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Visualizza Versione Completa : atto del superamento della linea d’arresto



eiopago
19-07-2008, 15:52
Allora... l'apparecchio utilizzato per rilevare questa presunta infrazione è il famigerato "FTR Eltraff".

Il decreto di omologazione è quello che è disponibile ache su questo sito:
http://www.ricorsi.net/Norme/Leggi/Decreto-omologazione-FTR-Eltraff-n.-1129-del-18.03.2004.html

e recita appunto:



Art.2. Il dispositivo denominato “FTR- documentatore fotografico di infrazione”,senza necessità di modifiche od adattamenti, può essere utilizzato in ausilio all’operatore di polizia presente sul posto,ovvero in modalità automatica nella versione in postazione fissa,senza la presenza dell’organo di polizia,quando ricorrono le seguenti condizioni:

l’apparecchiatura è installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; è prodotta documentazione fotografica in cui sia visibile,oltre alla panoramica dell’intersezione controllata,la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione; sono scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata; l’istante in cui avviene il secondo scatto è individuato fissando,in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione,l’intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma figura in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione,la data e l’ora ; l’apparecchiatura è predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso.


La documentazione fotografica prodotta risulta invece essere questa:

http://img523.imageshack.us/img523/388/21680013ja2.jpg

http://img301.imageshack.us/img301/9827/21680014ch7.jpg

E' normale che le foto siano fatte cosi?

Entrambe quando la linea di arresto era gia' stata superata?

C'è giurisprudenza a riguardo?

Eventuali probabilità (immaginando per un attimo che l'unico vizio sia questo) di una buona riuscita del ricorso davanti ad un GDP?

Un'altra cosa riguardo a questo pezzo di ferro: si trova da qualche parte una copia del "Quesito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 14207 del 25 novembre 2004" che dovrebbe fare riferimento ai tempi?

grazie a chiunque interverrà e complimenti per questo sito :)

scopri
22-07-2008, 21:20
Allora... l'apparecchio utilizzato per rilevare questa presunta infrazione è il famigerato "FTR Eltraff".

Il decreto di omologazione è quello che è disponibile ache su questo sito:
http://www.ricorsi.net/Norme/Leggi/Decreto-omologazione-FTR-Eltraff-n.-1129-del-18.03.2004.html

e recita appunto:



La documentazione fotografica prodotta risulta invece essere questa:

http://img523.imageshack.us/img523/388/21680013ja2.jpg

http://img301.imageshack.us/img301/9827/21680014ch7.jpg

E' normale che le foto siano fatte cosi?

Entrambe quando la linea di arresto era gia' stata superata?

C'è giurisprudenza a riguardo?

Eventuali probabilità (immaginando per un attimo che l'unico vizio sia questo) di una buona riuscita del ricorso davanti ad un GDP?

Un'altra cosa riguardo a questo pezzo di ferro: si trova da qualche parte una copia del "Quesito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 14207 del 25 novembre 2004" che dovrebbe fare riferimento ai tempi?

grazie a chiunque interverrà e complimenti per questo sito :)
Per tua comodità riporto il testo del Decreto di omologazione del FTR.
Come puoi leggere l'apparecchio fotografico deve entrare in funzione dopo un certo tempo dall'accensione del rosso. (Ci sono sentenze della Cassazione e di GdP su questo punto favorevoli)
Dalle foto devono emergere tutti i punto evidenziati nel decreto, giorno, località, ora di accensione del giallo, durata, accensione del rorro , durata. Altrimenti il verbale è contestabile.
Inoltre l'apparecchiatura deve essere stata sottoposta a taratura e addirittura esiste una sentenza della Cassazione del 2006 che stabilisce l'obbligo della presenza del vigile al semaforo perchè questo non rieitra tra le apparecchiature stabilite dal CdS che possano funzionare senza essere sorvegliate. Non è un autovelox.
Se vuoi fare ricorso ci sono altri punti da contestare come quelli sul servizio di appalto o noleggio dell'apparecchiatura FTR, sullo sviluppo delle foto da parte di privati, sulle procedure di notifica del verbale, sulla possibile violazione della privacy.
Il ricorso, dopo avere acquisito dal Comune la documentazione richiesta, va presentato al GdP entro 60gg dalla data del ritiro del verbale dall'Ufficio postale.
Ti raccomando di conservare la busta verde che contiene il verbale per verificare come è stato spedito e chi lo9 ha compilato.
Questo è un fac-simile per la richiesta:
Mittente

AL COMANDANTE
della Polizia
Via
______________________

Località,

Oggetto: Accertamento di violazione n. …………./.. Prot…………….

In riferimento alla notifica del ………… 200.. con la quale è stata inviata copia del verbale di contravvenzione relativo all'accertamento della violazione di cui all'oggetto per infrazione dell'art. 146 comma 3 del Codice della Strada; il sottoscritto, proprietario della vettura targata ……………….. , responsabile in solido per l'infrazione commessa dal conduttore del citato veicolo in data ……………….,
CHIEDE
ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti e di trasparenza dell'azione della Pubblica amministrazione, nonché al fine di consentire gli l’eventuale impugazione nei termini di legge:
a) il rilascio nei tempi prescritti, in carta semplice e per uso amministrativo, della seguente documentazione:

1) copia dell’originale del verbale n. ………… Prot ... depositato in atti di codesto Comando;

2) copia della determinazione adottata dal Dirigente competente, con la quale è stato disposto l'acquisto dell'apparecchio ……………………. citato nel verbale di contestazione;

3) copia della determinazione del Dirigente competente, ove l’apparecchiatura non sia di proprietà del Comune, con la quale è stato regolamentato l’uso, le modalità di noleggio/affitto a terzi privati,

4) dichiarazione sulle procedure per la materiale compilazione del verbale meccanizzato. Ove il servizio fosse stato appaltato all’esterno si chiede copia della determinazione dirigenziale relativa all’esternalizzazione del servizio;

5) dichiarazione sulle modalità di sviluppo delle pellicole/files, stampa e custodia delle foto;

6) copia del certificato di taratura dell'apparecchiatura in questione rilasciato dal competente Centro autorizzato;

7) copia dell’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada per l’installazione del T-Red; (solo se la strada non è di proprietà del Comune)

8) copia dell’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada (ANAS o Provincia) per l’istallazione della segnaletica monitoria; (solo se la strada non è di proprietà del Comune)

9) copia del provvedimento con il quale l’amministrazione ha disposto l’installazione della segnaletica per avvertire gli automobilisti sulla possibilità di rilevazione della velocità con mezzi elettronici senza fermo del veicolo per la contestazione immediata;

Cordiali saluti.

…………………………………..
Allegato:
fotocopia della carta di identità

Dopo aver avuto la documentazione che comunque il Comune deve inviare se non vuol violare l'a'rt. 24 della Costiruzione attinente il diritto di difesa del cittadino davanto agli organi di Giustizia. Va scritto il ricorso ed inviato con RR in tre copie al GdP del luogo.
Per ora in bocca al lupo.

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TESTO DEL DECRETO DI OMOLOGAZIONE
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre



Prot. n° 1129

VISTO il D.D. n.3117,in data 14 gennaio 1994, con il quale è stato approvato il documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato “FTR- documentatore fotografico di infrazione”, della ditta Eltraff s.r.l., con sede in Via Tasso, 46-Concorezzo (MI),impiegabile in postazione mobile o fissa;

VISTO l’art.201 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992,n.285, Nuovo Codice della Strada, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003,n.151,convertito con legge 1° agosto 2003,n.214, che regolamenta le modalità di notifica delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del citato art.201, che elenca i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione,e tra questi l’attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante la luce rossa; e il comma 1 ter che prevede che per tale circostanza non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell’adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti: l’apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile,oltre alla panoramica dell’intersezione controllata,la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata; l’istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando,in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione,l’intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione,la data e l’ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall’inizio della fase di rosso oppure l’apparecchiatura deve essere predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso;

CONSIDERATO che la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , con il voto n.21/2004, ha espresso parere che il dispositivo denominato “FTR- documentatore fotografico di infrazione”, nella versione per postazione fissa, risulta coerente con le condizioni indicate, per cui lo si ritiene idoneo anche al funzionamento senza la presenza degli organi di polizia;
D E C R E T A


Art.1. E’ confermata l’approvazione del documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato“FTR- documentatore fotografico di infrazione”, della ditta Eltraff s.r.l., con sede in Via Tasso 46-Concorezzo (MI).

Art.2. Il dispositivo denominato “FTR- documentatore fotografico di infrazione”,senza necessità di modifiche od adattamenti, può essere utilizzato in ausilio all’operatore di polizia presente sul posto,ovvero in modalità automatica nella versione in postazione fissa,senza la presenza dell’organo di polizia,quando ricorrono le seguenti condizioni:

l’apparecchiatura è installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; è prodotta documentazione fotografica in cui sia visibile,oltre alla panoramica dell’intersezione controllata,la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione; sono scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata; l’istante in cui avviene il secondo scatto è individuato fissando,in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione,l’intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma figura in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione,la data e l’ora ; l’apparecchiatura è predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso.

Art.3. Le Amministrazioni che utilizzano documentatori fotografici di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell’apparecchiatura,con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi.La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.

Roma,18 marzo 2004

Il DIRETTORE GENERALE

(Ing. Sergio Dondolini )
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eiopago
22-07-2008, 21:24
grazie per la risposta davvero completa :)