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Visualizza Versione Completa : Commissione Tributaria Regionale Milano, sez. I, sentenza 27.06.2014 n° 3467



Avv. G. Lore
07-10-2014, 07:50
Fonte altalex.com


Con la sentenza 27 giugno 2014, n. 3467, la Commissione Tributaria Regionale Lombardia ha annullato un avviso di accertamento non motivato in ordine al mancato accoglimento delle ragioni esposte dal contribuente in sede di memorie difensive al prodromico processo verbale di constatazione, presentate ai sensi del settimo comma dell’art. 12 della Legge n. 212/2000.

La vicenda processuale rinviene il suo antecedente logico e fattuale nell’avvenuta notifica del processo verbale di constatazione, con riferimento al quale l’appellante aveva ritualmente presentato memorie difensive. Nonostante tale produzione difensiva e la contestuale allegazione di prove documentali, l’ente accertatore aveva notificato alla Società contribuente l’Avviso di accertamento originante il giudizio in parola, riproducendo, pedissequamente, le considerazioni sviluppate nel processo verbale di constatazione e obliando del tutto le osservazioni addotte. Più precisamente, l’Ufficio si era limitato a riportare, all’interno dell’atto, una mera formula di stile (“La società (…) ha prodotto memorie al PVC, ex art. 12 c. 7, L. 212/2000, di cui l’Ufficio ha tenuto conto nell’elaborazione della stesura finale del presente atto”) omettendo, però, di esporre le ragioni sottese alla mancata condivisione delle osservazioni formulate nelle memorie de quibus. La Società, conseguentemente, aveva presentato ricorso avverso l’avviso, dolendosi, nel merito, dell’infondatezza della pretesa erariale, nonché del vizio motivazionale, derivante dalla omesso esame del contenuto delle memorie. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, nelle controdeduzioni, aveva sostenuto l’inesistenza, a suo carico, “di qualsiasi obbligo a commentare nell’atto accertativo documentazioni e osservazioni prodotte dal contribuente”.

I Giudici di prime cure, tuttavia, avevano (parzialmente) respinto il ricorso introduttivo, con sentenza prontamente impugnata dal contribuente che, nell’atto di appello, aveva reiterato le argomentazioni esposte nel primo grado di giudizio e, in particolare, il preteso vizio di motivazione.

La CTR Lombardia, persuasa dalle deduzioni del contribuente ha accolto il gravame proposto dallo stesso e, in riforma della sentenza impugnata, ha disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento in considerazione del difetto di motivazione.

Più precisamente, i Giudici di secondo grado hanno ritenuto che il modus operandi tenuto dall’Ufficio non fosse conforme al modello normativo previsto dal comma 7 dell’art. 12 cit.., in quanto, nella sostanza, l’omesso esame delle memorie “vanifica il contraddittorio procedimentale instaurato dalla società contribuente rendendolo inutile”.

Nell’assumere detta posizione, il Collegio meneghino si è allacciato ai principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza 29 luglio 2013, n. 18184 con la quale, come noto, la Suprema Corte si era espressa per l’invalidità dell’avviso di accertamento notificato ante tempus (in assenza di qualificate ragioni d’urgenza), ovvero prima che fosse decorso il termine dilatorio prescritto dal comma 7 dell’art. 12 della legge n. 212/2000 (pari a 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione). Tale invalidità, secondo gli Ermellini, discendeva da un vizio procedimentale, derivante dal non aver messo a disposizione del contribuente l’intero lasso di tempo previsto dalla legge per garantirgli la facoltà di partecipare al procedimento stesso, esprimendo le proprie osservazioni (che l’ufficio è tenuto a valutare, come la norma prescrive), cioè di attivare, e coltivare, il contraddittorio procedimentale.

La ratio alla base della suddetta pronuncia della Suprema Corte è, dunque, la medesima che ha ispirato la CTR Lombardia, ovvero garantire l’operatività di una norma, l’art. 12, settimo comma, dello Statuto dei diritti del contribuente, diretta ad assicurare un espletamento adeguato del principio del contraddittorio preventivo, principio questo, a parere di chi scrive, indefettibile, specie in considerazione della normativa comunitaria[1] e dell’ordinamento costituzionale nazionale, in quanto declinazione del precetto generale del buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 della Costituzione).

Detta conclusione è stata, peraltro, condivisa e avvallata dalla giurisprudenza di merito più recente. Si rilevano, infatti, diverse pronunce di merito che hanno esaminato gli effetti della mancata valutazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle memorie presentate dal contribuente in base allo Statuto del contribuente, nonché di una valutazione meramente formale. In effetti, è orientamento giurisprudenziale diffuso quello secondo cui è annullabile l’avviso di accertamento che ometta di valutare, nell’ambito della propria motivazione, le osservazioni formulate ex art. 12 cit. o che contenga una valutazione solo apparente (cfr., ex multis, CTR Lombardia, sent. n. 2508/38/14; CTP Reggio Emilia, sent. n. 10/2012; CTR Palermo, sent. n. 46/2011; CTP Vercelli, sent. n. 55/2009).