PDA

Visualizza Versione Completa : Cassazione civile , sez. VI-2, ordinanza 29.10.2014 n° 22883



Avv. G. Lore
03-11-2014, 12:14
Fonte Altalex.it


La multa per eccesso di velocità è illegittima se l’indicazione oraria dell’infrazione riportata sul verbale di accertamento differisce da quella registrata dal Telelaser.

Questa la conclusione a cui è pervenuta la Suprema Corte nell'ordinanza 29 ottobre 2014, n. 22883.

In particolare, nel caso de quo, un motociclista si era opposto ad un verbale di contestazione della violazione dei limiti di velocità elevatogli dalla polizia municipale, sostenendo principalmente che non era stata raggiunta la prova del superamento dei predetti limiti a causa di una discrepanza tra l’orario dell’infrazione riportato dal verbale e quello emergente dallo “scontrino” rilasciato dal “Telelaser” (o rilevatore di velocità).

Oltre a ciò, occorreva anche considerare che, nello stesso arco di tempo era stato fermato un altro motociclista per la medesima infrazione e che il contestato verbale riportava in origine l’indicazione della marca della moto condotta da quel motociclista, con evidente incertezza dei verbalizzanti.

Il comune, soccombente in primo e secondo grado, promuoveva ricorso in Cassazione, denunziando, principalmente, che il giudice del merito avrebbe dovuto attribuire fede privilegiata al verbale di accertamento, invece di dare rilievo allo scontrino del Telelaser (che riporta l'orario dell'orologio interno della stampante ad esso collegata ed è quindi privo di qualunque attendibilità).

Inoltre, il Comune lamentava che l’identificazione del veicolo doveva avvenire con esclusivo riguardo al numero di targa (e non alla marca della moto) corrispondente, nella fattispecie, a quello del resistete.

Si tratta di argomentazioni che però la Suprema Corte, nel respingere il ricorso, ha considerato inammissibili e infondate, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.