Avv. G. Lore
13-11-2014, 12:17
Fonte Altalex.com
Un automobilista, per motivi di carattere professionale, usufruiva di un permesso per l’accesso in una zona a traffico limitato. Alla scadenza, maturata nel novembre 2011, lo stesso dimenticava di rinnovarlo, e anche nel periodo successivo a tale data, continuava ad accedere alla ZTL.
Doveroso appare il rilievo che, rispetto alle scadenze antecedenti, puntualmente onorate dall’automobilista mediante il rinnovo del permesso, il Comune non aveva provveduto a comunicare, attraverso il relativo avviso di scadenza, quella succitata. Trascorso più di un mese dalla scadenza in questione, la Polizia Municipale notificava, all’automobilista, la prima contravvenzione, in seguito tutte le altre. Ricevuta la prima notifica, il professionista provvedeva a rinnovare il permesso, quindi la Polizia Municipale accorpava in due unici verbali di contestazione le singole e molteplici contravvenzioni, contestando ogni accesso alla ZTL con la sanzione di € 87,69.
L’automobilista proponeva quindi opposizione, ex art. 22, L. n. 689/1981, innanzi al Giudice di Pace. Questi accoglieva l’opposizione in modo parziale, condannando l’automobilista alla sanzione di € 327,38, somma risultante dalla conferma di un’unica contravvenzione per ognuna delle due cartelle, maggiorata di € 76 in ragione della continuazione. Il Comune proponeva quindi appello alla sentenza, mentre l’automobilista rimaneva contumace.
Il Tribunale monocratico, rigettando l’appello, rileva che, ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 689/1981, “presupposto per l’erogazione di una sanzione amministrativa è non solo la sussistenza dell’elemento oggettivo della violazione, ma anche la configurabilità di un elemento soggettivo quanto meno di colpa; e la sussistenza dell’elemento soggettivo è esclusa laddove la violazione sia commessa per errore sul fatto non determinato da colpa”. Più in particolare il giudice rileva che la colpa imputabile all’automobilista è “unica”, ed è integrata dalla circostanza di aver dimenticato di rinnovare il permesso di circolazione. Pertanto le successive violazioni, integrate dai singoli accessi alla zona a traffico limitato, atteso che esse traggono origine unicamente dalla precedente omissione, non risultano assistite dal necessario elemento soggettivo di contrasto con l’ordinamento. Tale affermazione trova conferma nella circostanza che, a seguito della notifica della prima contravvenzione, l’appellato rinnovava il permesso di circolazione alla ZTL.
Il giudice, sempre in tema di elemento soggettivo, oltre che “unico”, lo definisce “quantomeno sfumato”, ponendo luce all’oggettiva “difficoltà di ricordarsi della scadenza di un permesso della durata superiore ad un anno”, quando in passato il Comune appellante aveva puntualmente provveduto a segnalare le singole scadenze del permesso.
Rigettando i motivi di censura mossi dall’appellante, il Giudice chiarisce la differenza tra le fattispecie in cui un ipotetico automobilista, nell’un caso dimentica di rinnovare il permesso senza aver ricevuto il relativo avviso di scadenza, rispetto all’altro ove, invece, pone in essere plurime e differenti violazioni al c.d.s. Il primo “sbaglia una volta sola in ragione di tale dimenticanza, ed il numero di transiti nella zona a traffico limitato non incide sulla coscienza e volontà di violare la regola”, mentre nella seconda fattispecie considerata, a dir del Tribunale, ogni condotta si pone in contrasto con l’ordinamento, e va pertanto sanzionata tante volte quante sono le violazioni registrate.
Un automobilista, per motivi di carattere professionale, usufruiva di un permesso per l’accesso in una zona a traffico limitato. Alla scadenza, maturata nel novembre 2011, lo stesso dimenticava di rinnovarlo, e anche nel periodo successivo a tale data, continuava ad accedere alla ZTL.
Doveroso appare il rilievo che, rispetto alle scadenze antecedenti, puntualmente onorate dall’automobilista mediante il rinnovo del permesso, il Comune non aveva provveduto a comunicare, attraverso il relativo avviso di scadenza, quella succitata. Trascorso più di un mese dalla scadenza in questione, la Polizia Municipale notificava, all’automobilista, la prima contravvenzione, in seguito tutte le altre. Ricevuta la prima notifica, il professionista provvedeva a rinnovare il permesso, quindi la Polizia Municipale accorpava in due unici verbali di contestazione le singole e molteplici contravvenzioni, contestando ogni accesso alla ZTL con la sanzione di € 87,69.
L’automobilista proponeva quindi opposizione, ex art. 22, L. n. 689/1981, innanzi al Giudice di Pace. Questi accoglieva l’opposizione in modo parziale, condannando l’automobilista alla sanzione di € 327,38, somma risultante dalla conferma di un’unica contravvenzione per ognuna delle due cartelle, maggiorata di € 76 in ragione della continuazione. Il Comune proponeva quindi appello alla sentenza, mentre l’automobilista rimaneva contumace.
Il Tribunale monocratico, rigettando l’appello, rileva che, ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 689/1981, “presupposto per l’erogazione di una sanzione amministrativa è non solo la sussistenza dell’elemento oggettivo della violazione, ma anche la configurabilità di un elemento soggettivo quanto meno di colpa; e la sussistenza dell’elemento soggettivo è esclusa laddove la violazione sia commessa per errore sul fatto non determinato da colpa”. Più in particolare il giudice rileva che la colpa imputabile all’automobilista è “unica”, ed è integrata dalla circostanza di aver dimenticato di rinnovare il permesso di circolazione. Pertanto le successive violazioni, integrate dai singoli accessi alla zona a traffico limitato, atteso che esse traggono origine unicamente dalla precedente omissione, non risultano assistite dal necessario elemento soggettivo di contrasto con l’ordinamento. Tale affermazione trova conferma nella circostanza che, a seguito della notifica della prima contravvenzione, l’appellato rinnovava il permesso di circolazione alla ZTL.
Il giudice, sempre in tema di elemento soggettivo, oltre che “unico”, lo definisce “quantomeno sfumato”, ponendo luce all’oggettiva “difficoltà di ricordarsi della scadenza di un permesso della durata superiore ad un anno”, quando in passato il Comune appellante aveva puntualmente provveduto a segnalare le singole scadenze del permesso.
Rigettando i motivi di censura mossi dall’appellante, il Giudice chiarisce la differenza tra le fattispecie in cui un ipotetico automobilista, nell’un caso dimentica di rinnovare il permesso senza aver ricevuto il relativo avviso di scadenza, rispetto all’altro ove, invece, pone in essere plurime e differenti violazioni al c.d.s. Il primo “sbaglia una volta sola in ragione di tale dimenticanza, ed il numero di transiti nella zona a traffico limitato non incide sulla coscienza e volontà di violare la regola”, mentre nella seconda fattispecie considerata, a dir del Tribunale, ogni condotta si pone in contrasto con l’ordinamento, e va pertanto sanzionata tante volte quante sono le violazioni registrate.