accertamento e' nelle disponibilita' e direttamente gestito dall'ente accertatore ( intestatario della multa, quindi presumo il comune) PER MEZZO DELLA POLIZIA LOCALE
Questa dichiarazione puo' far decadere la giustificazione dell' art. 201/1 bis lett. E, che richiede una diretta gestione dell'apparecchiatura da parte della Polizia Locale? E' in qualche modo contestabile una sanzione emessa in questo modo?
Inoltre mi viene da pensare ad una cosa: essendo la contestazione immediata la regola, e la contestazione non immediata l'eccezione, per far scattare l'uso di questa norma (201/1 bis lett. E) servirebbe la totale mancanza fisica di luoghi idonei a fermare i veicoli. La multa è stata elevata da un autovelox mobile posto su un incrocio, luogo dove fermare i veicoli in sicurezza è impossibile, mentre a pochissimi metri esistono 2 piazzali pubblici dove le vetture potrebbero essere fermate in sicurezza per procedere alla contestazione. La scelta del luogo su cui porre l'autovelox è secondo me truffaldina e fatta apposta per fare scattare la deroga dell'art. 201/1 bis lett. E.
Grazie a chi saprà darmi la propria opinione.