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Visualizza Versione Completa : Corte di cassazione- il principio del favor rei non si applica agli aspetti amministr



lupus
20-01-2015, 09:46
il principio del favor rei non si applica agli aspetti amministrativi conseguenti alle depenalizzazioni


http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/24111_11_14.pdf

puntidisutura
20-01-2015, 13:16
benissimo però il tempus regict actum viene nominato e preso in considerazione.

quindi quando danno 3 anni di revoca a chi ha commesso il fatto mentre era in vigore 1 solo anno stanno sbagliando e qui la cassazione lo dice chiaramente ....

lupus
20-01-2015, 13:23
Eh si .....mi sa che questo potrebbe interessare a Maurocipo

puntidisutura
20-01-2015, 14:05
bravo proprio a lui pensavo .... :D qualche post addietro in "Accertamento del reato" gli dissi praticamente le stesse cose hihihih

Giucas
20-01-2015, 14:26
Ciao Lupus,
Mi spieghi in parole povere cosa dice questo documento?
Ho provato a leggerlo... ma mi sembra una supercazzola.
Forse son io che non son ferrato con i termini tecnici... E con il latino

Integ
20-01-2015, 14:52
penso che riguardi la retroattività delle leggi che cambiano rispetto al reato, a procedimento in corso.

il collega che viene citato sopra commise il reato quando c'era ancora una legge meno punitiva rispetto a quella attuale. ahimé gli è stata applicata quella vigente che prevede 3 anni prima di poter rifare la patente.

lupus
20-01-2015, 14:55
Ciao Giucas, tranquillo che anche io ci ho messo un po a "decifrarla",in parole più semplici dice che anche in situazioni di favor rei (ovverosia la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole) questo non si applica agli aspetti amministrativi (sospensione o revoca nel nostro caso)ma si applica quella vigente al momento del fatto

lupus
20-01-2015, 14:59
il collega che viene citato sopra commise il reato quando c'era ancora una legge meno punitiva rispetto a quella attuale. ahimé gli è stata applicata quella vigente che prevede 3 anni prima di poter rifare la patente.Si infatti a maurocipo è stato fatto (ingiustamente) il contrario

puntidisutura
20-01-2015, 15:01
dice in pratica che il favor rei non è applicabile alle sanzioni amministrative accessorie è bensì applicabile invece il concetto di tempus regict actum

Favor Rei : Principio in base al quale nessuno può essere assoggettato ad una sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile.

Se, invece, la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. In vigore da sempre nella materia penale, in materia tributaria è stato introdotto nel 1997.


Tempus regit actum è una locuzione in lingua latina usata nel mondo del diritto, solitamente tradotta in italiano con l'espressione "il tempo regola l'azione" (processuale).
L'interpretazione ordinaria della frase è quella data in diritto processuale sia civile che penale sulla base del quale il diritto processuale in vigore al momento della causa regola (o governa) l'actio (con tempus soggetto e actum oggetto). Il principio di diritto processuale "tempus regit actum" è perciò quello in virtù del quale l'atto processuale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto, sebbene successiva all'introduzione del giudizio.


Per il resto se posso consigliarti Giucas in futuro cercati il significato dei termini e prova ad imparare a leggere quei testi ( che non sono poi così difficili come sembrano )


Nel caso di Maurocipo si dove applicare il tempus regit actum cioè a lui la durata della revoca dovrebbe essere di 1 anno come la legge prevedeva quando ha commesso la violazione invece che 3 come prevede la legge successiva.
Nel caso ipotetico in cui la revoca fosse stata abolita piuttosto che aumentata
fosse stato applicabile il Favor rei a lui non sarebbe dovuta essere data alcuna revoca ...non essendo più prevista ... applicando il secondo principio invece anche se abrogata a lui doveva essere comunque data visto che era in vigore all'epoca dei fatti.

Giucas
20-01-2015, 15:05
Ok, quindi ipotizzando per assurdo che cambino la legge e che tolgano la revoca... Noi che abbiamo fatto l'incidente quando la revoca era prevista ce la becchiamo lo stesso?

puntidisutura
20-01-2015, 15:07
Ok, quindi ipotizzando per assurdo che cambino la legge e che tolgano la revoca... Noi che abbiamo fatto l'incidente quando la revoca era prevista ce la becchiamo lo stesso?

Bravissimo ...

lupus
20-01-2015, 15:16
Ok, quindi ipotizzando per assurdo che cambino la legge e che tolgano la revoca... Noi che abbiamo fatto l'incidente quando la revoca era prevista ce la becchiamo lo stesso?:o:o:o:o:o:o:o:o Ci pensi ? Da spararsi

Giucas
20-01-2015, 15:27
:o:o:o:o:o:o:o:o Ci pensi ? Da spararsi
Già...
Ma infine cosa hanno applicato a maurocipo?
Se fosse favor rei, dovrebbero aver scelto la legge più favorevole, quindi 1 anno di revoca. O sbaglio?
Se tempus regit actum dovevano applicare quella dell'epoca quindi 1 anno.
Non è. Che alla fine fanno quello che gli pare?

lupus
20-01-2015, 15:31
Purtroppo per maurocipo , hanno fatto il peggio, tre anni.....si avrebbero dovuto applicare 1 anno ..

lupus
20-01-2015, 18:05
ecco altre sentenze della corte di cassazione ..........
1)Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 4 settembre 2014, n. 36889. In tema di guida in stato di ebbrezza, la circostanza di avere il legislatore indicato nella norma determinati parametri numerici quali soglia del penalmente rilevante, sta ad indi (http://renatodisa.com/2014/09/17/corte-di-cassazione-sezione-iv-sentenza-4-settembre-2014-n-36889-in-tema-di-guida-in-stato-di-ebbrezza-la-circostanza-di-avere-il-legislatore-indicato-nella-norma-determinati-parametri-numerici/)
2)Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 1 ottobre 2014, n. 40617. In tema di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida nell’ambito del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’articolo 186 C.d.S. e (http://renatodisa.com/2014/10/30/corte-di-cassazione-sezione-iv-sentenza-1-ottobre-2014-n-40617-in-tema-di-applicazione-della-sanzione-accessoria-della-revoca-della-patente-di-guida-nellambito-del-reato-di-guida-in-stato-di-eb/)

Giucas
20-01-2015, 19:02
La numero 1 correggimi se ho capito male... Il tipo ha fatto l'incidente ma è stato assolto perché una volta arrivato in ospedale se ne andato prima di fare il prelievo... Robe da matti.
Ma a parte questo all'inizio c'è scritto tasso superiore a 1.5. Come son arrivati a quel dato? Se la sentenza si basa appunto sul fatto che il tasso non è stato misurato?

lupus
20-01-2015, 19:09
Si Giucas ....anche io son rimasto perplesso!!! penso che il tasso superiore a 1,5 sia dato dall'omissione di voler effettuare gli esami ....ma poi aveva fatto anche un incidente e niente revoca? MAH......dovevamo scappare altrochè ......

La seconda è ancora più anomala perchè tratta "la data di accertamento di reato" nel caso sia recidivo sembrerebbe che anche loro ormai la differenziano dalla data del rilevamento degli agenti accertatori ....oppure ho interpretato male io?

Giucas
20-01-2015, 19:09
La numero 2 dice invece che i due anni della recidiva partono dalla data del passaggio in giudicato, non da quella dell'incidente?

lupus
20-01-2015, 19:15
Si sembrerebbe cosi .......ahahahahahhaah sto entrando in confusione sono tutta la sera che leggo sentenze:confused:

lupus
20-01-2015, 19:19
Giucas "fruga" bene nel sito è pieno di sentenze della cassazione riguardanti la guida in stato di ebbrezza .........guida in stato di ebbrezza | Avvocato Renato D'Isa (http://renatodisa.com/tag/guida-in-stato-di-ebbrezza/)

Giucas
20-01-2015, 19:33
Ok... Mitico Renatone d'isa! Se non ci fosse lui...

lupus
20-01-2015, 19:40
Eh si ......anche perchè il sito ufficiale della corte di cassazione fa pena...la ricerca non funziona

puntidisutura
20-01-2015, 20:38
Si Giucas ....anche io son rimasto perplesso!!! penso che il tasso superiore a 1,5 sia dato dall'omissione di voler effettuare gli esami ....ma poi aveva fatto anche un incidente e niente revoca? MAH......dovevamo scappare altrochè ......

lupus la revoca è data "qualora sia accertato un valore ...." in caso di rifiuto la terza fascia viene data diciamo "d'ufficio" non viene quindi ACCERTATO il valore ematico reale quindi non scatta la revoca ... eh si a parte il scappare sarebbe bastato rifiutare ... però è un terno al lotto ... magari hai 1.49 e ti va bene ma non lo sai ...

in caso di incidente con danni alle sole cose la miglior cosa è andare via e lasciare tutto com'è macchina compresa e ripresentarsi spontaneamente dicendo che si è l'autore dell'incidente avvenuto in tale via ....
art 189 comma 5 ;) ( vai a leggerlo ... non mi assumo alcuna responsabilità sulla dose di nervosismo che ti verrà )

puntidisutura
20-01-2015, 20:43
Già...
Ma infine cosa hanno applicato a maurocipo?
Se fosse favor rei, dovrebbero aver scelto la legge più favorevole, quindi 1 anno di revoca. O sbaglio?
Se tempus regit actum dovevano applicare quella dell'epoca quindi 1 anno.
Non è. Che alla fine fanno quello che gli pare?

Qui infatti si ci rifà a quanto fu detto poco tempo fa in merito quando avevamo detto che per entrambe le ragioni avrebbe dovuto avere 1 anno ... alla luce di questa sentenza si può dire che deve avere 1 anno , comunque, per il tempus regit actum e non per il favor rei ...

lupus
20-01-2015, 20:54
in caso di incidente con danni alle sole cose la miglior cosa è andare via e lasciare tutto com'è macchina compresa e ripresentarsi spontaneamente dicendo che si è l'autore dell'incidente avvenuto in tale via ....
art 189 comma 5 ;) ( vai a leggerlo ... non mi assumo alcuna responsabilità sulla dose di nervosismo che ti verrà )Eh Punti purtroppo lo avevo già letto quell'articolo dopo che un amico carabiniere mi aveva appunto detto che la miglior cosa sarebbe stata, magari con la scusa di sentirsi male, allontanarsi facendo finta di andare al pronto soccorso prima dell'arrivo della pattuglia.....ma in quel momento ero spiazzato e sinceramente non pensavo che la legge fosse cosi severa:( figurati che credevo che il massimo fosse 1 anno di sospensione

lupus
20-01-2015, 21:15
lupus la revoca è data "qualora sia accertato un valore ...." in caso di rifiuto la terza fascia viene data diciamo "d'ufficio" non viene quindi ACCERTATO il valore ematico reale quindi non scatta la revoca ... eh si a parte il scappare sarebbe bastato rifiutare ... però è un terno al lotto ... magari hai 1.49 e ti va bene ma non lo sai ...
Quindi se commetti un sinistro e rifiuti di sottoporti all'etilometro non c'è revoca? Nonostante la legge ti consideri in terza fascia ?
Azz sinceramente pensavo il contrario e che questa sentenza fosse anomala ..........Insomma non ne ho azzeccato una nell'evitare questo 186 :D

l84
20-01-2015, 22:11
A mio avviso in caso di incidente la cosa da fare è soffiare una volta, se si ha più di 1,5 non soffiare più. Verrebbe a mancare la seconda soffiata quindi non sarebbe valido. E si eviterebbe la revoca in caso contestassero il rifiuto a sottoporsi all'etilometro.
Se invece si è sotto 1,5 soffiare e andare incontro al macello.
Naturalmente questo in caso non si riesca a scappare in tempo!

puntidisutura
20-01-2015, 22:56
eh guarda io stavo andando via lasciando la macchina sul tetto :D ... poi preso dal senso di responsabilità mi sono detto " dai non hai più 15 anni che scappi in motorino dai vigili o dai carabinieri ..." sono tornato indietro ... avevo fatto pochi metri ... mannaggia a me e all'onestà


Si I84 ... purtroppo non capita sempre di dover soffiare ... a me han fatto il prelievo del sangue

lupus
20-01-2015, 23:17
A mio avviso in caso di incidente la cosa da fare è soffiare una volta, se si ha più di 1,5 non soffiare più. Verrebbe a mancare la seconda soffiata quindi non sarebbe valido. E si eviterebbe la revoca in caso contestassero il rifiuto a sottoporsi all'etilometro.
Se invece si è sotto 1,5 soffiare e andare incontro al macello.
Naturalmente questo in caso non si riesca a scappare in tempo!A saperlo prima.....figurati che nella prima prova (2,43) ho chiesto al carabiniere "Come è basso?" e lui con faccia sbigotitta "Mica tanto... terza fascia" ed io:confused::confused::confused: hai ragione li mi sarei dovuto bloccare ! però ormai non ha più senso ......

Giucas
24-02-2015, 18:24
A mio avviso in caso di incidente la cosa da fare è soffiare una volta, se si ha più di 1,5 non soffiare più. Verrebbe a mancare la seconda soffiata quindi non sarebbe valido. E si eviterebbe la revoca in caso contestassero il rifiuto a sottoporsi all'etilometro.
Se invece si è sotto 1,5 soffiare e andare incontro al macello.
Naturalmente questo in caso non si riesca a scappare in tempo!

Neanche questo escamotage non funzionerebbe
Prova singola dell’etilometro, e alito vinoso: condanna per l’automobilista - PENALE e PROCESSO | Diritto e Giustizia (http://www.dirittoegiustizia.it/news/15/0000072258/Prova_singola_dell_etilometro_e_alito_vinoso_conda nna_per_l_automobilista.html?cnt=1)

lupus
24-02-2015, 19:03
:oAzz!Però dovrebbe scattare il rifiuto...non è giusto le prove devono essere due!Staranno spiando il forum per trovare tutti i trucchi questi maledetti :D