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Visualizza Versione Completa : Ricorso in opposizione recuperatoria o opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.?



MarcoS1
19-10-2016, 17:17
Il caso è il seguente.

Viene notificata cartella esattoriale per mancata impugnazione di alcuni verbali di contravvenzione per violazione alle norme del C.d.S.

Detti verbali effettivamente non sono mai stati notificati al presunto trasgressore (probabilmente a causa dell'indirizzo di residenza "senza numero civico"), il quale mai ha rinvenuto alcunchè nella cassetta postale o affisso alla porta.

A seguito di istanza di accesso agli atti, l'Ente creditore, ovvero il comando di Polizia Locale interessato, fornisce copia dei verbali di cui sopra, dei documenti di prova fotografici, nonchè le cartoline di ritorno delle raccomandate contenenti i predetti atti giudiziari, ove si evince l'infruttuoso tentativo di notifica per assenza del destinatario e delle persone abilitate a ricevere gli atti. Non viene, tuttavia, fornita prova dell'esito della CAD.

La notifica dei verbali presupposti sarebbe pertanto nulla, anche alla luce di quanto statuito dalla recente sentenza n. 15154/2016 (http://www.studiocataldi.it/articoli/22861-addio-multa-se-manca-la-ricevuta-che-attesta-la-ricezione-della-cad.asp) della Corte di Cassazione.

Si chiede se un'eventuale azione di opposizione alla cartella esattoriale debba essere qualificata come recuperatoria ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011 entro 30 giorni dalla notifica (ancora non decorsi), oppure come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per inesistenza del titolo esecutivo.

Avv. G. Lore
20-10-2016, 07:42
615 c.p.c.

MarcoS1
21-10-2016, 14:30
615 c.p.c.

Grazie, Avvocato.

Se ho ben inteso, in caso di invalida/omessa notifica dell'atto presupposto (verbale di contravvenzione), il rimedio ex art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011 (in passato ex artt. 22 e 23 della Legge n. 689/1981), è consentito nel caso in cui ricorrente volesse contestare nel merito la sanzione amministrativa. E' corretto?

Avv. G. Lore
21-10-2016, 15:00
Esattamente.
Dunque non ha senso esperirlo atteso che basta eccepire la mancata notifica ex art. 615 cpc per far annullare la cartella (ovviamente qualora risulti vero che la notifica sia stata omesso ovvero non si sia perfezionata).
Attenzione che l'art. 615 c.p.c. è un'azione ordinaria, quindi si incardina con citazione e non con ricorso e che la competenza territoriale, ex art. 27 c.p.c., è il Foro di residenza del ricorrente e non quella della presunta commessa violazione