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Ivan91
28-09-2014, 08:57
Salve,
sono nuovo del forum e spero di rispettare tutti i regolamenti. Spero in egual modo di porre rimedio a questa multa da 1108€. Violazione dell'art. 142 comma 9 bis.

Il problema è evitare di farmi togliere la patente, meglio ancora se c'è qualche errore per cui l'atto è nullo.
Sulla multa c'è scritto l'obbligo di dichiarare il guidatore per la decurtazione dei punti e penso per il ritiro della patente. Nel caso questo non avvennisse ci sarà un ulteriore multa. Ma non ho capito se di 357€ o di 284 € perchè le nomina entrambe. O se posso evitare l'una o l'altra, o se devo pagarle tutte e due se non dichiaro il guidatore?

Grazie in anticipo

Riporto qui di seguito il testo della multa

AVVERTENZE
Poiché non è stato possibile contestare la violazione al conducente del veicolo, il presente verbale viene notificato al proprietario del veicolo stesso, ovvero ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196 c d s.,cosi come risulta dai pubblici registri, il quale è tenuto, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della sanzione pecuniaria
1. Ricorso al Prefetto (art. 203 c.d.s.)
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, l'interessato, nei termini di sessanta giorni dalla notificazione del presente verbale, può proporre ricorso indirizzato al Prefetto di Roma. Il ricorso può essere presentato direttamente a tale soggetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentato recandosi presso il Comando di Gruppo riportato sul verbale a cui appartiene l'agente accertatore,ovvero inviandolo allo stesso Comando mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ricorso al Giudice di Pace (art. 204 bis c.d.s.)
In alternativa al ricorso al Prefetto, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui esso è consentito, l'interessato può proporre ricorso al Giudice di Pace di Roma, competente per territorio, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del presente verbale, anche per posta tramite raccomandata A/R II ricorso al Giudice di Pace è inammissibile qualora sia stato già presentato ricorso al Prefetto
3. Titolo esecutivo (art. 203 c.d.s.)
Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il presente verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento e per eventuali maggiorazioni, aggi e diritti di riscossione.
4. Notificazione del verbale a soggetto estraneo (art. 386 Reg. c.d.s.)
Qualora alla data di accertamento di violazione il veicolo non fosse di proprietà della persona alla quale è stato notificato il presente verbale, ovvero in caso di notifica eseguita a soggetto comunque estraneo alla violazione, l'interessato è invitato a comunicarlo immediatamente al Comando di Gruppo riportato sul verbale, allegando idonea documentazione
5. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del 12102/1993 n° 39;
A) Per violazioni al C.d.S.
1 - Il responsabile nell'immissione dei dati nel Sistema Informatico è il responsabile pro-tempore dell'ufficio di polizia stradale del Comando di Gruppo cui appartiene l'accertatore
2 - Il responsabile della trasmissione e riproduzione dei dati inseriti nel Sistema Informatico è il Dirigente della U O Gestione delle entrate da contravvenzioni di Roma Capitale
B) Z.T.L.
1 - Il responsabile dell'inserimento dei dati accertati attraverso il sistema di rilevazione elettronico è il Funzionario pro-tempore dell'Ufficio di Polizia Stradale del Comando di Gruppo cui appartiene l'accertatore
2 - Il Responsabile del procedimento sanzionatorio espletato attraverso il sistema di rilevamento elettronico è il Dirigente della U.O. Gestione delle entrate da contrawenzioni, di Roma Capitale. Ordinanza Sindacale n. 292 del 01/10/2001.
6. Trattamento dati:
i dati personali, contenuti nel presente verbale, sono trattati in conformità a quanto previsto D. Lgs. Del 30/06/2003 n. 196.
7. Cosi come stabilito dall'art. 149 comma 3 del Codice di Procedura Civile,
la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.
ORARIO AL PUBBLICO
Lunedi - Mercoledi - Venerdi: 8.30 / 13 00 Martedi: 8.30 / 13.00 e 15 00 / 17.00 Giovedì: 8.30 / 17 00
MODALITA' DI ESTINZIONE DELLA VIOLAZIONE
1. Pagamento in misura ridotta (art. 202 c.d.s.)
Per le violazioni per le quali il codice della strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, fermo restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla notificazione del presente verbale, una somma pari al minimo della sanzione edittale prevista dalle singole norme violate. L'importo indicato comprende la somma violata dovuta a titolo di sanzione, nonché quelle dovute per le spese di procedimento e di notificazione.
2. Modalità di pagamento
E' ammesso il pagamento, con effetto liberatorio, presso la cassa del Dipartimento Risorse Economiche - U.O. Gestione delle entrate da contravvenzioni, sita in Roma via Ostiense 131/L, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ed il Giovedì anche dalle ore 14,00 alle 16,00 ( il servizio non comporta addebiti di commissione ).
E' ammesso altresì il pagamento, con addebito di commissione, presso qualsiasi Ufficio Postale mediante versamento su conto corrente numero 2022, della somma indicata nel verbale, avvalendosi dell'allegato bollettino; presso le ricevitorie del Lotto autorizzate LIS, consegnando la scheda allegata..
3. Rateazione della sanzione pecuniaria amministrativa
Per i verbali di importo superiore a € 200,00 è possibile richiedere la rateazione con apposito modello (disponibile sul sito Internet di Roma Capitale); la richiesta di rateazione dovrà essere indirizzata alla U.O. Gestione delle entrate da contravvenzioni del Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale, Via Ostiense, 131/L - 00154 Roma - entro 30 giorni dalla contestazione/notificazione.
4. Pagamento oltre il termine (art. 389/3 reg. C.d.S.)
L'eventuale pagamento oltre il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del verbale è ammissibile prima della formazione del ruolo nella misura pari alla metà del massimo della sanzione edittale, oltre le spese di procedimento, e non da luogo ad iscrizione a ruolo.


ROMA CAPITALE Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale Tel. 0667693263-5 Fax 0667693264
U.O. G.P.I.T. - Sezione Accertamenti Strumentali CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE 191 - 00154
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Verbale: n. ' ' (Accertamento Consegnato a Poste Italiane il 16/09/2014
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ROMA RM
VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (Ad 201 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 ed ad. 385 del Reg. di esec.)

Il giorno 26/08/2014 alle ore 17:06 in Roma presso l'Ufficio di Polizia Slradale di U.O. G P.I T. - Sezione Accertamenti Strumentali, io sottoscritto MORBIDELLI NAZZARENO ho accertalo sulla base della documentazione video / fotografica in alti, prodotta dall'apparecchiatura sotto indicata, che con il veicolo AUTOVETTURA ….., targa…. , è stata commessa la seguente violazione: art. 142, comma 9 bis, Decreto Legislativo 30/4/1992 n 285 (sanzione affittale da Euro 1094,67 a Euro 4382,67), SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA' DI OLTRE 60 KM/H perché alle ore 00:46 del 21/07/2014 il suddetto veicolo circolava in Roma, in località VIA C. COLOMBO CARR TA CENT.LE KM 13.750 DNE ROMA alla velocità' di km/h 162,00, superando di km/h 73,00 il limite massimo di velocita' di Km/h 80 imposto dall'ente proprietario della strada. La sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo, ai sensi dell'art. 195, comma 2-bis del c.d s , introdotto dall'ad 3, comma 55, lettera c, della legge 15/7/2009 n. 94 La suddetta violazione e' stata rilevata dagli agenti: FINILI FABIO mali. 13109, BETA MONIA matr.14468, BATTILOCCHI PINO matr.14654 a mezzo apparecchiatura AUTOVELOX 105 SE MATR 942559, debitamente omologata e revisionata, della quale gli agenti stessi ne hanno accertato preventivamente e costantemente la corretta funzionalita'. Alla velocita' di km/h 162,00, rilevata dalla predetta apparecchiatura, e' stata applicata la riduzione di km/h 9.00 pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h fino a 100 km/h (art.197 DPR 610/96). La postazione di controllo era preventivamente segnalata in modo ben visibile mediante SEGNALE STRADALE DI INDICAZIONE PERMANENTE POSTO AL KM 15.100 (cfr art. 142, comma 6 bis del CdS e D M. 15-8-2007).

Non si è proceduto alla contestazione immediata della violazione IMPOSSIBILITA' DI FERMARE IL VEICOLO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E NEI MODI REGOLAMENTARI PERCHE' GIA' DISTANTE DAL POSTO DI ACCERTAMENTO. L'accertamento della violazione è ultimato dopo l'elaborazione della sequenza video/fotografica depositata agli atti di questo Comando che potrà essere visionata esclusivamente dall'intestatario della carta di circolazione o dalla persona da questi debitamente delegata. La violazione comporta la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida o dal certificato di idoneità alla guida e la sua sospensione da 6 a 12 mesi (verificare quanto contenuto nelrinvito di presentazione e di comunicazione ai sensi dell'ad 180 C.d.S. e nella comunicazione ai sensi dell'ad 126 bis riportata nel presente verbale). N.B. Per le patenti rilasciate successivamente al 1 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria "B" o superiore, i punti patente da decurtare sono raddoppiali qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

AGENTE ACCERTATORE: MORBIDELLI NAZZARENO Matr.9185 Proprietario del veicolo:
……. nato/a ……. il residente a ……..
Entro 60 giorni dalla data di notifica del presente verbale, è ammesso il pagamento in misura ridotta di 1094,67 Euro, più spese procedurali e di notifica di 13,88 Euro, per un totale di 1108,55 Euro (sanzione edittale da Euro 1094,67 a Euro 4382,67).
Il Responsabile del Procedimento: IL DIRIGENTE PRO-TEMPORE DELLA U.O. G.P.I.T. - Sezione Accertamenti Strumentali Raffaella Modafferi (Interim) Qualsiasi informazione può essere richiesta ai numeri CHIAMA ROMA Tel. 060606.

INVITO DI PRESENTAZIONE O DI COMUNICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 180 CODICE DELLA STRADA
Comportando la violazione dell'ad. 142, comma 9, del D Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 - Codice della Strada, la sospensione della patente di guida, il proprietario del veicolo o il responsabile in solido ex ad 196 C.d S. è invitato a presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di notificazione del presente atto presso questo Comando, sito in Roma, CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE 191 - 00154, o presso altro Organo di Polizia Stradale, per esibire la patente di guida e la carta di circolazione del veicolo suindicato. Qualora il trasgressore (conducente del veicolo al momento in cui è stata commessa la violazione) sia persona diversa dal proprietario o responsabile in solido, quest'ultimo deve comunicare a questo Comando, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notificazione del presente atto, le generalità del trasgressore, compilando l'allegato modello 2 a pag. 3. L'inottemperanza, o l'ottemperanza oltre i termini indicati, alla presentazione o alla comunicazione sopra disposte è sanzionata ai sensi dell'ad 180, c. 8, D. Lgs 285/92 - Codice della Strada (sanzione pecuniaria in misura ridotta di Euro 357,00).

ATTENZIONE COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER LA DECURTAZIONE DEI PUNTI DALLA PATENTE art. 126/bis comma 2 del C.d.S.
Il proprietario del veicolo, sia esso persona fisica o giuridica, deve comunicare entro 60 giorni, dalla notifica del presente verbale - anche in caso di pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria sopra indicata - i dati personali e della patente del conducente/trasgressore, utilizzando il modulo allegato a pag. 3 In caso di mancata comunicazione verrà applicata la sanzione pecuniaria di euro 284,00 (euro DUECENTOOTTANTAQUATTRO/00) prevista dall'ad 126/bis comma 2 del C.d S

ROMA CAPITALE Corpo di Polizia Locale Roma Capitale

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER LA DECURTAZIONE DEI PUNTI DALLA PATENTE
Il proprietario del veicolo o altro responsabile in solido ai sensi dell'art. 196 del C.d.S., sia esso persona fisica o giuridica, è tenuto a fornire alla U.O. di Gruppo riportato sul verbale in intestazione, entro 60 giorni dalla notifica del presente verbale, i dati personali e quelli della patente di guida del conducente del veicolo stesso al momento della commessa violazione, utilizzando il modello 2 di pag. 3. Se il proprietario o altro responsabile in solido non ottempera, entro il suddetto termine, all'obbligo di fornire i dati personali e quelli della patente di guida del conducente del veicolo ovvero fornisca i dati incompleti, sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 126/BIS comma 2, del codice della strada. Qualora sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria relativa alla violazione di cuí al presente verbale, i dati personali e quelli della patente di guida possono essere forniti, invece che dal proprietario o da altro responsabile in solido, direttamente dal conducente del veicolo sempre entro il suddetto termine, tramite apposita dichiarazione avente firma autenticata ovvero contenuto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in forma autocertificata ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, utilizzando il modello 1 di pag.3.
Modalità di compilazione della dichiarazione
Il MODELLO 1 deve essere utilizzato solo dalla persona che dichiara di essere l'effettivo responsabile della violazione. Non deve essere compilato, perciò, dall'obbligato in solido (destinatario della notifica del verbale) qualora l'effettivo responsabile non intenda sottoscriverla. In questo caso, la comunicazione delle generalità di chi era alla guida deve essere fatta pervenire alla U.O. di Gruppo in intestazione compilando il MODELLO 2 riproducendo i dati anagrafici del trasgressore, il numero di verbale e gli estremi della patente del trasgressore. Alla dichiarazione del conducente che ha commesso la violazione, compilando il MODELLO 1 deve essere allegata la fotocopia della patente (fronte/retro) sulla quale deve essere riportata la seguente frase "lo sottoscritto/a ---- nato/a a ---- il ---- e residente a ---- in via ---- DICHIARO che la fotocopia del seguente documento, è conforme agli originali in mio possesso". La copia fotostatica deve essere firmata. La dichiarazione deve essere firmata in originale e restituita alla U.O. di Gruppo in intestazione, entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Qualora il conducente sia persona diversa dal proprietario del veicolo (o altro obbligato in solido) e la dichiarazione non è stata firmata in originale ovvero non allegata la copia della patente di guida, il verbale di accertamento di violazione sarà di nuovo notificato, alla persona indicata come conducente, con spese interamente a suo carico.
Modalità di invio/restituzione della dichiarazione
La dichiarazione compilata (Modello 1 o Modello 2) deve essere restituita, integralmente, alla U.O. di Gruppo in intestazione, con consegna a mano o con lettera raccomandata entro 60 gg. dalla notificazione del verbale.









N
Da restituire a: ROMA CAPITALE CORPO DI POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE U.O. G.P.I.T. - Sezione Accertamenti Strumentali CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE 191 - 00154 ROMA

Riferimento al verbale n………. art violato 142, comma 9 bis
OGGETTO: DICHIARAZIONE Al SENSI DELL'ART. 126 BIS COMMA 2 DEL CODICE DELLA STRADA
Da compilare a cura del CONDUCENTE CHE HA COMMESSO LA VIOLAZIONE (trasgressore) MODELLO 1
Il sottoscritto . nato a Prov il residente in .............. ... ...... . ..... Via/Piazza n dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale di contestazione n°. .. .... ....... ..................... del notificato il consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni (Art. 76 D.P.R. n 445/2000), sotto la propria responsabilità,
dichiara che nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di contestazione si trovava alla guida del veicolo con il quale è stata commessa la violazione contestata. Ai fini dell'applicazione della decurtazione di punti della patente di guida indicata nel verbale comunica di essere titolare di patente di guida categoria n° rilasciata da in data valida fino al Si allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata e firmata della patente di guida che, ai sensi dell'art. 38 comma l - III T.U. 445/2000 e della Risoluzione n. 116/Sesa 29-3-2000 del Dipartimento della Funzione Pubblica è valida a tutti gli effetti di legge come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà anche per autenticare la firma apposta sulla presente.

Data Firma

Verbale n ………. art. violato 142, comma 9 bis
Da compilare a cura del RESPONSABILE IN SOLIDO (proprietario) MODELLO 2
Il sottoscritto nato a Prov il residente in Via/Piazza n nella qualità di: n persona fisica proprietario del veicolo ❑ legale rappresentante della società proprietaria del veicolo
DICHIARA che in data , ora e nel luogo di cui il verbale n° del notificato il alla guida del veicolo targato si trovava il Sig./la Sìg ra nato/a a Prov il residente in Via/Piazza n° cap il/la quale è titolare di patente di guida categoria n° rilasciata da il valida fino al sottoscritto è consapevole della responsabilità penale prevista dagli artt 495 e 496 del codice penale, in caso di dichiarazioni mendaci rese a Pubblici Ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni
Data Firma
Attenzione: leggere le avvertenze e le modalità di compilazione retro indicate. N.B. La presente dichiarazione va inserita in busta indirizzata al Comando sopra indicato ed inviata con raccomandata /VR, oppure presentata al suddetto Comando

Avv. G. Lore
29-09-2014, 07:29
Caro,
mi dispiace per l'immane fatica che hai fatto nello scrivere tutto, ma come è indicato a inizio pagina, la consulenza è privata e va fatta, soprattutto a tutela della Tua privacty, inoltrando il verbale per e mail o fax, onde usufruire della valutazione gratuita.

Avv. Di Giorgio
30-09-2014, 11:42
manda una copia del verbale all'indirizzo sopra indicato riceverai un parere in tempi rapidi