erbandito
18-09-2014, 02:29
Buongiorno a tutto il forum
riassumendo brevemente un pasticcio che si trascina da anni che andrò a esporre di seguito volevo sapere in quali casi la prescrizione è di 10 anni anzichè di 5.
Nel 2007 feci ricorso a un verbale per infrazione al codice della strada, purtroppo non ebbi la possibilità di presentarmi di fronte al giudice per motivi che non sto qui a spiegare (sarei prolisso) e quindi il ricorso fu rigettato.
Nel 2011 equitalia si fa viva con una cartella esattoriale a cui faccio ricorso (udienza fissata dopo pochi mesi) e questo purtroppo viene respinto e dichiarato inammissibile in quanto avrei dovuto procedere tramite avvocato con atto di citazione (615) anzichè con la legge 689/81 dando mandato a un mio amico (non avvocato). Purtroppo nella sequela di consigli errati, e sicuramente per colpa mia, adesso mi trovo in questa situazione.
Tutt'ora equitalia non si è fatta più viva, se dovesse arrivare un nuovo atto interruttivo (nuova cartella o un preavviso di fermo amminstrativo) entro i 5 anni dalla sentenza del 2011 vuol dire che sarà prescritta oppure decorrono 10 anni? La decorrenza per la prescrizione parte dalla sentenza o dalla data di notifica della cartella?
Facendo una ricerca su google ho trovato questa informazione di cui riporto uno stralcio "deve ritenersi prescritto il diritto dell’esattore alla riscossione delle somme portate dalla cartella di pagamento per la violazione del codice della strada, laddove, a cinque anni dall’infrazione, nessun atto interruttivo risulta compiuto prima della notifica del preavviso di fermo del veicolo.
Cio, dovendosi ritenere che il termine prescrizionale decennale opera soltanto allorquando il diritto alla riscossione della sanzione derivi da una sentenza." E' questo il caso di specie?
grazie anticipatamente
riassumendo brevemente un pasticcio che si trascina da anni che andrò a esporre di seguito volevo sapere in quali casi la prescrizione è di 10 anni anzichè di 5.
Nel 2007 feci ricorso a un verbale per infrazione al codice della strada, purtroppo non ebbi la possibilità di presentarmi di fronte al giudice per motivi che non sto qui a spiegare (sarei prolisso) e quindi il ricorso fu rigettato.
Nel 2011 equitalia si fa viva con una cartella esattoriale a cui faccio ricorso (udienza fissata dopo pochi mesi) e questo purtroppo viene respinto e dichiarato inammissibile in quanto avrei dovuto procedere tramite avvocato con atto di citazione (615) anzichè con la legge 689/81 dando mandato a un mio amico (non avvocato). Purtroppo nella sequela di consigli errati, e sicuramente per colpa mia, adesso mi trovo in questa situazione.
Tutt'ora equitalia non si è fatta più viva, se dovesse arrivare un nuovo atto interruttivo (nuova cartella o un preavviso di fermo amminstrativo) entro i 5 anni dalla sentenza del 2011 vuol dire che sarà prescritta oppure decorrono 10 anni? La decorrenza per la prescrizione parte dalla sentenza o dalla data di notifica della cartella?
Facendo una ricerca su google ho trovato questa informazione di cui riporto uno stralcio "deve ritenersi prescritto il diritto dell’esattore alla riscossione delle somme portate dalla cartella di pagamento per la violazione del codice della strada, laddove, a cinque anni dall’infrazione, nessun atto interruttivo risulta compiuto prima della notifica del preavviso di fermo del veicolo.
Cio, dovendosi ritenere che il termine prescrizionale decennale opera soltanto allorquando il diritto alla riscossione della sanzione derivi da una sentenza." E' questo il caso di specie?
grazie anticipatamente