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Visualizza Versione Completa : Ubriaco causa un incidente: ma se ci mette una “pezza”, si merita uno sconto



Giucas
05-09-2014, 18:48
Ciao
oggi navigando su internet mi sono imbattuto in questa notizia:

Ubriaco alla guida causa un incidente: ma se ci mette una “pezza”, si merita uno sconto di pena
L’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, c.p., in caso di integrale riparazione del danno prima del giudizio, è applicabile anche per il reato di guida in stato d’ebbrezza che abbia provocato un incidente.
(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 36490/14; depositata il 1° settembre)
Link (http://www.dirittoegiustizia.it/news/15/0000069477/Ubriaco_alla_guida_causa_un_incidente_ma_se_ci_met te_una_pezza_si_merita_uno_sconto_di_pena.html?cnt =2)
Link2 (http://www.laleggepertutti.it/55281_guida-in-stato-di-ebbrezza-come-avere-uno-sconto-sulla-condanna)

Qualcuno ne sà qualcosa?
Immagino che lo sconto di pena riguardi solo la pena detentiva e pecuniaria (che di solito viene sospesa) e non la sospensione/revoca patente... ma spero che qualcuno mi smentisca!

Integ
05-09-2014, 22:15
essendo un attenuante non è escluso che possa bilanciare proprio l'aggravante dell'incidente, voi che ne dite?

Giucas
06-09-2014, 08:10
Figata! Pensavo finalmente a una sentenza a nostro favore ma rileggendo bene è contro!!!! Vi spiego:

L'art. 62 del codice penale specifica le circostanze che attenuano il reato. in particolare dice:

Al punto 4) l'avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità

al punto 6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato

Ora la recente sentenza di cassazione dice che è sbagliato applicare l’attenuante concessa a chi cagiona un danno di minima entità [art. 62, n. 4 cod. pen.] (quando, ovviamente, l’incidente non abbia provocato gravi danni): infatti, il testo della legge specifica che essa è attuabile solo per i delitti contro il patrimonio e non, quindi, alle contravvenzioni. Al contrario, però, si può applicare l’attenuante prevista nel caso in cui il colpevole provveda all’integrale riparazione del danno prima del giudizio mediante risarcimento [art. 62, n. 6 cod. pen.].

La vera notizia quindi è:
incidente con danni lievi o assenti ---> NIENTE SCONTI!!