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Visualizza Versione Completa : sentenza rigetto gdp e notifica cartella equitalia



oplit
17-11-2015, 10:57
Sul sito dello studio Cataldi ho letto un articolo che mi ha dato spunto per chiedere alcuni chiarimenti sulla notifica della sentenza.
la news giuridica riporta una sentenza del Tribunale di Catanzaro: illegittima la cartella esattoriale se non è stata notificata la sentenza di rigetto della opposizione alla contravvenzione.
Il giudice afferma che prima di notificare la cartella esattoriale non si è provveduto a notificare al contribuente la sentenza del Giudice di Pace.
Partendo da questa assunzione faccio un passo in dietro per capire meglio il meccanismo della notifica della sentenza.
L’iter conclusivo del procedimento prevede che:
Dopo il suo deposito in cancelleria la pubblicazione della sentenza è comunicata dal cancelliere con apposito biglietto alle parti costituite. Se Io ho eletto domicilio ovvero sono residente nel Comune ove insiste l'Ufficio del Giudice di Pace adito il ridetto atto del Cancelliere mi sarà notificato nel luogo del domicilio o della residenza altrimenti sarà eseguita notificazione nella stessa cancelleria del Giudice di Pace che quella sentenza ha pronunziato.
La parte che ha interesse a che la sentenza divenga irrevocabile entro il cosiddetto "termine breve" deve aver cura di farne eseguire la notificazione alla controparte.
Quindi c’è differenza tra la notifica della sentenza da parte del Giudice di Pace che si riferisce al solo dispositivo della sentenza definitiva, ma che poi deve essere successivamente notificata da Equitalia per conto del Comune (ente creditore) per essere di fatto una sentenza irrevocabile, prima che la stessa Equitalia emetta la cartella di pagamento.
Questo passaggio che io definisco una seconda notifica è una procedura obbligatoria e determinante per l’emissione della cartella.
Se quanto ho espresso è corretto il Comune tramite Equitalia deve rispettare dei termini, pena la prescrizione?
Fermo restando che non si procede a fare appello alla sentenza di rigetto della opposizione alla contravvenzione.

Avv. G. Lore
17-11-2015, 12:15
Caro,
l'assunto è da me condiviso, io stesso ho una sentenza sul punto (GdP Roma n. 8658/13.
Il principio è che, con la sentenza definitoria del giudizio avverso a un verbale, il ttolo diviene non più il verbale, bensì la sentenza, che va notificata in forma esecutiva.
Di più, a mio modo di vedere in tale caso si dovrebbe addirittura procedere in via civilistica e non esattoriale.

Ciò posto, dubito che possa assurgere a principio universale.

E' un'interpretazione legittima, ma legittima è anche l'idea maggioritaria per cui la sentenza non sostituisce il titolo.

In sostanza, un'opposizione solo su tale punta non la farei.

oplit
21-11-2015, 11:51
Gentilissimo Avv. G. Lore,
ai fini della prescrizione vale la sanzione amministrativa o la sentenza?
Il Comune a fronte di una sentenza a suo favore del gdp come deve procedere in maniera corretta e soprattutto rifacendomi alla prima domanda il debitore è perseguibile a vita o c'è un termine oltre il quale il debito è estinto?

Avv. G. Lore
21-11-2015, 17:02
La sentenza ovviamente.
La prescrizione è quinquennale.