Avv. Di Giorgio
23-01-2015, 14:53
In tema di notificazioni si segnala l'interessante contributo in oggetto con il quale, ai fini della ritualità della notifica ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cpc, si statuisce che per "persona di famiglia" non può intendersi qualunque persona che si trovi presso l'abitazione ed attui un comportamento riconducibile a tale contesto, bensì solo chi sia legato al notificatario da un vincolo formale e giuridicamente cogente di familiarità o affinità.
Il caso di specie riguardava l'impugnazione di una cartella esattoriale emessa in seguito ad IRPEF del 2007. In sede di Appello l'Agenzia dell'entrate aveva ottenuto ragione a scapito del contribuente ritenendosi rituale la notifica del prodromico avviso di accertamento in quanto avvenuta presso il domicilio del ricorrente ed a mani di persona che in quel momento si trovava presso l'abitazione attuando un comportamento "da persona di famiglia".
La Suprema Corte in riforma di tale pronuncia ha invece sancito che è d'obbligo il rigore nelle individuazione di soggetti ai quali è possibile consegnare l'atto da notificare in luogo del destinatario.
Il caso di specie riguardava l'impugnazione di una cartella esattoriale emessa in seguito ad IRPEF del 2007. In sede di Appello l'Agenzia dell'entrate aveva ottenuto ragione a scapito del contribuente ritenendosi rituale la notifica del prodromico avviso di accertamento in quanto avvenuta presso il domicilio del ricorrente ed a mani di persona che in quel momento si trovava presso l'abitazione attuando un comportamento "da persona di famiglia".
La Suprema Corte in riforma di tale pronuncia ha invece sancito che è d'obbligo il rigore nelle individuazione di soggetti ai quali è possibile consegnare l'atto da notificare in luogo del destinatario.