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Visualizza Versione Completa : Multa ATM e sanzione ridotta



lucadima
13-10-2014, 14:33
Buongiorno.

Ho preso una multa sulla metropolitana ad Assago Forum, per violazione del codice 11 (Titolo di viaggio fuori tratta di validità), per cui sono previsti 120/104 euro di multa.

Sul fronte della multa l'accertatore ha scritto questi importi:
- 35 euro per la sanzione ridotta;
- 15 euro per le spese amministrative;
- 1,50 euro per il biglietto
= TOTALE = 51,50€

Sul retro pero', al punto 3), si legge:

3. PAGAMENTO RIDOTTO. Ai sensi dell'Art. 46 Legge regione Lombardia n.6/2012 entro 5 gg solari alla data del verbale, è possibile pagare la sanzione in forma ridotta, pari a un terzo dell'importo massimo previsto e ulteriormente scontato del 30%, oltre alle spese di procedimento e all'eventuale biglietto [...].

Facendo i conti quindi, ottengo:
- 120 € / 3 = 40 € * 0,7 = 28 €
- 15 € per le spese amministrative
- 1,50 € per il biglietto
= TOTALE = 44,50 €


Ora, la dicitura "...ulteriormente scontato del 30%..." sembra sia una dicitura nuova, visto che in un post precedente non veniva menzionata (ovvero qui: http://ricorsi.net/forum/altre-multe/13042-multa-atm.html).

Cosa devo fare secondo voi? Pagare 51,50 € o 44,50 €?

Non ditemi di chiamare l'ATM perche' la cafonaccia che risponde mi dice che e' una mia interpretazione (io le ho risposto che la matematica non si interpreta....)

kosta97
02-01-2017, 16:57
ciao come hai risolto?

lucadima
03-01-2017, 01:54
ciao come hai risolto?

Ciao.

Purtroppo non avendo ricevuto risposta qui e siccome probabilmente il costo del ricorso poteva essere maggiore di quanto risparmiabile, ho pagato quanto scritto sull'attestazione.

I riferimenti pero' li trovi qui:

Schema sanzioni ATM: http://www.atm.it/it/viaggiaconnoi/abbonamenti/documents/2014.01.20_schema_sanzioni.pdf
Legge regionale (vedere art. 46 comma 1bis): http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr002012040400006

Avv. G. Lore
03-01-2017, 11:19
Intanto ci scusiamo con Lucadima per la mancata risposta.
Probabilmente il suo post è stato superato da altri e non ce ne siamo avveduti.
Scuse d'obbligo.
Per cultura personale sono andato a vedere l'art. 46 della l.r. 6/12 e non sono riuscito a dipanare la questione.
Detto articolo (come da copia incolla di cui appresso) non quantifica la sanzione, indicandola solo in misura proporzionale (parla di una sanzione pari al valore del biglietto moltiplicato da un minimo di 30 a un massimo di 100 volte).
Atteso che la regolare generale stabilita dalla L. 689/81 è che le sanzioni amministrative sono irrigate in misura pari al doppio del minimo edittale, l'importo della sanzione sarebbe stato 1,50*60= 90,00, cosa che però non è stata.
Da qui i miei dubbi su come si sarebbe risolta la questione.
La certezza, però, sarebbe stata che l'Ente creditore avrebbe di certo considerato il pagamento minore insufficiente e avrebbe emesso l'ordinanza ingiunzione conseguente, a sua volta da opporre al Giudice di Pace.
Temo che in termini di convenienza economica, Lucadima non abbia errato.

Art. 46
(Controllo e sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico)(17)
1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza. L'inosservanza di tali obblighi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di trenta ad un massimo di cento volte il costo del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima. In caso di reiterazione della violazione entro tre anni, la sanzione è raddoppiata. Qualora l'utente sia sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio, la sanzione deve essere annullata da parte dell'azienda di trasporto se l'utente dimostra, entro cinque giorni dalla data della sanzione, il possesso di un abbonamento in corso di validità al momento della sanzione.(18)
1 bis. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Tale somma è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.(19)
2. Salva l'eventuale responsabilità penale, i beneficiari delle agevolazioni regionali previste all'articolo 45 sono puniti con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.000,00 nel caso di accertamento del mancato possesso di uno o più dei requisiti stabiliti nel provvedimento di cui all'articolo 45 per il riconoscimento del beneficio. Il beneficiario cui viene applicata la sanzione è tenuto a restituire il titolo agevolato entro dieci giorni dall'irrogazione della sanzione. In caso di mancata restituzione, è irrogata un'ulteriore sanzione pecuniaria nella stessa misura di quella già applicata.
3. Salvo quanto previsto dai commi 1bis e 2, le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dalla presente legge sono applicate secondo i criteri previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e accertate e contestate da personale e/o soggetti a ciò espressamente incaricati delle aziende di trasporto nel rispetto della normativa vigente. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 689/1981, è emessa dal direttore dell'azienda di trasporto incaricato. Per le ferrovie di cui all'articolo 8 del d.lgs. 422/1997 competente all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 84 del d.p.r. 753/1980è il direttore dell'azienda incaricato.(20)
3 bis. Nell’ambito del trasporto pubblico regionale e locale, a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio, al fine di garantire maggiore sicurezza all’utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico nonché l’ente locale competente territorialmente possono affidare le attività di controllo, prevenzione, contestazione e accertamento, sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, anche a guardie giurate nominate e allo scopo autorizzate, con le modalità di cui all’articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata, in assenza del personale della polizia ferroviaria e di altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.(21)
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, i proventi delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono devoluti interamente alle aziende di trasporto.
5. La Carta della qualità dei servizi adottata dai gestori dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in conformità allo schema di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), disciplina i diritti degli utenti, le modalità per proporre reclamo e adire le vie conciliative, nonché i casi di riduzione o esenzione dal pagamento delle sanzioni di cui al comma 1 a favore degli utenti titolari di abbonamento che, sprovvisti del titolo di viaggio, presentino l'abbonamento in originale entro termini prestabiliti.
Art. 47

lucadima
03-01-2017, 14:39
Per la violazione contestatami (che poi io sono sceso dalla metropolitana ad Assago perchè mi sono sbagliato, non sono uscito dai tornelli ma ero in attesa del treno in direzione opposta che mi portasse alla fermata corretta), da quanto letto su uno dei documenti che ho allegato, la sanzione massima risulta di 120 € + 15 € di spese + 1,50 € di biglietto.

Ho dunque fatto i conti secondo la tabella allegata.

In casi come questo, sarebbe comunque possibile contestare direttamente a chi sta compilando il verbale?

Avv. G. Lore
03-01-2017, 14:42
A verbale può porre una Sua dichiarazione