Visualizza Versione Completa : Atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, c.p.c.
Perviene pochi giorni fa ad un mio parente una cartella di pagamento per talune sanzioni amministrative non impugnate (verbali autovelox).
Dall'analisi documentale risulta che dalla notifica dei verbali (2007 e 2008 ) a quella della cartella sono trascorsi più di 5 anni, pertanto il diritto a riscuotere le somme dovute è chiaramente prescritto (art. 209 del C.d.S.).
Dovendo addurre fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, è dunque necessario procedere ad opposizione all'esecuzione a mezzo atto di citazione ex art. 615 c.p.c., comma 1, c.p.c., tuttavia mi chiedo se sia possibile eccepire anche l'omessa notifica dei verbali (come risulterebbe dalle prime evidenze acquisite), che però rientra nel novero del ricorso in opposizione ex art. 22 della Legge n. 689/1981.
Attendo gentilmente riscontri in merito.
Avv. G. Lore
21-07-2014, 12:47
Certamente.
Col 615 si eccepisce tutto ciò che riguarda l'estinzione o l'inesistenza del diritto di credito (ivi inclusa la mancata notifica del titolo), mentre con la procedura ex art. 6 D. Lgs. 150/11 si può solo eccepire la mancata notifica del titolo al solo scopo di recuperare il momento oppositivo nel merito.
Certamente.
Col 615 si eccepisce tutto ciò che riguarda l'estinzione o l'inesistenza del diritto di credito (ivi inclusa la mancata notifica del titolo), mentre con la procedura ex art. 6 D. Lgs. 150/11 si può solo eccepire la mancata notifica del titolo al solo scopo di recuperare il momento oppositivo nel merito.
Gentilissimo come sempre, Avv. Lorè.
Naturalmente, la procedura ex art. 615 c.p.c. può essere esperita sia prima che dopo il termine per la proposizione del ricorso alla cartella, non essendo per l'appunto soggetta ad alcuna termine.
Avv. G. Lore
21-07-2014, 14:43
non proprio.
Se il GIudice dichiara improcedibile l'azione ex art. 6 D. Lgs. 150/11 allora sì, può ripartire col 615.
Ma se invece considera procedibile quell'azione e arriva a sentenza, dunque declarando nel merito della vicenda, poi non può partire con un'altra azione, diversa come rito e forma, ma identica nel merito, perchè vigerebbe il principio del ne bis in idem e avrebbe a disposizione, in caso ovviamente di sentenza di rigetto, il solo strumento dell'appello
non proprio.
Se il GIudice dichiara improcedibile l'azione ex art. 6 D. Lgs. 150/11 allora sì, può ripartire col 615.
Ma se invece considera procedibile quell'azione e arriva a sentenza, dunque declarando nel merito della vicenda, poi non può partire con un'altra azione, diversa come rito e forma, ma identica nel merito, perchè vigerebbe il principio del ne bis in idem e avrebbe a disposizione, in caso ovviamente di sentenza di rigetto, il solo strumento dell'appello
Pertanto, volendo procedere col 615, dovrei attendere il decorso dei termini per il ricorso ex art. 22 della Legge n. 689/1981?
Avv. G. Lore
21-07-2014, 17:11
Inizio a non capire la questione.
Il 615 lo può fare quando vuole, oggi, domani, tra un mese, tra due ecc ecc.
Ma non lo può fare se ha incardinato già l'altra procedura.
Se con la Sua prcedente domanda voleva semplicemente chiedere se si applica il termine dei 30 gg. al 615, allora la risposta è no e mi scuso per aver complicato il discorso e aver mal interpretato il sesno di una domanda semplice!!
Inizio a non capire la questione.
Il 615 lo può fare quando vuole, oggi, domani, tra un mese, tra due ecc ecc.
Ma non lo può fare se ha incardinato già l'altra procedura.
Se con la Sua prcedente domanda voleva semplicemente chiedere se si applica il termine dei 30 gg. al 615, allora la risposta è no e mi scuso per aver complicato il discorso e aver mal interpretato il sesno di una domanda semplice!!
Preciso meglio... la cartella è il primo atto con cui si è venuti a conoscenza della pretesa dell'Ente locale.
Pertanto, avrei potuto impugnare ex art. 22 della Legge n. 689/1981, eccependo l'omessa notifica dei verbali nel termine di 30 gg. dalla notifica della cartella (Corte di Cassazione, sentenza del 29 gennaio 2014 n. 1985).
Tuttavia, essendo altresì palese la prescrizione del diritto a riscuotere le somme a titolo di sanzione amministrativa e che il fatto estintivo deve essere eccepito con la procedura del 615, che non è soggetta a termine, mi ero posto il dubbio se vi fosse qualche correlazione con il predetto termine di 30 gg, ma così non è.
La questione è che non vorrei incappare nell'errore della scelta del mezzo di impugnazione.
Avv. G. Lore
22-07-2014, 08:29
Ribadisco, legga meglio la giurisprudenza. La procdedura del D. Lgs. 150/11 (cher ormai da tre anni ha abrogato quella della L. 689/81) si può esperire solo se si vuole eccepire la mancata notifica del verbale sotteso alla cartella e solo se si vuole comunque dedurre sul merito di tale atto, recuperando il momento oppositivo perso allora.
Ora mi chiedo...è Suo interesse ritornare nel merito del verbale? a che pro rischiare comunque la convalida del titolo se col 615 Le basta eccepire l'inesistena di esso titolo per far annullare la cartella (a prescindere dalla prescrizione)?
No, no... non mi interessa entrare nel merito del verbale, essendo palese l'inesistenza del titolo.
p.s.: ho citato l'art. 22 della Legge n. 689/1981 per un'abitudine che non ho ancora "sradicato"... :)
Avv. G. Lore
22-07-2014, 11:00
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