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Xarm99
07-06-2014, 13:32
Multa ATM

ieri a Milano, di ritorno in università sul tram n° 7, ho ricevuto un Verbale di Accertamento/Contestazione per non aver timbrato il biglietto (un biglietto CARNET da 10 viaggi di cui ne erano ancora disponibili 3) da due controllori non in uniforme.

riporto quello che è scritto sul Verbale di ACCERTAMENTO/CONTESTAZIONE:

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ha violato il disposto:
dell'art 46 Legge Regione Lombardia n.6/2012, infrazione al codice n. 2 [Titolo di viaggio non convalidato 150/130 euro], con pagamento entro 5 gg solari dalla data del verbale la sanzione amministrativa è ridotta a 35 euro oltre a 15 euro per spese di procedimento e a 1,50 euro per il biglietto per un totale di 51,50 euro; con pagamento entro 60 gg solari dalla data del verbale la sanzione amministrativa è ridotta a 50 euro oltre a 15 euro per spese di procedimento e a 1,50 euro per il biglietto per un totale di 66,50 euro; con il pagamento oltre il 60esimo giorno dalla data del verbale la sanzione sarà di 150 euro oltre a 1,50 euro per il biglietto per un totale di 151,50 euro.''

sul retro del verbale, oltre al ''CODICE DI IRREGOLARITA' E SANZIONE - Art 46 Legge Regionale Lombardia n.6/2012'' in cui troviamo la tabella per gli ''importi delle sanzioni stabiliti per Milano e l'intera rete della metropolita e fuori Milano solo in superficie'', vengono riportate le ''Modalità di Pagamento'' di cui riporto solo i punti che mi interessano strettamente:
2. Note sulla normativa applicata e pagamento in forma ridotta. Art. 46 Legge Regione Lombardia n. 6/2012: la sanzione, a seconda della tipologia di infrazione commessa, è applicata da un MINIMO di 30 volte, ad un MASSIMO 100 volte il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima.
3. Pagamento ridotto. Ai sensi dell'Art. 46 Legge regione Lombardia n.6/2012 entro 5 gg solari alla data del verbale, è possibile pagare la sanzione in forma ridotta, pari a un terzo dell'importo massimo previsto, oltre alle spese di procedimento e all'eventuale biglietto. Inoltre ai sensi dell'Art. 16 L. 689/81, entro 60 gg solari successivi alla data del verbale, è possibile pagare la sanzione in forma ridotta, pari a un terzo dell'importo massimo previsto, oltre alle spese di procedimento e all'eventuale biglietto per i seguenti tipi di violazione: Art 46 Legge Regione Lombardia n.6/2012, […].
5. Modalità di contestazione. Il presente verbale, ai sensi degli Art. 17 e 18 L.689/81, può essere contestato solo se non è avvenuta la conciliazione mediante pagamento all'agente accertatore e non si intende avvalersi del pagamento in forma ridotta di cui all'Art 16 L. 689/81; se il ricorso non viene accolto, la sanzione dovrà essere pagata per l'intero anche se non sono scaduti i 60 gg.


Ora, sono andato a vedermi questi famigerati articoli di legge, nell'art. 46 Legge R.L. n.6/2012 dice: '' Art. 46
(Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico)
1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza. L'inosservanza di tali obblighi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un MINIMO di dieci ad un MASSIMO di cinquanta volte il costo del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima.''

L'Art. 16 L. 689/81 dice, al secondo comma:

Art. 16.2:
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Mentre l'art 10 di questa legge ci dice:
Art .10
La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una
somma ((non inferiore a euro 10)) e ((non superiore a euro 15.000)).
Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non puo', per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

Ma se l'art. 46 Legge R.L. 6/2012 ci dice che la sanzione ha un limite massimo di 50 volte il biglietto di classe minima, come è possibile che uno debba pagare, oltre il 60esimo giorno, una multa di 151.50 euro in cui non è specificata alcuna spesa di procedimento?
E soprattutto, in che legge è scritto che se faccio la contestazione e non mi viene data ragione, devo pagare l'importo totale della multa (il cui importo totale equivale a 101 volte il costo di un biglietto ordinario di classe minima)?

Grazie infinite per la disponibilità, e scusate per la lunghezza del post.

[Fonti per le leggi: L. 689/81: NORMATTIVA
Legge R.L. n.6/2012 http://www.handylex.org/]

Avv. G. Lore
09-06-2014, 08:14
Il verbale purtroppo va analizzato nella sua effettività, indi per cui se ha piacere di inoltrarlo si potrà procedere all'esame.

Il richiamo all'art. 16 L. 689/81 non lo considero appropriato perché qui trattasi di Legge Regionale e non di regolamento comunale o provinciale