Avv. G. Lore
23-06-2014, 11:52
Niente multa se la segnaletica del limite di velocità non è posizionata anche dopo lo strumento di rilevazione della velocità. E' quanto emerge dall'ordinanza 20 maggio 2014, n. 11018 della Sesta Sezione-2 Civile della Corte di Cassazione.
Il caso vedeva un conducente essere "beccato" da un autovelox mentre percorreva alla velocità di 60 Km/h una intersezione nella quale il limite di velocità, come segnalato dal cartello piazzato prima dell'autovelox, era di 50 km/h. Secondo l'uomo, dopo l'intersezione, il segnale di limite di velocità avrebbe dovuto essere ripetuto, ai sensi dell'art. 104 Reg. cod. strad., valendo altrimenti il limite ordinario previsto per il tipo di strada, fissato in 90 kmh. L'art. 104 c. 2 del Regolamento stabilisce, infatti, che: «Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonchè quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale.».
L'art. 119 del regolamento, inoltre, prevede che il segnale "fine limitazione di velocità” deve essere usato ogniqualvolta si vogliano ripristinare i limiti generalizzati di velocità vigenti per quel tipo di strada. Qualora si voglia imporre un diverso limite di velocità inferiore ai limiti suddetti, in luogo del segnale fine limitazione di velocità deve essere usato il segnale limite massimo di velocità indicante il nuovo limite». Nel caso di specie, secondo gli ermellini, poiché è pacifico che era stata superata un'intersezione e che non era stato ripetuto il segnale, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare se la strada percorsa fosse soggetta, per tipologia, al limite di 90 km orari, come dedotto in ricorso, o ad altro limite adeguatamente segnalato, come dedotto dalle difese del Comune.
"Va infatti ritenuto che la mancanza della ripetizione del segnale poteva indurre il conducente a credere che la riduzione del limite di velocità disposta prima dell'intersezione fosse venuta meno, giacchè il coordinamento tra l'art. 119 e l'art. 104 del Regolamento è da formulare nel senso che il limite di velocità imposto da un segnale cessi, per effetto del segnale di fine del limite (tesi sostenuta dal Comune nelle sue difese), solo se ci si trova in presenza di un tratto di strada continuo".
Ciò premesso "Poiché, ai sensi dell'art. 104 Reg. codice della strada, i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione, la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l'intersezione stessa viene meno dopo il superamento dell'incrocio, qualora non venga ribadita da nuovo apposito segnale; in mancanza di tale nuovo segnale, rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada, salvo quanto disposto da segnali a validità zonale o da altre condizioni specifiche".
Il caso vedeva un conducente essere "beccato" da un autovelox mentre percorreva alla velocità di 60 Km/h una intersezione nella quale il limite di velocità, come segnalato dal cartello piazzato prima dell'autovelox, era di 50 km/h. Secondo l'uomo, dopo l'intersezione, il segnale di limite di velocità avrebbe dovuto essere ripetuto, ai sensi dell'art. 104 Reg. cod. strad., valendo altrimenti il limite ordinario previsto per il tipo di strada, fissato in 90 kmh. L'art. 104 c. 2 del Regolamento stabilisce, infatti, che: «Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonchè quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale.».
L'art. 119 del regolamento, inoltre, prevede che il segnale "fine limitazione di velocità” deve essere usato ogniqualvolta si vogliano ripristinare i limiti generalizzati di velocità vigenti per quel tipo di strada. Qualora si voglia imporre un diverso limite di velocità inferiore ai limiti suddetti, in luogo del segnale fine limitazione di velocità deve essere usato il segnale limite massimo di velocità indicante il nuovo limite». Nel caso di specie, secondo gli ermellini, poiché è pacifico che era stata superata un'intersezione e che non era stato ripetuto il segnale, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare se la strada percorsa fosse soggetta, per tipologia, al limite di 90 km orari, come dedotto in ricorso, o ad altro limite adeguatamente segnalato, come dedotto dalle difese del Comune.
"Va infatti ritenuto che la mancanza della ripetizione del segnale poteva indurre il conducente a credere che la riduzione del limite di velocità disposta prima dell'intersezione fosse venuta meno, giacchè il coordinamento tra l'art. 119 e l'art. 104 del Regolamento è da formulare nel senso che il limite di velocità imposto da un segnale cessi, per effetto del segnale di fine del limite (tesi sostenuta dal Comune nelle sue difese), solo se ci si trova in presenza di un tratto di strada continuo".
Ciò premesso "Poiché, ai sensi dell'art. 104 Reg. codice della strada, i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione, la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l'intersezione stessa viene meno dopo il superamento dell'incrocio, qualora non venga ribadita da nuovo apposito segnale; in mancanza di tale nuovo segnale, rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada, salvo quanto disposto da segnali a validità zonale o da altre condizioni specifiche".