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Visualizza Versione Completa : Giudice di Pace Milano, sentenza 09.02.2015 n° 1189



Avv. G. Lore
15-04-2015, 12:25
Fonte Altalex.com


Il Giudice di Pace di Milano interviene sull’annosa questione interpretativa dell’art. 201 C.d.S. comma 1, nella parte relativa alla determinazione del dies a quo di decorrenza del termine di novanta giorni entro il quale l’organo accertatore, in caso di contestazione non immediata, ha l’obbligo di effettuare la notificazione del verbale di accertamento di violazione al C.d.S.. Il caso esaminato dal giudice milanese si riferisce, in particolare, ad un’infrazione non immediatamente contestata, rilevata mediante dispositivi elettronici.

Il primo comma dell’art. 201 C.d.S. stabilisce che in caso di contestazione non immediata della violazione, il verbale debba essere notificato all’effettivo trasgressore entro novanta giorni dall’accertamento, ovvero, in assenza di identificazione del trasgressore, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196 C.d.S. (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo), quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento.

Il dubbio interpretativo nasce dalla controversa accezione che si intenda attribuire al termine “accertamento”, attività dalla quale inizia a decorrere il termine di novanta giorni fissato dall’art. 201 C.d.S.. Se gli uffici degli organi accertatori tendono a far coincidere il momento dell’accertamento con il momento effettivo della presa visione dei fotogrammi e dell’associazione dei dati della targa a quelli del titolare del veicolo, le difese degli automobilisti multati sostengono che l’“accertamento” coincide con il momento della commessa violazione. Chiare le ricadute sul piano dell’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine: alla stregua dell’interpretazione sostenuta dagli organi accertatori, il termine inizierà a decorrere dal momento del perfezionamento dell’attività amministrativa di identificazione del soggetto interessato; secondo la prospettazione contraria, invece, il termine correrà dal momento della commessa violazione.

Tale seconda interpretazione ha di recente ricevuto l’avallo del Ministero dell’Interno, che con la nota n. 0016968 del 7 novembre 2014, resa su quesito avanzato sul punto dalla Prefettura di Milano, ha evidenziato che dalla lettura complessiva del primo comma dell’art. 201 C.d.S. emerge che il dies a quo per la decorrenza del termine in questione, di regola, “non può che essere individuato in quello della commessa violazione”. La nota ministeriale fonda tale interpretazione sulla considerazione che il Legislatore ha previsto – in deroga alla regola generale - la possibilità di decorrenza del termine da un momento successivo a quello della commessa violazione solo allorquando l’identificazione dell’interessato non sia stata immediatamente possibile per mancanza, al momento della commessa violazione, delle necessarie informazioni identificative risultanti dai pubblici registri o, in ogni caso, per mancanza delle condizioni per provvedere all’identificazione. Solo in tali ipotesi, infatti, il Legislatore ha posticipato la decorrenza del termine decadenziale, prevedendo che “qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e’ posta in grado di provvedere alla loro identificazione”.

Nel provvedimento il Ministero evidenzia che una diversa interpretazione finirebbe per far dipendere la decorrenza del termine in esame da prassi organizzative interne, variabili da ufficio ad ufficio, e non da fattori esterni (come, ad es., la non immediata disponibilità di informazioni identificative indispensabili), gli unici a legittimare la posticipazione della decorrenza del termine fissato dall’art. 201 C.d.S..

Sulla stessa direttrice interpretativa si pone il giudice della pronuncia in commento. Secondo il magistrato milanese la data di accertamento coincide con quella dell’infrazione “nei casi in cui (come quello in esame) avviene mediante dispositivi elettronici che consentono all’Amministrazione di accertare immediatamente il responsabile dell’illecito con una semplice visura al PRA cui l’Amministrazione ha accesso immediato”.

Diversa è la situazione in cui fattori esterni intervengano a ritardare l’identificazione del trasgressore, come nell’ipotesi “in cui il mezzo sia a noleggio ovvero in leasing e quindi sia necessaria una dichiarazione del proprietario circa in nominativo dell’utilizzatore del veicolo: in questi casi il termine di 90 giorni decorre dal giorno in cui l’Amministrazione è posta in condizione di provvedere all’individuazione del trasgressore”.

Considerazioni analoghe a quelle del Ministero dell’Interno svolge poi il giudice milanese in ordine alle circostanze che giustificherebbero il ritardo nella notifica: nessuna rilevanza assume, in tal senso, l’insufficienza dell’organizzazione interna dell’ente gravato del disbrigo di un elevato numero di contravvenzioni accertate. Siffatta ragione non è tale “da giustificare la violazione di un termine che è stabilito dalla legge a garanzia dell’effettività del diritto di difesa del soggetto cui viene notificato il verbale di contestazione”.