Avv. G. Lore
19-06-2015, 16:42
Fonte Altalex.com
E' illegittimo il verbale della polizia stradale che accerta la violazione dei limiti della velocità se lo strumento per il controllo elettronico utilizzato non è stato sottoposto alle verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113 depositata il 18 giugno 2015, ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del Codice della Strada (Dlgs 30 aprile 1992, n. 285), ''nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura'.
In base ai principi fissati dal Ministero delle Infrastrutture nel 2005, ad integrazione del d.m. del 29 ottobre 1997 nonchè all'interpretazione fornita da numerose pronunce della Corte di Cassazione, sino ad oggi era necessario sottoporre a controlli periodici soltanto i rilevatori lasciati sulla strada a funzionare in automatico e non invece gli strumenti impiegati sotto il controllo costante degli operatori di polizia stradale.
La Corte Costituzionale quindi, accogliendo la tesi della "palese irragionevolezza" dell'art. 45 c. 6 C.d.S., si è mossa in senso contrario a quanto affermato dalla giurisprudenza prevalente sino ad oggi, respingendo al mittente la fondatezza della ripartizione fra autovelox automatici ed apparecchi utilizzati direttamente dalle pattuglie. Tutti gli apparecchi - affermano i Giudici costituzionali -, devono essere sottoposti a periodica verifica.
E' illegittimo il verbale della polizia stradale che accerta la violazione dei limiti della velocità se lo strumento per il controllo elettronico utilizzato non è stato sottoposto alle verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113 depositata il 18 giugno 2015, ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del Codice della Strada (Dlgs 30 aprile 1992, n. 285), ''nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura'.
In base ai principi fissati dal Ministero delle Infrastrutture nel 2005, ad integrazione del d.m. del 29 ottobre 1997 nonchè all'interpretazione fornita da numerose pronunce della Corte di Cassazione, sino ad oggi era necessario sottoporre a controlli periodici soltanto i rilevatori lasciati sulla strada a funzionare in automatico e non invece gli strumenti impiegati sotto il controllo costante degli operatori di polizia stradale.
La Corte Costituzionale quindi, accogliendo la tesi della "palese irragionevolezza" dell'art. 45 c. 6 C.d.S., si è mossa in senso contrario a quanto affermato dalla giurisprudenza prevalente sino ad oggi, respingendo al mittente la fondatezza della ripartizione fra autovelox automatici ed apparecchi utilizzati direttamente dalle pattuglie. Tutti gli apparecchi - affermano i Giudici costituzionali -, devono essere sottoposti a periodica verifica.