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Visualizza Versione Completa : Cassazione civile , sez. VI, sentenza 01.09.2014 n° 18470



Avv. G. Lore
18-09-2014, 12:02
Fonte Altalex.it


Tre secondi costituiscono, in base allo studio prenormativo del C.N.R. pubblicato il 10 settembre 2001, richiamato dalla risoluzione 16 luglio 2007, n. 67906 del Ministero dei Trasporti, il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 kmh. Con la conseguenza che una durata superiore deve senz'altro ritenersi congrua.

È il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento.

Nella fattispecie, il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice d'appello, aveva accolto l'opposizione proposta contro il verbale di accertamento della polizia municipale in relazione all'infrazione commessa dall’opponente di aver proseguito la marcia del veicolo nonostante il segnale semaforico proiettasse la luce rossa. A sostegno della decisione, la circostanza che, la luce gialla del semaforo (come emerso dai fotogrammi prodotti) aveva avuto una durata inferiore a quattro secondi (sebbene per pochi centesimi di secondo).

In realtà, per la Suprema Corte, in relazione ai tempi di permanenza dell'illuminazione semaforica gialla, l'automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi e una durata di quattro secondi dell'esposizione della luce gialla non costituisce un dato inderogabile.

Infatti, la risoluzione 16 luglio 2007, n. 67906 del Ministero dei Trasporti, nell'accertare che il codice della strada non indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, regola il tempo minimo di durata di detta luce che non può mai essere inferiore a tre secondi.

Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Lecco.



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI - 2 CIVILE

Sentenza 20 maggio - 1 settembre 2014, 18470

(Presidente Petitti - Relatore Manna)

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 473 del 16.8.2012 il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice d'appello e in riforma della sentenza di primo grado emessa dal giudice di pace dello stesso centro, accoglieva l'opposizione proposta da K.D. contro il verbale di accertamento della polizia municipale del comune di Montevecchia, in relazione all'infrazione agli artt. 41, comma 11 e 146, comma 3 codice della strada, per aver proseguito la marcia del veicolo nonostante il segnale semaforico proiettasse la luce rossa. A sostegno della decisione, la circostanza che, sebbene per pochi centesimi di secondo, la luce gialla del semaforo (come era risultato dai fotogrammi prodotti) aveva avuto una durata inferiore a quattro secondi, durata ritenuta generalmente da adottare su strade urbane in base alla nota del Ministero dei trasporti n. 67906 del 16.7.2007.

Per la cassazione di tale sentenza il comune di Montevecchia propone ricorso, affidato a otto motivi, illustrati poi da memoria.

Resiste con controricorso K.D.

Motivi della decisione

1. - Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., perché l'appello sarebbe stato basato solo sulla mera diversità della sentenza di primo grado rispetto a quanto deciso in precedenti similari.

2.- Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli arti. 41, comma 11, e 146, comma 3 C.d.S., in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., in quanto, avendo la stessa appellante ammesso di aver oltrepassato la linea d'arresto quando la luce rossa del semaforo era scattata da 190 millesimi di secondo, è irrilevante la durata della proiezione della luce gialla del semaforo.

3. - Il terzo mezzo espone la violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c., per aver il Tribunale posto a base della decisione non una norma giuridica ma una nota ministeriale, ossia la n. 67906 del 16.7.2007, che non costituisce, come ammesso dallo stesso giudice di secondo grado, una fonte di diritto.

4. - Il quarto motivo lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Pur applicando la predetta risoluzione ministeriale, il giudice di secondo grado non ha considerato che in questa si ritiene in ogni caso minima inderogabile una durata della luce gialla di tre secondi, che è appunto la durata calcolata per la velocità massima di 50 kmh.

5. - Anche il quinto motivo allega l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., ma sotto altro aspetto. Si sostiene, infatti, che dai fotogrammi prodotti si evincerebbe che dal momento dell'accensione della luce gialla a quello in cui l'auto ha oltrepassato la linea d'arresto sarebbero decorsi 4 secondi e 206 millesimi, il che vizia l'adeguatezza del giudizio di fatto operato dal giudice di merito.

6. - Di contenuto sostanzialmente ripetitivo il sesto mezzo, anch'esso rubricato ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. e avente riguardo alla medesima questione di fatto.

7. - Il settimo motivo denuncia la violazione dell'art. 141, comma 3 C.d.S., che impone di regolare la velocità in prossimità delle intersezioni, norma che il giudice di secondo grado non ha preso in considerazione.

8. - Con l'ottavo motivo, infine, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., perché le spese di giudizio sono state liquidate in misura superiore al valore della causa, pari a € 138,00.

9. - Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - vale anche in relazione ai motivi di appello

rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (Cass. nn. 86/12 e 9734/04).

Nella specie, il motivo non trascrive il contenuto dell'atto d'appello, ma si limita sintetizzarne il senso e i limiti, assumendo che esso si sarebbe limitato a riscontrare l'esistenza di difformi decisioni sulla stessa materia da parte dei giudice di pace.

10. - Il secondo motivo è fondato.

Questa Corte -ha già avuto modo di osservare (sentenza n. 14519112, non massimata), in relazione ai tempi di permanenza dell' illuminazione semaforica gialla, che l'automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi e che una durata di quattro secondi dell'esposizione della luce gialla non costituisce un dato inderogabile. Infatti, la risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 deI 16.7.2007, nell'accertare che il codice della strada non indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, regola il tempo minimo di durata di detta luce che non può mai essere inferiore a tre secondi.

A tale indirizzo la Corte ritiene di dare continuità, in considerazione del fatto che tre secondi costituiscono, in base allo studio prenormativo del C.N.R. pubblicato il 10.9.2001, richiamato dalla citata risoluzione ministeriale, il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 kmh. Con la conseguenza che una durata superiore deve senz'altro ritenersi congrua.

11. - L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento delle restanti censure, tutte variamente articolate sul medesimo tema, ovvero (quanto all'ottavo mezzo) sulle spese di giudizio.

12. - Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Lecco, in persona di un diverso giudicante, che nel decidere il merito si atterrà al su esteso principio di diritto, provvedendo, altresì, sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbiti tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecco, in persona di un diverso giudicante, che provvederà anche sulle spese di cassazione.