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Visualizza Versione Completa : Identificazione conducente e sanzione in differita



MarcoDeluca
23-07-2014, 16:45
Salve a tutti
E' da tempo che seguo questo forum come "non iscritto" e in primis voglio congratularmi con tutti coloro che collaborano per la fruizione del meraviglioso servizio prestato... non c'è che dire incomiabile !
Leggendo su vari post mi sono sempre più appassionato alla conoscienza delle specifiche del CDS e ho fatto svariate ricerche a scopo meramente conoscitivo... svolgo difatti tutt' altro lavoro ma ho sempre avuto un debole per la giurisprudenza in generale....

Volevo porre alla vostra cortese attenzione un mio quesito che interseca due aspetti giurisprudenziali distinti che nonostante ciò non sono posti in antitesi...
Sempre più spesso noto in ogni dove, sistemi di videosorveglianza "non solo nel contesto extrastradale" tipico esempio i caselli autostradali... ieri l' altro facevo caso a svariati cartelli posti sull' autostrda facenti riferimento al trattamento dei dati acquisiti da autostrade, non riuscendo a capire come un sogetto possa essere messo in condizioni di poterli leggere...

Vi chiedo è possibile utilizzare dati acquisiti tramite sistemi di videosorveglianza per identificare soggetti quali persona fisica al volante nel momento del compimento di un infrazione del CDS con risvolti di tipo non penale se l' infrazione non è contestata al momento, ma in differita...?
Sapreste indicarmi materiale legislativo a tale riguardo su cui approfondire questa mia curiostà.

Ringraziandovi per l' attenzione prestatami vi porgo distinti saluti e mi congratulo ancora con voi per l' unicità e l' efficienza del servizo prestato.

Cordialmente.

Avv. G. Lore
23-07-2014, 17:55
No, non possono essere utilizzati a ciò.
L'art. 201 c.d.s. individua gli illeciti indivuduabili con sistemi meccanizzati, che siano a ciò espressamente omologati dalla Legge.

MarcoDeluca
23-07-2014, 18:19
Grazie mille... è stato come sempre gentilissimo e tempestivo... corro a leggermi l' articolo da lei citatomi.

Grazie ancora a lei e a tutto lo staff.

Cordialmente.

MarcoDeluca
23-07-2014, 20:40
Spettabile Dott. G. Lore

ho consultato l' articolo 201 CDS e volevo chiederle un parere circa l ' interpretazione del seguente passaggio...

cito testualemnte:

1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196

La frase : quando questi non sia stato identificato

fa riferimento ad una contestazione immediata; ossia all' effettiva identificazione del soggetto mediante documento di riconoscimento da parte di un agente o chi per essi nel momento immediatamente successivo al compimento dell' infrazione ?

Se così è, in pratica si può sempre ricorrere all' utilizzo dell' articolo 126 bis nel caso in cui appunto non vi sia un' identificazione immediatamente sucessiva all' infrazione da parte di un agente o chi ne ha le competenze.

Cordialmente.

Avv. G. Lore
24-07-2014, 08:33
Certamente

MarcoDeluca
24-07-2014, 09:00
La ringrazio.

Cordialmente.

Avv. G. Lore
24-07-2014, 09:12
si figuri