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Visualizza Versione Completa : Termine per la Costituzione in Giudizio della Parte Resistente



N4S3D0
17-03-2015, 18:33
Buonasera,
tra pochi giorni ho un'udienza innanzi al GdP per un ricorso avverso ad una sanzione amministrativa. Leggendo la notifica di fissazione della data per l'udienza, noto che il GdP ordina alla parte resistente di costituirsi in giudizio entro il termine perentorio di 10 giorni prima della data fissata per l'udienza. Accedendo allo storico del Ruolo Generale online, ho letto che la parte resistente si è costituita oltre tale termine!

Vi chiedo, questo ritardo può essere causa di annullamento della sanzione? So che una precedente sentenza del GdP ha annullato la sanzione amministrativa [G.d.P. di Pavia, sent. n. 1229/13] proprio per tale motivo, in quanto se l'ente si costituisce dopo questo termine, decade dalla possibilità di contestare le affermazioni dell'automobilista e di provare, documenti alla mano, che l'infrazione è stata commessa. In tali casi, infatti, il giudice non può valutare gli atti sui verbali impugnati.

Avv. G. Lore
17-03-2015, 18:49
Attenzione, non facciamo confusione.
La tardiva costituzione eventualmente può determinare al massimo la contumacia dell'Amministrazione, ossia che la costituzione venga declarata come non spiegabile effetti processuali, proprio perchè, appunto, tardiva.
Ma non incide sulla sanzione.
La sanzione si annulla se il Giudice considera fondato il ricorso, ossia per i motivi giuridici spiegati dal ricorrente.

N4S3D0
17-03-2015, 18:56
Quindi il GdP di Pavia ha sbagliato? Nel senso, egli ha annullato proprio i verbali per questo aspetto: «Il termine di 10 giorni deve considerarsi perentorio ai sensi dell'art.416 c.p.c. e d.lgs 150/11. Il giudice infatti deve avere a disposizione una prova idonea per poter valutare la legittimità dei verbali di accertamento, in mancanza della quale i verbali vanno annullati. [Giudice di Pace di Pavia sentenza n. 1229 del 24 ottobre 2013]»

Avv. G. Lore
17-03-2015, 19:00
Posto che non mi fido di ciò che viene riportato sul web, che di sentenze fantasiose dei gdp ne è piena la storia (a Roma ridiamo anocra sulla sentenza dell'oliva ascolana, in cui il Giudice non ha compreso che l'oliva ascolana non è un'oliva coltivata ad Ascoli, ma un modo di cucinarla, ma potrei elencarne a bizzeffe, come quella dell'eccesso di velocità nel tunnel legittima, se il soggetto soffre di claustrofobia ... geniale :D) e che comunque una sentena di un GdP non ga giurisprudenza, il concetto può essere pure appoggiato se si contesta una mancanza dell'accertamento (ad esempio si chiede l'esibizione di uno scontrino telelaser, ma non può essere condivisa in genere.
Altrimenti per far accogliere un ricorso basterebbe che l'Amministraziome non si costituisce in giudizio.

Avv. G. Lore
17-03-2015, 19:01
Aggiungo.
A Roma, non contare su questo.
Praticamente nessun Giudice, pur sbagliando, considera rlevante la costituzione tardiva.

N4S3D0
17-03-2015, 19:05
Perfetto, grazie! La legge italiana... ::)

Avv. G. Lore
17-03-2015, 19:07
In questo caso, più che la legge, la giurisprudenza :)