riccfranc
19-06-2008, 21:23
In riferimento al ricorso richiesto dalla Vostro Redazione, comunico anche a titolo documentativo, che il G.d.P. purtroppo ha respinto il ricorso, a seguito delle controdeduzioni del comando Polizia Municipale qui di seguito elencate:
1. L’assenza dell’indicazione del luogo (territorio) dell’avvenuta violazione è desumibile dall’intestazione dell’atto (verbale). Il G.d.P. ha ritenuto sufficiente che nel verbale sia stata indicata l’altezza del chilometraggio della strada SS , per risalire, anche attraverso informazione presso il Comando, al luogo esatto;
2. l’indicazione o la firma del responsabile del procedimento sul verbale , non è prevvisto dal C.d.S., Il G.d.P. ha ritenuto che non è obbligatorio l’indicazione del responsabile del procedimento, anche se è meglio indicarlo, e che comunque è idividuabile presso in Comune;
3. la fotografia è prova. Il G.d.P. ha ritenuto che tale fotografia quale esito di una apparecchiatura di rilevamento velocità debitamente omologata riportante l’immagine del veicolo e i relativi dati del giorno ora chilometro ecc. è considerata prova;
4. tutta la segnaletica di rilevamento velocità è rifrangente ( velocità rilevata di notte) e conforme;
5. la mancanta ripetizione della segnaletica rilevazione velocità all’intersezione (a “T” situata a circa 100 mt. dalla postazione di rilevamento), non è necessaria se si proviene dalla stessa strada SS, in quando è prevvista per chi proviene dall’ altra strada (comunale) dell’intersezione. Il G.d.P. ha condiviso.
Chiedo pertanto se è rischioso e dispendioso l’eventuale appello in Tribunale.
1. L’assenza dell’indicazione del luogo (territorio) dell’avvenuta violazione è desumibile dall’intestazione dell’atto (verbale). Il G.d.P. ha ritenuto sufficiente che nel verbale sia stata indicata l’altezza del chilometraggio della strada SS , per risalire, anche attraverso informazione presso il Comando, al luogo esatto;
2. l’indicazione o la firma del responsabile del procedimento sul verbale , non è prevvisto dal C.d.S., Il G.d.P. ha ritenuto che non è obbligatorio l’indicazione del responsabile del procedimento, anche se è meglio indicarlo, e che comunque è idividuabile presso in Comune;
3. la fotografia è prova. Il G.d.P. ha ritenuto che tale fotografia quale esito di una apparecchiatura di rilevamento velocità debitamente omologata riportante l’immagine del veicolo e i relativi dati del giorno ora chilometro ecc. è considerata prova;
4. tutta la segnaletica di rilevamento velocità è rifrangente ( velocità rilevata di notte) e conforme;
5. la mancanta ripetizione della segnaletica rilevazione velocità all’intersezione (a “T” situata a circa 100 mt. dalla postazione di rilevamento), non è necessaria se si proviene dalla stessa strada SS, in quando è prevvista per chi proviene dall’ altra strada (comunale) dell’intersezione. Il G.d.P. ha condiviso.
Chiedo pertanto se è rischioso e dispendioso l’eventuale appello in Tribunale.