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Visualizza Versione Completa : dopo un mese nessuna notifica



eles
25-06-2008, 08:44
Salve, in data 18 Maggio 2008 mi è stata ritirata la patente dalla polizia stradale per guida in stato di ebbrezza: articolo 186/2 lettera A(1° fascia).
Ancora oggi in data 24/06/2008 a distanza di più di un mese non ho ricevuto nessuna notifica!!

Sono normali questi tempi??

Posso richiedere la restituzione per scadenza di termini di notifica??

P.S. Sono stato sottoposto a diverse prove in quanto i test dell'etilometro sono risultati più volte nulli per volume insufficiente?? Posso ricorrere affermando che la macchinetta non funzionava bene???

avv.fran
25-06-2008, 18:17
La Prefettura ha 20 giorni di tempo dalla data del ritiro per notificare il provvedimento di sospensione della patente però la notifica si considera eseguita nel momento in cui il plico viene consegnato alle poste, quindi bisogna controllare nel timbro la data di spedizione.
Per il ricorso è tutto da vedere, poteva essere la macchina a funzionare male come poteva essere Lei a non soffiare abbastanza forte...bisogna leggere cosa hanno scritto in proposito i verbalizzanti.

eles
26-06-2008, 13:27
Grazie di cuore per la risposta tempestiva, ma mi chiedevo:
Se la data del protocollo in uscita del provvedimento prefettizio rientra nei venti giorni previsti mentre la data del timbro postale va oltre i 20 giorni....il provvedimento è regolare????
Grazie!!!

avv.fran
26-06-2008, 15:44
La data del timbro postale di spedizione deve essere ricompresa nei 20 giorni altrimenti la notifica si considera eseguita oltre i termini di legge e Lei ha diritto alla restituzione della patente.

eles
26-06-2008, 16:43
In prefettura mi hanno detto che per questo tipo di provvedimento non esistono tempi di notifica.
La prefettura entro 20 giorni deve emanare il provvedimento ma la notifica al cittadino può avvenire entro i tre mesi di sospensione prevista.

avv.fran
26-06-2008, 17:13
L'art. 218, comma 2°, C.d.S. prevede che l'ordinanza sia notificata "immediatamente" all'interessato.

Bandana
28-06-2008, 11:21
Secondo me è ben strano che la legga dica "immediatamente" (i effetti c'è scritto proprio così) e che se la prendano sempre comoda.A me è stat ritirata il 25 maggio.Ancora nulla.
Se facessi ricorso tramite voi quante possibilità avrei per una vittoria basandomi su ciò?
Io posso anche avvalermi di voi, ma fui chiaro nel dire che devo aver la certezza di vincere.Non potrei permettermi economicamente a 33 anni disoccupato e studente di pagare troppe cose su spalle di mia madre.
Perchè la PREFETTURA spara discorsi a vanvera?
In quel caso si creerebbe talmente un precedente che ci sarebbero migliaia di cause all'amministrazione.
Ci sono precedenti "di notifica" vinti?
In quel caso ti ridanno la patente e finisce li o ti sospendono il provvedimento per poi riapplicartelo?

Tra l'altro come vi ho informato ho mandato 15 giorni fa una raccomandata con ricevuta di ritorno in cui chiedo che mi venissse ridata la patente per il 5+15.Nessuna risposta nemmen la ricevuta di ritorno.

Mancava solo che il vigile urbano volesse un bacio sulla bocca "te sei un bravo ragazzo, torna a trovarmi, non eri ubriaco ma avevi appena bevuto, 15 giorni passano presto (90 in realtà) ecc ecc "
Tra l'altro informatevi sull'ernia iatale se può mantenere i livelli alti, non è possibile che a me per un whisky seppur appena bevuto mi risultasse 0.71 e 0.66.
Saluti vivissimi, vi seguo sempre con ineteresse.
In italia deve cambiare qualcosa tutte leggi all'italiana c...o.
PS.
Considerazione generale:
Misero il patentino e tutti dissero" non preoccupatevi riguarda solo i minorenni".
Poi come si sa le leggi "ramificano" creano "principi" ed è saltato fuori che GUIDA CHI HA PATENTE.
Allora:Premesso che tutto è scaturito dal giusto motivo che un bimbo di 14 anni deve saper il codice della strada.Premesso altresì che il vero concetto è "GUIDA CHI CONOSCE LE REGOLE", chi non ha piu' punti di patente nn dovrebbe portare niente ma chi ne ha ancora anche solo uno di punti, a seguito di sospensione, sarebbe logico non portasse auto (sospesa patente) ma il motorino sì!In quanto il principio punti=conoscenza codice strada significa PATENTINO! Sennò il vero principio che si ramifica e che si forma è che il CICLOMOTORE è UN MOTOCICLO.Mi si potrebbe rinfacciare che chi ha patente sospesa è sospeso dalla guida..ma è noto che prima del patentino non funzionava così.Quindi c'è una grave incongruenza di interpretazione.Punti di patente (anche solo 1) = PATENTINO questa è la tesi logica ignorata da tutti.

Bandana
28-06-2008, 11:35
Se il patentino è stato fatto per i minorenni e serve per attestare la conoscenza delle regole del CDS(giusto) .Chi ha ancora un punto di patente ed è sospeso conosce CDS!,è sospeso sì per moto e auto ma è un'incongruenza che riguardi i motorini.
Sennò significa motorino = motociclo e allora servirebbe PATENTE pure per i minorenni.
(Chi ha punti patente CONOSCE IL CDS e quindi ha diritto ai ciclomotori... )
nn so se è chiara la logica.
Precedentemente al patentino chi veniva sospeso da guida auto poteva portare motorino.(Veniva considerato quasi una bici ingiustamente).
Adesso o lo parifichiamo alla moto e allora ai minorenni si fa fare la patente A o B (parlo per assurdo) oppure ammettiamo che il concetto è che non è auto non è moto ma serve una conoscenza del CDS.Ergo chi ha 0 punti è giusto non lo porti, ma chi ne ha anche solo 1 sì!E' la giusta via di mezzo, la giusta interpretazione della ramificazione del diritto!E' la giusta interpretazione tra come era prima e come è ora.(Ricordo che prima anche uno senza patente portava motorino).
Fossi avvocato ricorrerei in cassazione da solo e son convinto vincerei e creerei un precedente!(discorsi lobbistici a parte).Il lodo Bandana.

Bandana
28-06-2008, 12:18
Un amico mi disse "loro possono sempre dirti che sei SOSPESO DALLA GUIDA!".Io risposi dicendo che Con la B si porta il ciclomotore col patentino non l'auto.Quindi sono su due piani diversi e per capire fin dove la sospensione può agire serve tornare al principio cardine sui patentino ovvero la conoscenza di base del CDS attestata pure dai punti della patente (anzi uno che guida da 15 anni con 8 punti lo conosce meglio di un bambino di 14)

Bandana
29-06-2008, 17:33
Con la B si puo' portare un motorino con il patentino l'auto NO!Ergo non si possono mettere sullo stesso piano e in caso di sospensione della B non si può sapere fino a che punto interdice,se fino al ciclomotore o meno.Per capire la giusta interpretazione serve capire x quale principio fu creato il patentino,cioè conoscenza base del CDS per i non patentati.Chi ha punti patente HA CONSOCENZA del CDS.

eles
30-06-2008, 11:43
Gentile Avvocato , dopo un mese e mezzo posso interpretare l'"immediatamente" dell'art. 218 cds come trascorso???

Posso richiedere la restituzione della patente?? Come???
Grazie

avv.fran
30-06-2008, 12:13
Se non sbaglio ha già inviato una raccomandata alla Prefettura e non ha ottenuto risposta...
Non rimane che attendere questa benedetta notifica dell'ordinanza del Prefetto ed impugnarla; appena la riceve la invii a inforicorsi@gmail.it e la esamineremo.

eles
30-06-2008, 12:31
No, io non ho mandato nessuna raccomandata. Non ho fatto nulla aspettando la famosa notifica.

avv.fran
30-06-2008, 15:58
Allora provi a mandare la raccomandata ma credo che, prima che la Prefettura risponda (sempre ammesso che risponda), avrà già ricevuto la notifica dell'ordinanza.

eles
03-07-2008, 10:31
Gentile Avvocato, in data odierna ho ricevuto la notifica di sospensione della patente che ho ritirato in Questura. Ho appena letto il provvedimento, il quale fa riferimento all'Art. 186 c.d.s. comma 2 lettera B mentre nel verbale effettuato il giorno del ritiro si fa riferimento al''Art. 187 comma 2 lettera A.

Posso fare ricorso??
Il ricorso deve essere presentatto al Giudice di Pace?
Posso riuscire a far annullare il provvedimento oppure viene soltanto corretto??

Grazie

avv.fran
03-07-2008, 19:02
In che senso ha ritirato la notifica in Questura? Non è stata fatta alla Sua residenza o domicilio?

Il ricorso va fatto al giudice di Pace.

Per risponderLe ho bisogno di leggere l'ordinanza e il verbale, può inviarne copia a inforicorsi@gmail.com ?

Bandana
04-07-2008, 08:30
a me han perfino detto che l articola me han perfino detto che l articolo nn è il 218 ma il 223...nella notificao nn è il 218 ma il 223...nella notifica giunta due giorni fa dal 24 maggio e dicono che il prefetto in base al 223 nn ha tempi di notifica.fanno proprio come gli pare

Bandana
04-07-2008, 08:45
tra l'altro è singolare che ad una persona venga una notifica come la mia:
Avevo spedito la famosa raccomandata:
Oggetto:Sospensione patente per violazione art. 186/2°comma del codice della strada.
Con riferimento all'istanza pervenuta il 18/06/08 si rappresenta che la violazione a lei contestata in data25/05 in Viareggio (lu)si configura come reato pertanto l'effettuato ritiro e sopsensione dela patente di guida, sono stati disposti ai sensi dell'art 223 del CDS e non ai sensi del 218 del CDS, come erroneamente esposto.La citata norma non impone al Prefetto alcun termine perentorio per l'ordinanza di sospensione.
Premesso ciò,si rappresenta che questo Ufficio in data 5/6/08 ha emesso ordinanza di sospensione della patente di guida per 3 mesi,minimo edittale previsto dalla normativa attualmente in vigore (Legee 02/10/07 n.160) essendo nel caso di specie il tasso alcolemico riscontrato superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 ed ha incaricato la PM di Camaiore della notifica di tale provvedimento.
Lucca 20/06/2008



Il timbro postale di Lucca cioè dove è stata spedita dal prefetto risulta 26/06/08.
A me è arrivata il 1/07.
Comunque ormai manca un mese e mezzo e adesso vado a pagarla col disgusto di una severa ingiustizia.
(Severa).
W i marocchini loro possono tutto.

max710
15-11-2008, 02:36
salve a tutti io sapevo che non sono 20 girni ma bensi 15 a questo punto non ci capisco piu nulla

arma
18-11-2008, 18:17
L'art. 218 nulla ha a che vedere con la sospensione della patente ex art. 186 cds.
Dice bene la Prefettura che ha applicato l'art. 223, 3° co. cds, comma che non prevede un termine di decadenza per emanare l'ordinanza. Per giurisprudenza il termine dev'essere "ragionevole", e a mio avviso il termine ragionevole è quello fissato dall'art. 2, co. 3 L.241/90 e cioè 90 gg. dal ritiro su strada del documento o al più dalla ricezione del rapporto e patente in Prefettura.