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Visualizza Versione Completa : Cassazione civile , sez. VI - 2, sentenza 08.10.2014 n° 21266



Avv. G. Lore
23-10-2014, 12:53
Fonte Altalex.it


Se il medico che sta guidando risponde ad una chiamata d’emergenza sul cellulare la multa è, comunque, legittima; non è sufficiente la “scusa” di essere stato obbligato a rispondere al telefono perché un paziente si trovava in pericolo di vita.

Così i giudici della Suprema Corte di Cassazione con la decisione depositata il 9 ottobre 2014 n. 21266 i quali hanno, inoltre, precisato che proprio perché il medico è consapevole della possibilità che vi possano esserci delle telefonate di emergenza deve attrezzarsi in maniera adeguata al fine di rispondere al cellulare.

La Corte ha confermato, pertanto, la sanzione irrogata per la condotta del medico e quindi la legittimità del verbale emesso dagli agenti di Polizia Municipale; nemmeno l’urgenza o lo stato di necessità sono esimenti che giustificano l’utilizzo del cellulare alla guida.

Continua la linea dura e ferma della giurisprudenza sull’utilizzo del cellulare alla guida.

Il codice della strada, infatti, all’articolo 173 prevede che è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia.

È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani).

Si legge nella decisione che si commenta che in primo grado il giudice nel ritenere insussistente la dedotta esimente riconducibile allo stato di necessità prospettato dalla ricorrente ha adottato “una motivazione assolutamente logica, asserendo che la opponente non poteva conoscere il contenuto delle richieste che le sarebbero pervenute dal suo superiore e che ove fosse stata a conoscenza della possibilità di ricevere telefonate relative a pazienti gravi, avrebbe dovuto predisporre le condizioni per rispondere con auricolare ovvero viva voce, così facendo buon governo dei principi di cui all'indirizzo giurisprudenziale costante di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 17479 del 2005 e Cass. n. 15195 del 2008), alla stregua del quale l'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da "stato di necessità" ovvero da "adempimento del dovere" secondo la previsione della L. n. 689 del 1981, art. 4 postula, in applicazione degli artt. 54, 51 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'avere agito in esecuzione di un ordine non macroscopicamente illegittimo, nonché l'erronea persuasione di trovarsi in tali situazioni, persuasione provocata da circostanze oggettive”.