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Visualizza Versione Completa : cartella esattoriale per multa pagata in ritardo, ma dopo 5 anni



dadoo
15-04-2014, 15:05
Salve a tutti,
oggi 15/04/2014 ho ricevuto una cartella esattoriale per multa pagata in ritardo.
Nella cartella esattoriale viene presentato il numero Ruolo e reso esecutivo in data 11/04/2013 (l'anno scorso)

La cartella esattoriale contiene due righe
1. Anno 2008 - Sanzione amministrativa ritardo pagamento....
2. Anno 2008 - contravvenzione codice della strada maggiorazione....

sbaglio o la cartella è palesemente stata notificata ben oltre i 5 anni ?
Devo comunque controllare la data di notifica del verbale ? Perchè nella peggiore delle ipotesi se multa elevata a Dicembre 2008 potrebbe essere stato notificato entro 120-150gg come da precedenti leggi di notifica (adesso sono entro 90gg) percui tra Aprile/Maggio 2009 .... percui siamo giusto giusto in tempo entro i 5 anni ?
Pensate sia necessario che faccia domanda di accesso agli atti all'Ente che richiede il pagamento qualora non trovassi il verbale ? A chi bisogna rivolgersi in caso ?


Grazie

Avv. G. Lore
15-04-2014, 15:17
La data che rileva è quella del pagamento

dadoo
15-04-2014, 15:22
mi scusi Avv. Lore ma non comprendo la sua risposta.
Dovrei vedere la data del pagamento ? Da quella data poi calcolare i 5 anni per verificare la decadenza della cartella esattoriale ?

il problema è che non trovo sto verbale con al ricevuta del pagamento, nel caso non riuscissi a trovarlo come potrei fare ?

effettivamente la data di notifica del verbale centra poco perchè la cartella richiede un tributo specificando un PAGAMENTO avvenuto, ma in ritardo
comunque ho rivisto la cartella esattoriale e riporta che il verbale è del 11/07/2008

Avv. G. Lore
15-04-2014, 15:25
1. sì.
2. sì.
3. Faccia un'istanza di accesso agli atti.

dadoo
15-04-2014, 15:33
ecco ho ritrovato tutto
verbale è del 11/07/2008,
il 4/12/2008 raccomandata con avviso di giacenza , ritiro il 6/12/2008 preso casa comunale in cui all'interno trovo il verbale e dentro l'avviso di giacenza depositato 11/11/2008 (perchè al primo tentativo di consegna in data ottobre/2008 in casa non c'era nessuno)

Sull'avviso di giacenza c'è scritto: il pagamento della sanzione va fatta entro i termini di 60gg dalla data di ricezione della presente raccomandata.... percui raccomandata del 6/12/2008

Io ho pagato in data 2/2/2009....FEBBRAIO 2009.... ma avendo ricevuto la cartella esattoriale oggi Aprile 2014 diciamo che tra data di notifica verbale (Dicembre 2008) e Data di pagamento multa (Febbraio 2009) stiamo oltre i 5 anni

che faccio vado allo sportello Equitalia o devo fare ricorso ?

Avv. G. Lore
15-04-2014, 15:37
sì.

dadoo
15-04-2014, 15:56
mi scusi avvocato mentre lei rispondeva stavo correggendo il mio post sopra.
Glielo riscrivo

ecco ho ritrovato tutto
verbale è del 11/07/2008,
il 4/12/2008 raccomandata con avviso di giacenza , ritiro il 6/12/2008 preso casa comunale in cui all'interno trovo il verbale e dentro l'avviso di giacenza depositato 11/11/2008 (perchè al primo tentativo di consegna in data ottobre/2008 in casa non c'era nessuno)

Sull'avviso di giacenza c'è scritto: il pagamento della sanzione va fatta entro i termini di 60gg dalla data di ricezione della presente raccomandata.... percui raccomandata del 6/12/2008

Io ho pagato in data 2/2/2009....FEBBRAIO 2009, in pieno tempo scadenza, ma soprattutto avendo ricevuto la cartella esattoriale oggi Aprile 2014 diciamo che tra data di notifica verbale (Dicembre 2008 e Data di pagamento multa (Febbraio 2009) stiamo oltre i 5 anni

che faccio vado allo sportello Equitalia o devo fare ricorso ?

Avv. G. Lore
15-04-2014, 16:28
Ha interpretato male il termine "ricezione".

La ricezione non è il ritiro della raccomandata (c.df. avviso di deposito/CAD), perché allora basterebbe non ritirare mai l'atto per non farlo notificare.

La notifica si perfeziona decorsi 10 gg. dal ricevimento del cad.

Ciò posto, Lei è comunque nei termini, quindi se ha tutte le prove del pagamento si può procedere all'opposizione.

Equitalia non c'entra nulla, è inutile che ci va.

Il credito è dell'Ente creditore.

dadoo
15-04-2014, 16:34
Si certo ho il bollettino con il pagamento del 2 Febbraio 2009, percui Lei mi dice che la data di decorrenza dei 60gg è la data del doposito e nel mio caso quella del' 11/11/2008 ?
mi serva per il futuro, anche se però tra depositare un verbale l'11 novembre (provato a consegnare ad ottobre, ho avuto solo il foglio di avviso tentativo di recapito, non sapevo neanche di cosa si trattasse) ed inviare raccomandata di avviso giacenza e ritiro il 2 dicembre è un bel po' di tempo (io al ritiro ho scoperto che era in giacenza dal 11 novembre)....quasi 30gg in meno che ho avuto per pagare

Per l'opposizione percui procedo in che modo ? C'è possibilità in caso di inviare a voi tutta la documentazione ed avere assistenza ? Pensavo di risolvere andando in Equitalia ma mi dice non sia cosi.... altrimenti devo andare al giudice di pace ?

Avv. G. Lore
15-04-2014, 16:53
No!!!!!
La data della notifica è quella di ricevimento del cad, quindi 4.12.


Opposizione al gdp (ora vediamo se ai sensi dell'art. 6 d. lgs. 150/11 o 615 c.p.c.).

Se vuol inoltrare la documentazione, si è qui

dadoo
15-04-2014, 17:04
peggio ancora, se la data è del 4/12/2008 oltre ad aver pagato in tempo (il 2 febbraio/2009) anche la prescrizione dei 5 anni di notifica....doppio errore in cartella esattoriale.
comunque a mia madre è accaduta la stessa cosa relativamente alle sole notifiche (la data di notifica cartella era nei 5 anni) , ma non hanno voluto sentire ragioni ed ha risolto per altre vie ma troppi sbattimenti.

faccio le foto e vi mando tutto allora su info@ricorsi.net , cosi magari mi dite un preventivo di spesa e fattibilità
grazie per il supporto

Avv. G. Lore
15-04-2014, 17:06
A Sua disposizione

dadoo
16-04-2014, 14:32
Salve,
ma i ricorsi al gdp nel caso come questo discusso di cartelle esattoriali per multe codice strada sono del tipo sanzione amministrativa o decreto ingiuntivo ?

Comunque volevo aggiungere solo che tra la data di notifica verbale 4/12/2008 , il pagamento 2/2/2009 (entro i 60gg) , e la cartella esattoriale 15/4/2014 (arrivata dopo 5 anni) .... nel mentre ho fatto un cambio di residenza, tra il 2009 ed il 2010 non ricordo bene devo controllare in circoscrizione o sui moduli a casa (neanche sulla patente ho la data del cambio ma lo il bollino) .... non credo che possa rappresentare un problema, considerato che nel 2008 mi hanno notificato il verbale alla vecchia residenza, e ieri notifica cartella alla nuova residenza.

La data del cambio residenza può far "riazzerare" i tempi per la notifica della cartella esattoriale ? Avrei comunque il fatto che ho pagato in tempo entro i 60gg a cui appellarmi.

Avv. G. Lore
16-04-2014, 14:37
La domanda non l'ho proprio capita....che significa??? il decreto ingiuntivo è un procedura sommaria civilistica ex art. 633 c.p.c., tutta un'altra cosa.

Infondato il Suo timore.

dadoo
16-04-2014, 15:00
e per quanto riguarda il cambio di residenza che ho descritto sopra ?

comunque vi ho inviato questa mattina tutta la documentazione a info@ricorsi.net .... attendo un vostro riscontro anche alle mie domande.

La domanda sul tipo di ricorso nasceva anche dal fatto che potendo fare i ricorsi al gdp anche online:
https://gdp.giustizia.it/sigp/index.php
ti fa compilare il ricorso ma devi scegliere se ricorso contro opposizione sanzione amministrativa oppure contro decreto ingiuntivo. (la cartella esattoriale cos'è tra i due ?)

Quando andai l'ultima volta dal gdp per evitare file molti avevano gia il protocollo web, vero è che oltre a compilarlo online bisogna fare l'iscrizione al ruolo con l'apposito software, e poi la guida sul sito dice di inviare per raccomandata A/R la documentazione...mi sembra alquanto scomoda, si fa online ma sempre una montagna di carta da inviare ed altri 5-6-7€ di raccomandata ?!

Leggendo anche le vostre guide ed ebook non ho trovato riferimenti a riguardo magari puo essere utile aggiungere questi dettagli per chi vuole ricorrere online, ed anche soprattutto specificare su come e quando pagare le 37 euro del contributo unificato... io nell'ultimo ricorso al gdp che ho fatto nel 2011 gia non mi ricordo come le pagai , se all'atto del deposito ricorso allo sportello o tramite marche da bollo, so soltanto della fila fatta per depositare il ricorso, fotocopie anche troppe 5 per ogni foglio presentato (ricorso+verbale/cartella+allegati),
poi una convocazione udienza fatta dopo 2 anni e dopo 1 anno sto ancora aspettando la sentenza del giudice (tutto questo per un'altra semplicissima e banalissima multa del 2009)

Avv. G. Lore
16-04-2014, 15:03
Come dettoLe è irrilevante che abbia poi cambiato residenza, non sono certo fatti interruttivi della prescrizione.

Per il resto ha mal interpretato la questione.

Non si tratta di scegliere tra ricorso contro sanzione amministrativa o contro decreto ingiuntivo, ma tra ricorso contro sanzione amministrativa e per decreto ingiuntivo.

Come già riferito il ricorso per decreto ingiuntivo non c'etra nulla con la Sua questione, è una procedura sommaria civilistica per far vantare un diritto di credito.

Ciò posto, da quel che dice non sono certo che sia procedibile il ricorso avverso sanzione amministrativa (d. lgs. 150/11), ma al momento a mio parere va svolta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che è tutt'altro tipo di procedura

dadoo
16-04-2014, 15:08
non ho ben compreso quello che mi sta dicendo a dire il vero
attendo un vostro riscontro alla documentazione che vi ho inviato oggi e vediamo il da farsi.
La Equitalia al telefono mi ha detto che si potrebbe anche passare allo sportello da loro per via anche della decadenza dopo i 5 anni, ma francamente vorrei capire bene come procedere.

Ma poi, fatto il ricorso, pagate le 37 euro di contributo (a proposito come vanno pagate ?), ma in nessun modo è possibile chiedere il rimborso e/o danni relativi alle spese da me(noi) cittadini sostenute ? in caso di vittoria ovvio...

Avv. G. Lore
16-04-2014, 15:11
Non è decadenza ma prescrizione.
Qui è assorbente l'estinzione dell'obbligazione e l'inesistenza del debito.

Le ripeto, da ciò che dice per me il rucorso non lo può fare, ma deve incardinarsi un'altra procedura.

E' chiaro che essendo una procedura ordinaria, con avvocati, ex art. 92 c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese di lite a carico dell'ente impositore

dadoo
16-04-2014, 15:30
Mi scusi se insisto, magari potrà essere più chiaro per chi leggerà in futuro.
Mi sta dicendo che su una cartella esattoriale, in cui ho gli elementi sia per dimostrare che ho pagato in tempo, sia che la cartella stessa è stata notificata oltre i 5 anni (quindi Prescrizione giustamente il termine esatto)

Non posso presentare un ricorso al g.d.p cosi come scritto sulla cartella stessa ? ...presentare ricorso al giudice di pace entro 30gg dalla notifica della presente....

e quindi devo fare una "causa ordinaria" ? (scusi il termine)

Avv. G. Lore
16-04-2014, 16:46
Il fatto che non possa presentare ricorso non significa che non può opporre la cartella.

E' una questione di procedura.

Come per fare una causa di lavoro non può fare il rito ordinario, idem qui bisogna fare un determinato rito.

La questione non è in discussione.

Cito tra le ultime Cassazione 17749/12, 5269/12, 29696/11 e mille altre.

Quando si eccepisce l'estinzione del credito (prescrizione, pagamento, morte ...), si deve svolgere l'azione ex art. 615 c.p.c.

Non c'è nulla di limitativo, bisogna solo rispettare il codice di procedura civile

dadoo
17-04-2014, 09:06
Guardi, comprendo bene il vostro ruolo e vi ringrazio delle spiegazione, ma per chi come noi che non siamo del settore , legge poi le informazioni in rete, ed in particolare io ho letto anche su questo sito la presente guida proprio contro i ricorsi contro cartelle esattoriali:
http://ricorsi.net/formulario/formulario/ricorso-al-giudice-di-pace-avverso-cartella-di-pagamento.html

sembra abbastanza "semplice" la strada da percorrere, quanto meno per chi ha un minimo di dimestichezza oppure è gia stato presso il giudice di pace

vero è che è una guida del 2008 , come va interpretata questa guida dove tra l'altro c'è anche scritto:
il ricorrente non dovrà mai pagare la sanzione comminata nella cartella, prima che il Giudice di Pace abbia emanato la sentenza, pena l'improcedibilità del ricorso;

Avv. G. Lore
17-04-2014, 09:16
Citata giurisprudenza più recente.

Il ricorso ai sensi della vecchia legge 689/81 si fa solo per mancata notifica del titolo e solo per recuperare il momento oppositivo sul merito del verbale.

dadoo
17-04-2014, 09:26
alla fine dalla vostra guida c'è scritto:
È opportuno evidenziare che secondo l’orientamento suggerito dalla Corte di Cassazione, il ricorso innanzi al Giudice di Pace, ex art. 22 L. 689/81, può essere legittimamente sollevato, solo nel caso in cui si intenda eccepire l’omessa (o l’irregolare) notifica del verbale (o dei verbali) a cui la cartella esattoriale si riferisce.
Tuttavia, i giudici di pace meno scrupolosi sono soliti riconoscere la propria competenza anche in ordine a ricorsi aventi ad oggetto eccezioni di più vario contenuto.

nel mio caso i verbali sono stati notificati, ed ho pagato in tempo in relazione alla data di notifica degli stessi, la cartella esattoriale inoltre è stata notificata in ritardo....percui non sembrano esserci elementi per ricorrere al gdp a meno chè : Tuttavia, i giudici di pace meno scrupolosi sono soliti riconoscere la propria competenza anche in ordine a ricorsi aventi ad oggetto eccezioni di più vario contenuto.

Il dubbio rimane se pagare o meno la cartella esattoriale prima di un qualunque tipologia di ricorso (al gdp o ad altro...)

dadoo
17-04-2014, 09:50
ho corretto sopra...

Avv. G. Lore
17-04-2014, 11:49
Dadoo forse non ci capiamo.

Si può andare al Giudice di Pace, non cambia nulla.

Bisogna solo fare un'azione diversa, tutto qui.

E' una questione di rito processuale.

La cartella non pagarla, perché altrimenti dovresti fare la riserva di ripetizione e perdiamo altre 10 pagine su questo :D

dadoo
17-04-2014, 14:03
ecco vede che nel "linguaggio piu diretto" ci capiamo.... la cartella per principio davvero non l'avrei pagata. ;-)

Comunque in prima istanza mi muovo con l'auto tutela ad equitalia via email.... poi sto valutando seriamente per il ricorso.

Grazie

Avv. G. Lore
17-04-2014, 17:26
Noneeeee nun se po fa er ricorso !!!!!

Atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c.