Visualizza Versione Completa : Schema del DL sull'archiviazione per tenuità del fatto
Possibile archiviare senza processo i reati con pena fino a 5 anni.
Chissà se il nostro caso sarà considerato di lieve entità ....
Possibile archiviare senza processo i reati con pena fino a 5 anni (http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/penale/2015-03-12/possibile-archiviare-senza-processo-reati-pena-fino-5-anni-213603.php?uuid=ABjb7a8C)
ecco lo schema :
http://www.governo.it/backoffice/allegati/77459-9922.pdf
altri documenti :
Governo Italiano - Provvedimenti del Governo (http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=77459)
Il decreto sulla tenuità del fatto attende solo la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» però credo che anche rientrandoci per noi non cambia nulla ( x la revoca) infatti:
"e) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi,sanzioni adeguate e proporzionate alla gravita' della violazione,alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d), l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;
f) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi,
quale sia l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni di cui alla
lettera e), nel rispetto dei criteri di riparto indicati
nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;"
Andando a fondo , come la messa alla prova ,chissà quanti garbugli legislativi creerà questo nuovo istituto
Infatti, c'è un altissimo rischio che le sanzioni amministrative vengano comunque applicate (sia nel caso di messa alla prova che nell'archiviazione per tenuità). L'unica speranza a cui aggrapparsi secondo me è la possibilità che queste strade mettano in crisi la prefettura quando dovrà calcolare i 3 anni dalla data di condanna (che non c'è).
Per il resto vantaggi per chi usufruirà dell'archiviazione saranno forse la tempistica (forse), e il fatto che non si dovrà sprecare la messa alla prova o la condizionale (nel caso che si ricada in altri reati in futuro).
E forse il casellario pulito, anche se in qualche modo il fatto dovrà esser citato, altrimenti sparirebbe la recidiva.
Lupus sei una delle risorse principali di questo forum...grazie
Lupus sei una delle risorse principali di questo forum...grazie:$ Grazie Luk m'imbarazzi ... è "un lavoro" di squadra, qui ci si confronta con esperienze vissute ,purtroppo riguardanti un caso non felice, se non fosse per questo forum e per i loro componenti difficilmente avrei compreso certi ragionamenti... quindi il grazie va a tutti voi ;)
Un lavoro di squadra...giusto...anch'io ho imparato molto da qui...lupus se non sbaglio tra non molto creda tu possa tornare a guidare almeno per un po'...sono contento per te...tu possa avere più indipendenza e conpletezza nei tuoi impegni di lavoro almeno per un po'...uno dei primi passi verso la soluzione definitiva...poi logicamente auguro a te e agli utenti in messa alla prova tutto il meglio riguardo le sanzioni amministrative...nel frattempo goditi i periodi positivi e un passo alla volta passa tutto dai...anche con una buona dose di spiritualità o si diventa matti..
Per ora io non ho comunque partecipato attivamente come te ed altri come te...ho avuto più un lavoro di ruolo riserva in questa squadra...credo comunque che la mia storia è particolare in tutta la sua dinamica e possa venire molto utile a molti...dove non dimenticherò di aggiornare man mano se può servire d'aiuto in tutti sto casini...speriamo
Infatti, c'è un altissimo rischio che le sanzioni amministrative vengano comunque applicate (sia nel caso di messa alla prova che nell'archiviazione per tenuità). L'unica speranza a cui aggrapparsi secondo me è la possibilità che queste strade mettano in crisi la prefettura quando dovrà calcolare i 3 anni dalla data di condanna (che non c'è).
Per il resto vantaggi per chi usufruirà dell'archiviazione saranno forse la tempistica (forse), e il fatto che non si dovrà sprecare la messa alla prova o la condizionale (nel caso che si ricada in altri reati in futuro).
E forse il casellario pulito, anche se in qualche modo il fatto dovrà esser citato, altrimenti sparirebbe la recidiva.Si, credo che questa nuovo istituto sia addirittura peggio della messa alla prova perchè si passa direttamente all'applicazione dell'amministrativo però come hai detto sicuramente velocizza le cose ...poi quanto passerà perchè venga applicato ? Entro l'anno sarà legge ma come abbiamo visto ne passa di tempo per vedere e capire il funzionamento di certe cose .
Un lavoro di squadra...giusto...anch'io ho imparato molto da qui...lupus se non sbaglio tra non molto creda tu possa tornare a guidare almeno per un po'...sono contento per te...tu possa avere più indipendenza e conpletezza nei tuoi impegni di lavoro almeno per un po'...uno dei primi passi verso la soluzione definitiva...poi logicamente auguro a te e agli utenti in messa alla prova tutto il meglio riguardo le sanzioni amministrative...nel frattempo goditi i periodi positivi e un passo alla volta passa tutto dai...anche con una buona dose di spiritualità o si diventa matti..Già se tutto procede per il meglio a giugno dovrei riavere la patente ...però rimane l'assillo continuo di non potersi organizzare ...ma non pensiamoci viviamo alla giornata! Tu come sei messo Luk ?
Sempre relativo alla tenuità del reato :
"L’esclusione dalla punibilità del reato non consisterà in un intervento di depenalizzazione.
Infatti, come spiega la stessa relazione al decreto, non si tratta di un “verdetto di assoluzione”, ma di un accertamento, in via definitiva, che il reato è stato commesso dall’imputato e dichiarato non punibile.
Il procedimento si concluderà, perciò, con un decreto di archiviazione che sarà inserito nel casellario giudiziario"
Fonte: Tenuità del fatto: sì definitivo del CDM. Ecco le principali novità
Tenuità del fatto: sì definitivo del CDM. Ecco le principali novità (http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_17825.asp)
Guida in stato di ebbrezza: ora si archivia (http://www.laleggepertutti.it/82700_guida-in-stato-di-ebbrezza-ora-si-archivia)
Come al solito noi veniamo considerati i "criminali" i "cattivi" partendo dal presupposto che avremo potuto fare una strage invece gli altri reati sono tenui, chi piazza una rissa , avrebbe anche potuto uccidere con un pugno , chi guida a 200 km/h avrebbe potuto avere un incidente mortale coinvolgendo altre persone !!! La legge e l'opinione pubblica è decisamente sempre contro , chi ha scritto l'articolo è un grandissimo ignorante! Sembra che la guida in stato di ebbrezza sia l'unica legge che debba essere applicata alla lettera , ladri e assassini niente carcere noi per un ridicolo incidente ci rubano 4 anni o più di vita alle prese con ridicole applicazioni di legge e sanzioni ! Che vadano a ca....re tutti!
"Come già, infatti, abbiamo chiarito nell’articolo “Tenuità del fatto: una guida per l’imputato e il danneggiato”, la guida sotto gli effetti dell’alcol è una condotta purtroppo molto comune, per la quale la legge stabilisce sanzioni accessorie piuttosto “forti”, come la sospensione della patente e la confisca del veicolo. Si spera, dunque, che, nella prassi, i giudici finiscano per non applicare la non punibilità per tenuità del fatto ricorrendo a motivi come l’elevato tasso alcolemico oppure la pericolosità della condotta di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti."
poi che favore ci fanno ????? Le sanzioni verrebbero applicate lo stesso!Se chi ha scritto l'articolo è un avvocato ...del 186 ne sa meno di mia figlia di cinque anni !:mad:
"Ulteriori dubbi pervengono dalle possibili applicazioni difformi della legge. La necessaria indeterminatezza della norma fa si che l’interprete possa ritenere tenue un fatto a Palermo che tale non è ritenuto a Milano. La conseguenza è, come intuibile, una disparità di trattamento per casi analoghi francamente ingiusto."
Reati minori non punibili: liberi tutti? Perché non è vero, 2 errori della riforma | Blitz quotidiano (http://www.blitzquotidiano.it/opinioni/antonio-buttazzo-opinioni/reati-minori-punibili-liberi-tutti-perche-2138232/)
Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2015
Gazzetta Ufficiale (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/3/18/15G00044/sg)
Riguardo l'art 3 ci sarebbe tanto da discutere si parla di sentenza di proscioglimento di non doversi procedere ...quindi simile alla messa alla prova. Ismahel, potrebbe valere lo stesso discorso della revoca non applicabile dal prefetto ...qui però c'è da studiare se rientra la terza fascia con incidente e capire come funziona il tutto :confused:
Art. 3
Disposizioni di coordinamento processuale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 469 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La sentenza di non doversi procedere e' pronunciata anche
quando l'imputato non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del
codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della
persona offesa, se compare.»;
b) dopo l'articolo 651 e' aggiunto il seguente: «651-bis.
Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuita'
del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno. - 1. La
sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per
particolare tenuita' del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia
di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto,
della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha
commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e
il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del
responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel
processo penale.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di
proscioglimento pronunciata per particolare tenuita' del fatto a
norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che
non abbia accettato il rito abbreviato.».
Pare sia ottima così formulata, resta da vedere se viene considerato un fatto "tenue".
Di prima impressione pare addirittura migliore
Già, ci sono linee guida che escludono ma è lasciata molta indipendenza di interpretazione al giudice nel dover verificare se è tenue oppure no ...poi, sempre dell'art 3 per quanto riguarda la sentenza dice :" ha efficacia
di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto,
della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha
commesso"... in pratica dicono che sei colpevole però il fatto è tenue quindi emettono sentenza di non doversi procedere ...quindi fuori il penale e avanti l'amministrativo , poi non credo sia più vantaggioso della messa alla prova (non esclude il casellario ) però dovrebbe essere più veloce( nella carta)
Certo che tutti questi provvedimenti (messa alla prova ecc ecc) stanno palesemente dichiarando che il macchinoso tentativo dei precedenti governi di voler penalizzare anche dei reati esigui è fallito . Quante persone rovinate per prendere voti !
Questo sito è sempre a nostro sfavore, se la pensano cosi anche i giudici per noi di terza fascia anche con un banale incidente è tutto precluso , peccato sarebbe stata l'unica oportunità di poter differenziare un incidente grave da uno banale...chissà perchè questa legge mi puzza di favoritismo per alcune classi...sarò malizioso :
"Di seguito un elenco dei reati più comuni per i quali è applicabile:
– guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: si tratta di reati molto comuni e per i quali sono previste sanzioni accessorie come la sospensione della patente e la confisca del veicolo, è probabile quindi che nella pratica i giudici finiscano per non applicare la non punibilità per tenuità del fatto ricorrendo a motivi come l’elevato tasso alcolemico oppure la pericolosità della condotta di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;
– detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, limitatamente ai fatti di lieve entità;
– abuso d’ufficio;
– violenza o minaccia a un pubblico ufficiale;
– resistenza a un pubblico ufficiale;
– oltraggio a un pubblico ufficiale;
– evasione: è probabile che riguardo a questo reato i giudici saranno – comprensibilmente – molto restii ad applicare la non punibilità;
– esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia;
– molti reati di falso come ad es. il falso materiale del pubblico ufficiale in certificati, il falso ideologico commesso da privato, l’uso di atto falso ecc.;
– atti osceni;
– tutti i reati contro gli animali;
– percosse;
– lesione personale non aggravata;
– rissa;
– lesioni colpose;
– abbandono di minori o incapaci;
– omissione di soccorso;
– ingiuria;
– diffamazione;
– violenza privata;
– minaccia, anche aggravata;
– detenzione di materiale pedopornografico;
– violazione di domicilio;
– accesso abusivo ad un sistema informatico;
– rivelazione del segreto professionale;
– furto semplice;
– danneggiamento;
– truffa, anche aggravata;
– frode informatica;
– insolvenza fraudolenta;
– circonvenzione di persone incapaci;
– appropriazione indebita."
TenuitÃ* del fatto: una guida per l’imputato e il danneggiato (http://www.laleggepertutti.it/82694_tenuita-del-fatto-una-guida-per-limputato-e-il-danneggiato)
Qualche speranza c'è ...
http://ricorsi.net/forum/stato-debbrezza/13525-guida-stato-ebbrezza-con-incidente.html#post98144
Ciao Lupus, l'avvocato mi ha parlato molto bene di questa nuova legge, anche se io sono orientato per il mancato avviso dell'avvocato, mi ha detto che probabilmente la maggior parte dei casi dovrebbe rientrarci tranne i casi più gravi .
Però mi ha detto che bisognerà aspettare un tantino perchè sia tutto chiaro e fluido , il classico rodaggio delle leggi italiane
Sicuramente ci sarà la confusione iniziale (speriamo duri poco ) ...vedi messa alla prova ancora aspettiamo di vedere i suoi esiti ed è passato quasi un anno dalla sua introduzione .Se hai maggiori informazioni facci sapere
"La non punibilità opera anche per i reati di pericolo astratto o presunto. In tale senso depone l’espresso riferimento alla “esiguità del pericolo” in alternativa alla “esiguità del danno” contenuto nella norma. Del resto, anche nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la causa di improcedibilità di cui all'art. 34 D.Lgs. n. 274 del 2000 trova applicazione anche in riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto, perché anche per essi il principio di necessaria offensività consente l'individuazione in concreto di un'offesa anche minima al bene protetto (come la Corte ha ritenuto per il reato di guida in stato di ebbrezza, in caso dell'esiguità del tasso alcolimetrico, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 24249 del 28/04/2006 dep. 13/07/2006)"
Quest'articolo esprime dubbi più che leciti :
"La prima lettura del decreto legislativo lascia, invece, meravigliati: viene allestito un complesso apparato per cui saranno i Giudici a stabilire quali fatti non punire e quali, invece, meritano di essere perseguiti"
poi giustamente osserva:
"Innanzitutto, il parametro guida della non punibilità – la lieve entità del fatto – apre il campo a soluzioni divergenti a seconda del giudicante. Diverse potranno essere i valori considerati lievi per un furto, le tangenti per una corruzione, gli importi di una violazione tributaria. Ciascun Giudice ha, infatti, a questo riguardo il proprio personale orientamento, e non potrebbe essere diversamente, considerato l’animo umano e l’ampia discrezionalità del giudizio."
per finire :
"In conclusione, pare che il decreto, in una fase di grave conflittualità verso la magistratura, le abbia attribuito poteri di complessa gestione e forieri di disparità di trattamento, operando con ciò una scelta che si espone a critiche anche severe.
Non è tutto. La depenalizzazione elimina ogni effetto del reato, il giudizio di lieve entità no; perché il proscioglimento si iscrive sul casellario giudiziale (la fedina penale) e nei procedimenti correlati (civile ed amministrativo) è trattato alla stessa stregua di una condanna. I vantaggi per l’imputato si riducono, dunque, ai minimi termini."
FONTE:
Depenalizzazione, 3 limiti e tanti dubbi: servirà a poco, farà guai | Blitz quotidiano (http://www.blitzquotidiano.it/opinioni/giovanna-corrias-lucente-opinioni/depenalizzazione-3-limiti-e-tanti-dubbi-servira-a-poco-fara-guaidepenalizzazione-3-limiti-e-tanti-dubbi-servira-a-poco-fara-guai-2139375/)
Il paradosso della guida in stato di ebbrezza: chi più beve meno è punito (http://www.laleggepertutti.it/83053_il-paradosso-della-guida-in-stato-di-ebbrezza-chi-piu-beve-meno-e-punito)
Beh è chiaro, tipico sistema italiano, vige la legge del "se lo devi fare fallo in grande".
Ne è esempio lampante l'evasione fiscale, evadi 10.000 euro ti rovinano, evadi 100.000.000 di euro si arriva a doverne pagare un 30/40 milioni e il resto ciao, spariti.
Reati lievi, oggi parte l’archiviazione - La Stampa (http://www.lastampa.it/2015/04/02/italia/cronache/reati-lievi-oggi-parte-larchiviazione-U1eIhriy9lx8xqAohC9F5N/pagina.html)
Una speranza in più... con ancora troppi punti di domanda
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