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Visualizza Versione Completa : Omessa comunicazione dati - tempi di notifica



asam
17-07-2008, 10:22
Salve a tutti,

vorrei chiedere se sussistono i tempi massimi per la notifica della violazione dell'art. 126/bis sull'omessa comunicazione dei dati per la decurtazione sulla patente. Brevemente la cronologia delle infrazioni:

- INFRAZIONE PER ECCESSO DI VELOCITA' IN DATA 19.12.2006
- NOTIFICA DELL'INFRAZIONE IN DATA 10.4.2007
- TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI 10.6.2007
(non comunicati sottintendendo la decurtazione automatica per il proprietario conducente, come prima dell'ottobre 2006)
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- VIOLAZIONE ART. 126/BIS CON ACCERTAMENTO DEL 23.6.2008
- NOTIFICA DELLA VIOLAZIONE IN DATA 7.7.2008

Sono applicabili nelle violazioni dell'art. 126/bis i tempi massimi previsti dall'art. 201 ? Se sì mi sembra ovvio che in questo caso dovrei essere tranquillo. In caso affermativo e visto comunque che, come tutti, si tende a limitare i danni, si può ipotizzare un successo del 100% per un ricorso o c'è comunque possibilità che questo non venga accolto (con l'aumento quindi delle spese) ?

Grazie in anticipo per le risposte.
Saluti e buon lavoro,
Sergio

Avv. Favero
21-07-2008, 14:35
No. Le notifiche del 126 bis sono slegate dai ermini del 201.

asam
23-07-2008, 07:32
Ho contattato l'Ufficio del Giudice di Pace che mi ha confermato l'applicabilità dei termini di notifica ai 150 giorni. Il mio caso specifico va comunque talmente al di là dei termini (più di un anno) che nel frattempo l'ente accertatore, su autorizzazione del Commissariato del Governo, provvederà ad annullare i verbali simili a quello in questione e ad avvisare direttamente le "vittime" dell'errore. Per fortuna qualche volta le questioni si risolvono anche solo col buon senso.
Grazie e saluti.

Avv. Favero
23-07-2008, 14:17
E allora, evviva!

Frenci76
25-08-2008, 12:31
Ciao a tutti...mi è capitato un caso simile a quello di Asam e vorrei fare ricorso.
Precisamente: In data 24.07.2007 mi notificavano un verbale di contestazione per eccesso di velocità.
In data 20.09.2007 pagavo regolarmente la contravvenzione senza però comunicare il nominativo del conducente.
In data 04.06.2008 mi notificavano il verbale di contestazione per mancata comiunicazione del conducente.
Non è passato un pò troppo tempo?!
Non ho ancora capito però se la normativa di riferimento è sempre l'art. 201 CdS.
Grazie, ciao!
Francesca.

Avv. Favero
25-08-2008, 14:09
Sei nella medesima situazione di asam.
Invia copia integrale del verbale a inforicorsi@gmail.com per la valutazione.

antonio1948
13-01-2009, 12:06
Salve a tutti caso simile a quello di Asam

In data 12.06.08 mi è stato notificato un verbale del famigerato comune di Cittadella ex art. 142 comma 9 DE.L.vo 285/92. Ho pagato nel termine dei 60 giorni e non ho risposto alla richiesta di comunicazione dei dati relativi al conducente. La sanzione amministrativa pari ad € 250 (minimo) per la mancata comunicazione mi deve essere notificata entro 150 giorni dalla scadenza del primo termine? Ditemi di sì perchè tale termine è scaduto l'8 gennaio scorso e non mi è stato notificato alcunchè!!!! Qualora mi arrivasse la notifica cosa dovrei fare? Grazie e complimenti

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Avv. Favero
13-01-2009, 12:24
Purtroppo devo dire di no.
La notifica per mancata comunicazione dei dati del conducente non ha un limite, se non quello della prescrizione quinquennale.

antonio1948
13-01-2009, 14:35
Ma come??? Noi abbiamo0 60 giorni per comunicare i dati e LORO si8 riservano 5 anni???

Rider78
25-01-2009, 10:18
insomma chi ha ragione? Avvocati mettetevi daccordo, sennò non si capisce niente qua sopra.
150 giorni o 5 anni?
Sciognliamo il dilemma please!

Avv. Ribbeni
26-01-2009, 12:50
Salve. Ai sensi del 126 bis:l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da' notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (contestazione definita = quando è avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o sono conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi o sono decorsi i termini per la proposizione dei medesimi).
Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi.
La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 (per questo è sempre consigliabile inviare una raccomandata a/r)

Avv. Favero
26-01-2009, 13:02
Non facciamo confusione di termini:
150 sono i giorni entro i quali gli accertatori evono notificare il verbale al trasgressore e/o obbligato in solido;
60 sono i gg entro i quali fare opposizione (dalla notifica);
60 gg (sempre dalla notifica) per comnicare i dati del conducente.

Avv. Ribbeni
28-01-2009, 13:30
ai 60 giorni per la comunicazione dei dati del conducente che decorrono dalla notifica si ovvia nella prassi con l'invio di una raccomandata nella quale si rappresenta tra l'altro la pendenza di un eventuale ricorso. Cfr. tra altre Giudice di Pace di Roma Dr Colarusso sentenza n.44738/06

Avv. G. Lore
28-01-2009, 13:35
Quoto totalmente quanto riferito dalla collega di cui sopra.
Si faccia sempre attenzione, infatti, che anche laddove non si voglia fare la comunicazione dei dati perchè si è presentato ricorso al verbale portante, è sempre consigliabile preavvertire di questo la P.A. opposta, onde non ricevere fastidiose future notifiche, chiaramente sempre opponibili perchè non dovute.

antonio1948
28-01-2009, 13:56
Ma entro quanto tempo deve essere notificatala sanzione pr mancata comunicazione dei dati relativi al conducente?

Avv. Ribbeni
28-01-2009, 14:11
la sanzione per la mancata comunicazione è un verbale a tutti gli effetti, indi entro 150 giorni dall'accertamento della violazione.

antonio1948
28-01-2009, 15:13
quindi dovrei stare tranquillo in quanto il termine per il pagamento del verbale scadeva l'11 agosto 2008, data entro la quale avrei dovuto comunicare i dati del guidatore. A tale data devo aggiungere 210 giorni che mi portano all'8 gennaio 2009. Quindi sono fuori tempo massimo per la notifica? Se mi arriva ugualmente cosa debbo fare? Grazie

Avv. Ribbeni
08-02-2009, 20:53
...stare tranquillo in queste cose mai!!...non non possiamo rassicurLa al 100% ma indubbiamente, qualora Le arrivasse un vebale, non esiti a inviarcelo!

antonio1948
09-02-2009, 13:46
grazie dott.ssa Ribbeni. Speriamo in bene, anche perchè quel traffiphot di Cittadella, messo senza dubbio per fare cassa, mi è già costato parecchio.

Avv. Ribbeni
09-02-2009, 13:58
....di nulla!e in bocca al lupo!!

antonio1948
10-02-2009, 10:52
Gentide Dott.ssa Ribbeni,
probabilmente abbiamo evocato lo spirito vendicatore. Oggi mi sono stati notificati i verbali (ebbene sì sono ben due)!! Ho sentito il comando di Polizia Municipale che conferma il ritardo. Allora, per cortesia, qualcuno mi spieghi perchè se è vero che sono fuori tempo da oltre un mese il malcapitato automobilista debba fare ricorsi (che costano tempo e denaro) e noin debba bastare una semplice comunicazione. Come sempre siamo sudditi e non cittadini.

Dott. Perruolo
10-02-2009, 11:02
Purtroppo, in questi casi, il rimedio previsto dal legislatore è il ricorso all'autorità giurisdizionale...

antonio1948
10-02-2009, 13:18
Grazie per la celerità e la cortesia. Però, sentendo tanti altri casi, ho il dubbio che gli organi di polizia ci marcino e fanno un semplic ragionamento, intanto contestiamo poi, anche se l'automobilista ha ragione magari paga ugualmente per evitarsi tante noie

Avv. G. Lore
10-02-2009, 13:22
Ha centrato nel segno.
E' per questo che è sempre necessario fare ricorso, anche per sanzioni lievi, qualora ovviamente l'opposizione sia fondata.
Non possiamo dare adito alle P.A. di lucrare su di noi.
Del resto, a seguito dell'abolizione dell'ICI sulla prima casa, per tanti comuni le multe sono divenute la prima voce di introiti...questa è l'Italia...ma noi non ci pieghiamo e reagiamo

Dott. Perruolo
10-02-2009, 17:16
Il Collega ha pienamente reagire...quando ci sono le motivazioni, bisogna sempre opporsi...non bisogna permettere alla PA di approfittare della sua posizione di preminenza rispetto al cittadino.

Avv. Ribbeni
12-02-2009, 14:25
Gentide Dott.ssa Ribbeni,
probabilmente abbiamo evocato lo spirito vendicatore.
.....sorrido!comunque, ove lo ritenga opportuno, ci invii copia dei verbali all'indirizzo inforicorsi@gmail.com