carlo__
05-12-2014, 22:05
Salve a tutti,
La storia è piuttosto lunga quindi evito i convenenvoli e ringrazio i sig.ri che mi aiuteranno.
In data 12/10/2011 viene accertata una mia infrazione con sistema SiCvE sulla tratta Milano - Varese. L'auto era a noleggio (società locatrice:AVIS)
In data 16/4/2012 ricevo a mezzo posta relativa notifica e verbale: 690 euro di sanzione pecuniaria e sospensione della patente.
Inoltro ricorso per decorrenza dei termini al GDP di Legnano che ACCOGLIE e dichiara sospeso il procedimento.
Il 27 novembre 2014 ricevo relata di notifica per atti giudiziari emessi dal Tribunale di Milano, prima sezione civile, che esaminava il ricorso dell'avvocatura dello stato e dichiarava DECADUTA la sentenza del GDP di Legnano in data 24/10/2014, condannandomi al pagamento della multa + spese processuali.
La base della decisione del tribunale si fonda sulla questione della rinotifica;
effettivamente sembrerebbe (cito testualmente) che il "GDP di Legnano non abbia tenuto conto della intermediazione" dell'AVIS.
In particolare, la sentenza dichiara che in data 12/10/2011 veniva accertata la violazione che l'autorità in questione notificava all'Avis il giorno 16/12/2011 (quindi dopo 64 giorni)
Il giorno 16/2/2012 (quindi 62 giorni dopo la prima notifica) l'Avis trasmetteva i dati del conducente (il sottoscritto).
Dopodichè l'autorità mi ri-notificava il verbale in data 16/4/2012
L'art. 201 del CDS definisce però i seguenti termini:
- 90 giorni, il tempo che decorre all'atto dell'accertamento alla notifica al locatore.
- 60 giorni, il tempo entro il quale il locatore deve comunicare i dati del locatario all'Ente.
- 90 giorni, il tempo entro il quale il verbale deve essere recapitato al trasgressore.
Chiedo pertanto ai sig. Avvocati la cortesia di aiutarmi a capire se vi sono estremi per ulteriore appello, essendovi uno scostamento dei tempi massimi entro i quali il locatore (AVIS) debba ottemperare alla tramissione dei dati del conducente.
Grazie
La storia è piuttosto lunga quindi evito i convenenvoli e ringrazio i sig.ri che mi aiuteranno.
In data 12/10/2011 viene accertata una mia infrazione con sistema SiCvE sulla tratta Milano - Varese. L'auto era a noleggio (società locatrice:AVIS)
In data 16/4/2012 ricevo a mezzo posta relativa notifica e verbale: 690 euro di sanzione pecuniaria e sospensione della patente.
Inoltro ricorso per decorrenza dei termini al GDP di Legnano che ACCOGLIE e dichiara sospeso il procedimento.
Il 27 novembre 2014 ricevo relata di notifica per atti giudiziari emessi dal Tribunale di Milano, prima sezione civile, che esaminava il ricorso dell'avvocatura dello stato e dichiarava DECADUTA la sentenza del GDP di Legnano in data 24/10/2014, condannandomi al pagamento della multa + spese processuali.
La base della decisione del tribunale si fonda sulla questione della rinotifica;
effettivamente sembrerebbe (cito testualmente) che il "GDP di Legnano non abbia tenuto conto della intermediazione" dell'AVIS.
In particolare, la sentenza dichiara che in data 12/10/2011 veniva accertata la violazione che l'autorità in questione notificava all'Avis il giorno 16/12/2011 (quindi dopo 64 giorni)
Il giorno 16/2/2012 (quindi 62 giorni dopo la prima notifica) l'Avis trasmetteva i dati del conducente (il sottoscritto).
Dopodichè l'autorità mi ri-notificava il verbale in data 16/4/2012
L'art. 201 del CDS definisce però i seguenti termini:
- 90 giorni, il tempo che decorre all'atto dell'accertamento alla notifica al locatore.
- 60 giorni, il tempo entro il quale il locatore deve comunicare i dati del locatario all'Ente.
- 90 giorni, il tempo entro il quale il verbale deve essere recapitato al trasgressore.
Chiedo pertanto ai sig. Avvocati la cortesia di aiutarmi a capire se vi sono estremi per ulteriore appello, essendovi uno scostamento dei tempi massimi entro i quali il locatore (AVIS) debba ottemperare alla tramissione dei dati del conducente.
Grazie