Saffio
10-04-2014, 21:27
Salve a tutti,
Oggi, 10-04-2014, sono stato beccato senza biglietto da un controllore, il quale mi ha fatto un verbale di accertamento dove c'è sbarrato un quadretto dove fa riferimento all' articolo 20 - L.R. 4/1/2000
e successivamente c'è l'importo da pagare per questa violazione: 90 euro più costo del biglietto, totale : 91,5 euro.
Ora, sono andato a leggere questo articolo, che qui vi riporto, dalla banca dati ufficiale della regione piemonte,
Legge regionale 04 gennaio 2000, n. 1. (http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/l2000001.html)
E, in particolare, l'articolo 20 dice:
Art. 20.
(Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e procedure di applicazione)
1. I viaggiatori dei servizi pubblici di trasporto sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata dell'intero percorso ed a esibirlo al personale dell'azienda esercente o dell'ente competente.
2. Chiunque, senza averne dato preavviso al personale di bordo, risulti sprovvisto del prescritto titolo di viaggio, e' tenuto, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. L'entita' della sanzione non puo' essere inferiore a venti volte e superiore a centoventi volte il prezzo del biglietto a tariffa ordinaria per il percorso minimo di cui alla tabella tariffaria autorizzata.
3. Nel caso di servizio di riscossione o di controllo meccanizzato la sanzione e' aumentata del 50 per cento.
4. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, se l'utente estingue l'illecito entro sessanta giorni dalla contestazione, o, se questa non e' avvenuta, dalla notificazione.
5. L'ente competente provvede ad emanare le opportune disposizioni per l'applicazione delle sanzioni nei limiti delle norme stabilite nel presente articolo.
6. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi di trasporto sono accertate e contestate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dal personale delle aziende di trasporto a cio' espressamente incaricato. A tal fine ogni azienda segnala all'ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi eserciti, i nominativi dei propri dipendenti incaricati del controllo. Essi debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dalla azienda. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della l. 689/1981, e' emessa, ove sussistano i presupposti, dal responsabile dell'esercizio dell'azienda concessionaria del servizio di trasporto.
7. Il ricavato delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale costituisce provento del traffico dell'azienda che ha irrogato la sanzione.
centoventi volte il prezzo del biglietto a tariffa ordinaria.
Benissimo, il prezzo del biglietto che compri quando vai dal tabacchino è di 1,5 euro. Ma è a tariffa ordinaria? Per rispondermi a questo quesito sono andato a cercare una delibera del comune di Torino e in particolare ho trovato:
http://www.comune.torino.it/consiglio/documenti1/atti/testi/2011_07609.pdf
Tra gli allegati c'è proprio:
BIGLIETTO SINGOLO ORDINARIO URBANO, TARIFFA PROPOSTA: 1,50 EURO.
Benissimo, ora tornado alla sanzione, si fa riferimento alla entita della sanzione, il cui massimo è cento venti volte.
per cui se la matematica non è un opinione, e se non ho bevuto qualcosa di pesante-->
1.5x 120 = 180 euro !
quindi il massimo è, teoricamente 180 euro, e in più:
il pagamento della somma di misura ridotta pari alla terza parte del massimo-->
180/3 = 60 euro
quindi in teoria dovrei pagare in totale 61,50 euro! ho anche controllato se ci fossero state modifiche o integrazioni della legge regionale in questione, ma non ne ho trovate, anzi, la delibera comunale citata, fa riferimento proprio alla legge 1 del 2000.
Quindi è lecito chiedere un ricorso quantomeno su questo aspetto?
A me sembra a tutti gli effetti di si.
E in più!
il controllore in questione, NON mi ha avvisato della mia possibilità di poter pagare immediatamente la multa per un importo pari a 25 euro, invece che i fantomatici 90 ( che in realtà se non ho capito male dovrebbero essere 60).
mi chiedo: il controllore è tenuto a dirmi che avevo questa possibilità?
In un altra delibera comunale, più recente,
http://www.comune.torino.it/consiglio/documenti1/atti/testi/2013_05477.pdf
Approvata il 3 marzo di quest' anno ( praticamente ieri),c'è scritto:
Considerato che:
"[...]Il trasgressore può pagare a mani dell'agente accertatore la sanzione, verso il rilascio di apposita ricevuta in forma ridotta coma da apposito d.rge. IN alternativa l'agente inoltra il verbale di contestazione all' ufficio da cui dipende, che provvede a notificare all'interessato copia del verbale. Questo accade qualcosa non venga effettuato il pagamento all' atto della contestazione e quando non sia possibile effettuare l'immediata contestazione personale. Qui la formula legislativa non è chiara, essendo alquanto improbabile, che l'agente possa individuare l'identità del trasgressore, senza poter effettuare l'immediata contestazione.[...]"
IL che mi fa pensare che il controllore E' TENUTO a dirmi che avrei potuto pagare subito.
Vi ringrazio del vostro tempo
Carmine
Oggi, 10-04-2014, sono stato beccato senza biglietto da un controllore, il quale mi ha fatto un verbale di accertamento dove c'è sbarrato un quadretto dove fa riferimento all' articolo 20 - L.R. 4/1/2000
e successivamente c'è l'importo da pagare per questa violazione: 90 euro più costo del biglietto, totale : 91,5 euro.
Ora, sono andato a leggere questo articolo, che qui vi riporto, dalla banca dati ufficiale della regione piemonte,
Legge regionale 04 gennaio 2000, n. 1. (http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/l2000001.html)
E, in particolare, l'articolo 20 dice:
Art. 20.
(Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e procedure di applicazione)
1. I viaggiatori dei servizi pubblici di trasporto sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata dell'intero percorso ed a esibirlo al personale dell'azienda esercente o dell'ente competente.
2. Chiunque, senza averne dato preavviso al personale di bordo, risulti sprovvisto del prescritto titolo di viaggio, e' tenuto, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. L'entita' della sanzione non puo' essere inferiore a venti volte e superiore a centoventi volte il prezzo del biglietto a tariffa ordinaria per il percorso minimo di cui alla tabella tariffaria autorizzata.
3. Nel caso di servizio di riscossione o di controllo meccanizzato la sanzione e' aumentata del 50 per cento.
4. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, se l'utente estingue l'illecito entro sessanta giorni dalla contestazione, o, se questa non e' avvenuta, dalla notificazione.
5. L'ente competente provvede ad emanare le opportune disposizioni per l'applicazione delle sanzioni nei limiti delle norme stabilite nel presente articolo.
6. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi di trasporto sono accertate e contestate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dal personale delle aziende di trasporto a cio' espressamente incaricato. A tal fine ogni azienda segnala all'ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi eserciti, i nominativi dei propri dipendenti incaricati del controllo. Essi debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dalla azienda. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della l. 689/1981, e' emessa, ove sussistano i presupposti, dal responsabile dell'esercizio dell'azienda concessionaria del servizio di trasporto.
7. Il ricavato delle sanzioni applicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale costituisce provento del traffico dell'azienda che ha irrogato la sanzione.
centoventi volte il prezzo del biglietto a tariffa ordinaria.
Benissimo, il prezzo del biglietto che compri quando vai dal tabacchino è di 1,5 euro. Ma è a tariffa ordinaria? Per rispondermi a questo quesito sono andato a cercare una delibera del comune di Torino e in particolare ho trovato:
http://www.comune.torino.it/consiglio/documenti1/atti/testi/2011_07609.pdf
Tra gli allegati c'è proprio:
BIGLIETTO SINGOLO ORDINARIO URBANO, TARIFFA PROPOSTA: 1,50 EURO.
Benissimo, ora tornado alla sanzione, si fa riferimento alla entita della sanzione, il cui massimo è cento venti volte.
per cui se la matematica non è un opinione, e se non ho bevuto qualcosa di pesante-->
1.5x 120 = 180 euro !
quindi il massimo è, teoricamente 180 euro, e in più:
il pagamento della somma di misura ridotta pari alla terza parte del massimo-->
180/3 = 60 euro
quindi in teoria dovrei pagare in totale 61,50 euro! ho anche controllato se ci fossero state modifiche o integrazioni della legge regionale in questione, ma non ne ho trovate, anzi, la delibera comunale citata, fa riferimento proprio alla legge 1 del 2000.
Quindi è lecito chiedere un ricorso quantomeno su questo aspetto?
A me sembra a tutti gli effetti di si.
E in più!
il controllore in questione, NON mi ha avvisato della mia possibilità di poter pagare immediatamente la multa per un importo pari a 25 euro, invece che i fantomatici 90 ( che in realtà se non ho capito male dovrebbero essere 60).
mi chiedo: il controllore è tenuto a dirmi che avevo questa possibilità?
In un altra delibera comunale, più recente,
http://www.comune.torino.it/consiglio/documenti1/atti/testi/2013_05477.pdf
Approvata il 3 marzo di quest' anno ( praticamente ieri),c'è scritto:
Considerato che:
"[...]Il trasgressore può pagare a mani dell'agente accertatore la sanzione, verso il rilascio di apposita ricevuta in forma ridotta coma da apposito d.rge. IN alternativa l'agente inoltra il verbale di contestazione all' ufficio da cui dipende, che provvede a notificare all'interessato copia del verbale. Questo accade qualcosa non venga effettuato il pagamento all' atto della contestazione e quando non sia possibile effettuare l'immediata contestazione personale. Qui la formula legislativa non è chiara, essendo alquanto improbabile, che l'agente possa individuare l'identità del trasgressore, senza poter effettuare l'immediata contestazione.[...]"
IL che mi fa pensare che il controllore E' TENUTO a dirmi che avrei potuto pagare subito.
Vi ringrazio del vostro tempo
Carmine