fefochip
29-09-2014, 12:16
buongiorno a tutti
come da titolo chi frequenta la via del mare forse saprà che è stato installato un tutor SICVE dal km 17,200 al km 15,550 nei due sensi di marcia.
non tutti invece magari sanno che è possibile fare ricorso per due motivi uno piu granitico dell'altro
1. Insanabile distanza inferiore a un Km tra tutor e limite di velocità (art.25 legge n.120 29/7/2010)
2. Violazione sostanziale del principio di segnalazione preventiva e visibilità del tutor (art.142 comma 6bis nuovo c.d.s.)
1)L'automobilista che, provenendo da Acilia, percorre un breve tratto della Via Ostiense (limite fissato a 50km/h con apposita segnaletica) per infine immettersi (percorrendo la rampa con limite fissato a 40km/h con apposita segnaletica) sulla Via del Mare in direzione Roma (all'altezza circa del Km 17,450), entra su una strada extraurbana, che salvo diversa prescrizione, ha un limite generico di velocità di 90Km/h, come fissato a norma di legge. La postazione tutor SICVE al km 17,200, installata per sanzionare veicoli che procedono a velocità superiori a 70km/h è a circa 250 metri dalla suddetta immissione quindi il cartello di limite di 70km/h posto a ridosso dell'installazione di controllo automatico di velocità non soddisfa i requisiti di legge.
2) L'art. 142 comma 6bis del nuovo codice della strada recita testualmente :" Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili."
Il piccolo cartello di segnalazione preventiva del controllo elettronico di velocità posto subito dopo l'immissione non assolve gli obblighi di legge in quanto troppo vicino all'immissione in oggetto tanto non dare il tempo di avvistamento "d" previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo c.d.s. (art. 126 comma 1)
Sempre nello spirito di una trasparenza che dovrebbe guidare le installazioni di apparecchiature di rivelazioni di velocità appare poco chiaro il motivo per il quale l'apparecchiatura in oggetto non sia stata dotata in fase di installazione di un cartello ben visibile -come ad esempio è uso consolidato sull'autostrada Roma-Napoli ed altre- ancorché illuminato e delle giuste dimensioni che riporti una chiara indicazione, sul dispositivo stesso, riguardante la natura dell'installazione
come da titolo chi frequenta la via del mare forse saprà che è stato installato un tutor SICVE dal km 17,200 al km 15,550 nei due sensi di marcia.
non tutti invece magari sanno che è possibile fare ricorso per due motivi uno piu granitico dell'altro
1. Insanabile distanza inferiore a un Km tra tutor e limite di velocità (art.25 legge n.120 29/7/2010)
2. Violazione sostanziale del principio di segnalazione preventiva e visibilità del tutor (art.142 comma 6bis nuovo c.d.s.)
1)L'automobilista che, provenendo da Acilia, percorre un breve tratto della Via Ostiense (limite fissato a 50km/h con apposita segnaletica) per infine immettersi (percorrendo la rampa con limite fissato a 40km/h con apposita segnaletica) sulla Via del Mare in direzione Roma (all'altezza circa del Km 17,450), entra su una strada extraurbana, che salvo diversa prescrizione, ha un limite generico di velocità di 90Km/h, come fissato a norma di legge. La postazione tutor SICVE al km 17,200, installata per sanzionare veicoli che procedono a velocità superiori a 70km/h è a circa 250 metri dalla suddetta immissione quindi il cartello di limite di 70km/h posto a ridosso dell'installazione di controllo automatico di velocità non soddisfa i requisiti di legge.
2) L'art. 142 comma 6bis del nuovo codice della strada recita testualmente :" Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili."
Il piccolo cartello di segnalazione preventiva del controllo elettronico di velocità posto subito dopo l'immissione non assolve gli obblighi di legge in quanto troppo vicino all'immissione in oggetto tanto non dare il tempo di avvistamento "d" previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo c.d.s. (art. 126 comma 1)
Sempre nello spirito di una trasparenza che dovrebbe guidare le installazioni di apparecchiature di rivelazioni di velocità appare poco chiaro il motivo per il quale l'apparecchiatura in oggetto non sia stata dotata in fase di installazione di un cartello ben visibile -come ad esempio è uso consolidato sull'autostrada Roma-Napoli ed altre- ancorché illuminato e delle giuste dimensioni che riporti una chiara indicazione, sul dispositivo stesso, riguardante la natura dell'installazione