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Visualizza Versione Completa : RICORSO CARTELLA ESATTORIALE DECADUTA ( articolo 1, comma 153,Legge n. 244/2007)



Mauro_Bossi
23-04-2014, 10:32
Gent. Avvocato,
vorrei sapere come agire in merito a una cartella esattoriale che mi e' stata notificata in data 8 aprile 2014 e relativa a :

- 2 contravvenzioni relative all'anno 2008
- RUOLO 2011, rese esecutive in data 9 marzo 2011

Le contravvenzioni (codice della strada - divieto di sosta) sono state emesse dal comune di Milano - polizia municipale

DOMANDA :
tenendo conto dell' articolo 1, comma 153, della Legge n. 244/2007, che dichiara che la cartella deve essere notificata entro due anni dalla consegna del ruolo (per le questioni di spettanza comunale) , a pena di decadenza :

- devo fare ricorso al giudice di pace (emtro 30 gg dalla notifica)
o e' meglio
- fare una citazione presso il giudice di pace ? (c'e' un termine ?)

NB. ho gia' contattato la polizia municipale in modalita' autotutela chiedendo la cancellazione dell'iscirizione a ruolo dei relativi verbali SENZA AVERE RISPOSTE.

La ringrazio anticipatamente per il suo prezioso contributo !

Termini di decadenza
Dal 1° gennaio 2008, per le sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada, di spettanza comunale, la cartella deve essere notificata entro due anni dalla consegna del ruolo, a pena di decadenza.
Ciò in forza dell'articolo 1, comma 153, della Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), che ha modificato l'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per il quale: "A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».
Si noti bene che la norma fa riferimento alle sanzioni di spettanza comunale.

Avv. G. Lore
23-04-2014, 10:35
L'azione più corretta per eccepire decadenza o prescrizione, ossia fatti estintivi del credito è quella ex art. 615 c.p.c., incardinabile con atto di citazione ma a mezzo avvocato.

Per risparmiare un po' di soldi può provare a fare il ricorso entro 30 gg. ai sensi del D. Lgs. 150/11 ed eventualmente chiedere il mutamento del rito successivamente, se il Giudice dichiarerà l'errata incardinazione

Mauro_Bossi
23-04-2014, 12:47
Gent. Avvocato,
la mia cartella esattoriale e' di 432 €, posso forse recarmi personalmente e senza avvocato presso il giudice di pace per una CITAZIONE ORALE (se non sbaglio sotto i 1000 € e' previsto) ?
Cosa succede poi ? bisogna poi notificare la citazione da un ufficiale giudiziario ? In questo caso sono poi previste spese aggiuntive ?
Grazie ancora per il suo prezioso aiuto !

Avv. G. Lore
23-04-2014, 13:39
Il problema è che la procedura ex art. 615 c.p.c. e di opposizione all'esecuzione, dunque non dovrebbe prevedere la possibilità dell'autodifesa.

Poi GdP che vai, "regola particolare" che trovi :)