PDA

Visualizza Versione Completa : verbale mancata copertura assicurativa art 193



jhoncow
23-03-2015, 12:05
salve a tutti venerdi scorso sono stato fermato da una pattuglia della polizia mai vista nel mio paese ma va bene:mad:,, fatto sta che con la mia macchina che non uso spesso avevo la fotocopia della mia assicurazione,ma mi sono dimenticato di pagarla e quindi risultavo scoperto,il verbale mi è stato fatto e ammonta a 593€ se pago in 5 giorni altrimenti 880€.
adesso vorrei sapere visto che la mia copertura e stata rinnovata tempestivamente mentre scrivevano il verbale,cioe nella stessa data del verbale mentre ero ancora fermo.. c'è qualcosa che posso fare ?
facendo ricorso ho qualche possibilita??
l'assicurazione risultava non coperta da 32 giorni..

grazie mille in anticipo

Avv. G. Lore
23-03-2015, 12:16
Da ciò che dice a livello di ricorso nulla può fare.
Le riporto l'art. 193 c.d.s.

Art. 193.
Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848 (6) a euro 3.393 (6). (1)

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. (2)

4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213. (3)

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’art. 213 del presente codice. (4)

4-ter. L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. (5)

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8. (5)

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

jhoncow
23-03-2015, 12:20
Quindi nulla nemmeno il fatto che ho già provvedutoad assicurare il veicolo lo stesso giorno??

Avv. G. Lore
23-03-2015, 12:43
Per l'opponibilità del verbale no.

jhoncow
23-03-2015, 13:27
mi scusi e per quanto riguarda la riduzione ad 1/4 quali sono i termini??

jhoncow
23-03-2015, 13:49
Oltre alla rotramazion io non rientro nei termini dei 30gg per il rinnovo giusto?
L'assicurazione scadeva il 31\01\15
Quindi più i 15 giorni di proroga lo stesso non rientro ?
Rinnovata il 20\03\15

Avv. G. Lore
23-03-2015, 13:51
ahimè giusto

Skb
13-11-2015, 00:45
Mi hanno fatto quest'estate una multa (lasciata sul parabrezza) per mancata esposizione del contrassegno di assicurazione, senza intimarmi di portare in visione il contrassegno. L'automobile non era coperta da polizza (scaduta da più di 15 giorni) fino alle successive ore 24. Ho pagato prontamente la multa. Oggi a distanza di mesi ho ricevuto a mezzo posta l'intimazione ad esibire il certificato di assicurazione. Posso contestare la richiesta di esibizione del certificato? Se esibisco il certificato posso contestare l'eventuale sanzione che mi verrebbe inflitta per decorrenza dei termini?

Avv. G. Lore
13-11-2015, 08:46
1. no.
2. sì.

Skb
26-11-2015, 22:36
Se una polizza (annuale) è scaduta da 20 giorni si rientra nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile e si può applicare l' art.193 comma 3 o no?

O questa norma ha poco significato visto che nei primi 15 giorni siamo comunque coperti?

Avv. G. Lore
27-11-2015, 20:52
La norma dice in sostanza che se paghi dal 15esimo giorno al 30esimo rientri nel comma 3 del 193

strabardo
07-01-2016, 20:45
Salve.
Mi hanno rimosso l'auto parcheggiata in uno spazio pubblico di fronte a casa mia, perche' con assicurazione scaduta da un giorno.
Mi hanno fatto pagare la multa e il trasporto.
Totale 500 euro.
Ho fatto ricorso al giudice di pace.
Ho qualche speranza?
Grazie.

Avv. G. Lore
08-01-2016, 10:05
Bisogna vedere su che motivi ha fatto ricorso!

strabardo
08-01-2016, 21:17
Sul fatto che nessuno mi ha avvertito prima di rimuovere l'auto, che era in buono stato, parcheggiata di fronte a casa mia, e la cui assicurazione era appena scaduta.

Avv. G. Lore
09-01-2016, 14:09
Caro,
giuridicamente ahimè non sono validi motivi di opposizione

strabardo
12-01-2016, 23:06
E che motivo potrei aggiungere?E' legale quello che hanno fatto?

Avv. G. Lore
13-01-2016, 09:10
Non può aggiungere nulla perchè si applica il rito del lavoro e, dunque, il thema decidendum è cristallizzato nell'atto introduttivo del giudizio.
Pr un parere sarebbe stato da visionare la documentazione, ma ormai è tardi.

strabardo
15-01-2016, 14:22
Non si puo' neanche presentare un secondo ricorso?

Avv. G. Lore
15-01-2016, 15:12
Ovviamente no.
E' il principio del ne bis in idem