tangomika
20-06-2008, 14:48
Un caro saluto a tutto lo staff...ed un grazie di Cuore per il prezioso contributo!
In data 22/09/2007 sono stato sanzionato ai sensi dell'art. 172 commi 1° e 8° ( è non 1° e 10° come prevede l'attuale CdS), in data 30/09/2007 presentavo ricorso al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 203 del D. Lgs. 285/92 per la richiesta di annullamento del S.P.V. in quanto nello stesso vi sono ben tre vizi di forma.
1)l’Organo Accertatore nella contestazione dell’addebito, nel verbale “ut supra”, menziona solamente: “Art.172 comma 1 e 8 - non faceva uso delle cinture di sicurezza:
•il comma 1 dell’articolo 172 del codice della strada menziona che il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, NI, N2 cd N3. di cui all'art. 47 comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 in devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
•Il comma 8 del citato articolo menziona che sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
•a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza:
•b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
•c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
•d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
•e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono
•controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEF e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui
•all'articolo 12;
•f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
•g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
•h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni dì emergenza.
•Il comma che stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria che il trasgressore deve corrispondere per la violazione del comma 1 e il comma 10 che menziona (Chiunque non fa uso dei, dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi dì ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a 285,00 euro che non viene menzionata nel verbale di contestazione quindi lo scrivente non è tenuto al pagamento di una sanzione perché quella contestata è errata .
2)Gli operanti nella trascrizione della somma pecuniaria da pagare menzionavano la cifra di euro 71,00 quanto il codice prevede un pagamento in misura ridotta da euro 70,00 cioè la somma menzionata è errata.
3)I verbalizzanti procedevano alla notifica sul posto allo scrivente e all’obbligato in solido che era presente al quale non rilasciavano copia del verbale di contestazione e negli importi da pagare menzionavano la somma di euro 10.69 quale spese di notifica che non doveva essere menzionato perché già notificato.
Tale incompletezza o, meglio, genericità ed inesatta approssimazione costituisce, pertanto, un evidente vizio di forma del verbale sopra meglio indicato.
A tal proposito, in data 19/06/2008 mi veniva notificato dalla locale Stazione CC, il decreto di ingiunzione al pagamento emesso dal Sig. Prefetto in data 23/05/2008, per tali motivi:
-)quanto eccepito dal trasgressore non inficia la fondatezza dell'accertamento, trattandosi di MERO ERRORE materiale facilmente riconoscibile, come indicato nel ricorso, dal contravventore al momento della ricezione e sottoscrizione del S.P.V.;
-)il verbale risulta formalmente conforme alla legge vigente;
-)la procedura di accertamento e notifica dell'infrazione, già pienamente legittima, è rispettosa delle garanzie difensive riconosciute al trasgressore inoltre è stata già legittimata con la sentenza nr. 7332 del 7/4/2005 della i Sezione Civile della Corte di Cassazione.
Alla luce di quanto su esposto, chiedo se vi è la fondatezza o meno a quanto intimato allo scrivente, nelle more di un possibile ricorso agli organi preposti.
Nell'occasione porgo Distinti Saluti.
In data 22/09/2007 sono stato sanzionato ai sensi dell'art. 172 commi 1° e 8° ( è non 1° e 10° come prevede l'attuale CdS), in data 30/09/2007 presentavo ricorso al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 203 del D. Lgs. 285/92 per la richiesta di annullamento del S.P.V. in quanto nello stesso vi sono ben tre vizi di forma.
1)l’Organo Accertatore nella contestazione dell’addebito, nel verbale “ut supra”, menziona solamente: “Art.172 comma 1 e 8 - non faceva uso delle cinture di sicurezza:
•il comma 1 dell’articolo 172 del codice della strada menziona che il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, NI, N2 cd N3. di cui all'art. 47 comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 in devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
•Il comma 8 del citato articolo menziona che sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
•a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza:
•b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
•c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
•d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
•e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono
•controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEF e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui
•all'articolo 12;
•f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
•g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
•h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni dì emergenza.
•Il comma che stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria che il trasgressore deve corrispondere per la violazione del comma 1 e il comma 10 che menziona (Chiunque non fa uso dei, dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi dì ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a 285,00 euro che non viene menzionata nel verbale di contestazione quindi lo scrivente non è tenuto al pagamento di una sanzione perché quella contestata è errata .
2)Gli operanti nella trascrizione della somma pecuniaria da pagare menzionavano la cifra di euro 71,00 quanto il codice prevede un pagamento in misura ridotta da euro 70,00 cioè la somma menzionata è errata.
3)I verbalizzanti procedevano alla notifica sul posto allo scrivente e all’obbligato in solido che era presente al quale non rilasciavano copia del verbale di contestazione e negli importi da pagare menzionavano la somma di euro 10.69 quale spese di notifica che non doveva essere menzionato perché già notificato.
Tale incompletezza o, meglio, genericità ed inesatta approssimazione costituisce, pertanto, un evidente vizio di forma del verbale sopra meglio indicato.
A tal proposito, in data 19/06/2008 mi veniva notificato dalla locale Stazione CC, il decreto di ingiunzione al pagamento emesso dal Sig. Prefetto in data 23/05/2008, per tali motivi:
-)quanto eccepito dal trasgressore non inficia la fondatezza dell'accertamento, trattandosi di MERO ERRORE materiale facilmente riconoscibile, come indicato nel ricorso, dal contravventore al momento della ricezione e sottoscrizione del S.P.V.;
-)il verbale risulta formalmente conforme alla legge vigente;
-)la procedura di accertamento e notifica dell'infrazione, già pienamente legittima, è rispettosa delle garanzie difensive riconosciute al trasgressore inoltre è stata già legittimata con la sentenza nr. 7332 del 7/4/2005 della i Sezione Civile della Corte di Cassazione.
Alla luce di quanto su esposto, chiedo se vi è la fondatezza o meno a quanto intimato allo scrivente, nelle more di un possibile ricorso agli organi preposti.
Nell'occasione porgo Distinti Saluti.