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Visualizza Versione Completa : Cassazione civile , sez. VI, sentenza 24.09.2014 n° 20121



Avv. G. Lore
27-11-2014, 10:56
Fonte Altalex.it


Con la sentenza 24 settembre 2014, n. 20121 la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla doglianza di un cittadino sanzionato ai sensi dell’articolo 142 del Codice della Strada.

Segnatamente, la vicenda fattuale trae origine dal tentativo di un automobilista di evitare la sanzione pecuniaria ed accessoria comminatagli per aver abbondantemente oltrepassato i limiti di velocità, adducendo a propria giustificazione il patimento di violente coliche - originate da piccoli calcoli nel rene sinistro (c.d. renella) - che lo avrebbero costretto a recarsi nel più breve lasso di tempo presso il più vicino ospedale per essere rapidamente soccorso.

Precisamente, secondo il difensore del ricorrente, «Tale stato di cose, in ossequio all’art. 54 c.p. e all’art. 4 L. n. 689/1981, giustificava la condotta del ricorrente, il quale agì in stato di evidente e oggettiva necessità»; aggiungeva altresì che «quand’anche non fosse ravvisabile quello stato di grave pericolo ma soltanto “l’erronea convinzione” e “sensazione di trovarsi”, trovava applicazione l’esimente stante l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione non colpevole in quanto provocata da circostanze oggettive […]» e che «il pericolo per la propria salute rappresenti di per sé, indipendentemente da qualsivoglia ulteriore valutazione […] lo stato di necessità nel senso indicato dalle norme».

Il ricorso veniva rigettato dal primo giudice che riteneva lo «stato di necessità», tanto effettivo quanto putativo, non adeguatamente giustificato, oltre che poco convincente la documentazione clinica versata in giudizio.

Successivamente, anche il Tribunale de L’Aquila rigettava l’appello proposto, ribadendo la precedente statuizione, ed affermando il principio secondo cui «la colica renale ed il dolore prodotto da tale patologia, sicuramente rappresentano uno stato di malattia, ma non possono integrare una ipotesi di stato di necessità di cui alla citata norma, atteso che il danno alla persona, richiesto dalla scriminante, deve essere talmente grave da poter giustificare anche eventuali danni causati a terzi».

Il caso veniva infine portato dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando l’automobilista il mancato apprezzamento, nel corso dei giudizi di merito, della prodotta documentazione medica ospedaliera attestante il suo stato di malattia.

Anche in tale sede, però, il Supremo Collegio rigettava il ricorso, ritenendo che i due giudici di merito, nel pieno della propria libertà di valutazione, avessero già sufficientemente trattato la questione e ben esaminato il bilanciamento degli interessi in gioco utili a verificare se sussistesse o meno l’esimente putativa dello stato di necessità.

Il S.C., distintamente, metteva in evidenza come «il ricorrente andava ad una velocità di 141 Km/h in un tratto di strada in cui vigeva il limite di 70 Km/h, ed in prossimità di una stazione ferroviaria, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure. Il comportamento degli interessi in gioco, ovvero, lo stato di salute dell’appellante affetto da una colica renale e la incolumità degli utenti della strada, esposti al potenziale pericolo di danni causati da un’auto che viaggia ad una velocità di 141 Km/h, in un tratto di strada frequentata anche da pedoni, adulti e bambini, non consentono di dare rilevanza giuridica scriminante, alla malattia del ricorrente, che nel caso di specie, non rappresentava, comunque, un pericolo per la vita dell’appellante».

Nondimeno, stante l’incapacità del ricorrente di fornire idonea prova sulla «assoluta necessità di recarsi in ospedale per salvare sé o altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno alla persona […]», gli ermellini hanno riconosciuto la corretta applicazione, da parte del giudice dell’appello, dei principi peraltro già precedentemente affermati dalla Corte in materia di sanzioni amministrative, in tema di «stato di necessità» (cfr. Cass. n. 14286 del 2010, rv. 613449: «in tema di opposizione a sanzione amministrativa irrogata a seguito di violazione dell’art. 142, comma 9, Codice della Strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente l’invocato stato di necessità dovuto all’esigenza di rispettare i tempi di una consultazione medica conseguente ad un malore lamentato da un passeggero, qualora l’opponente non abbia provato […] l’imminente pericolo di vita del passeggero medesimo e l’impossibilità di provvedere diversamente alla salvenza di quest’ultimo»; cfr. Cass. n. 15195 del 2008, rv. 603581: «in tema di sanzioni amministrative, la responsabilità dell’autore dell’illecito può essere esclusa anche in caso di erronea supposizione della sussistenza degli elementi concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità, in quanto l’art. 3 della legge 689 del 1981 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche l’erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione. Qualora, però, l’interessato deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell’operatività di un’esimente reale o putativa deve provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio»).

I giudici di piazza Cavour, in sintesi, hanno definitivamente ritenuto che lo «stato di necessità» deve sempre tenere conto del contemperamento degli interessi in gioco: da una parte, lo stato di salute del conducente; dall’altro, la incolumità degli utenti della strada, esposti al potenziale pericolo di danni causati da un auto che viaggia ad una velocità elevata in un tratto di strada frequentata anche da pedoni e bambini.

Il procedere a 141 Km/h in una zona abitata con limite a 70 Km/h, in assenza di un reale stato di necessità (p.e. patologia grave), non è, in conclusione, di per sé giustificabile: o la patologia non era così grave da giustificare il superamento dei limiti di velocità, oppure, se davvero grave, avrebbe potuto seriamente compromettere l’idoneità alla guida, con evidente pericolo per l’integrità delle persone.

Per escludere la responsabilità del conducente che ha violato le regole del Codice della Strada c’è dunque bisogno di uno stato di necessità ed un imminente pericolo di vita. Tutte condizioni che, in ogni caso, vanno provate con elementi tangibili, non essendo sufficiente una semplice asserzione sfornita di qualsiasi supporto di prova.