Avv. G. Lore
20-03-2014, 12:02
Il Ministero dell’Interno dipartimento di pubblica sicurezza, con la circolare n. 300/A/ 341/14/109/55 del 15.01.2014 ha fornito un chiarimento importante in merito alla questione del limite al cumulo materiale in caso di decurtazione dei punti dalla patente di guida, quando vengano accertate una pluralità di violazioni.
La norma ed il principio generale del cumulo giuridico
L’art. 126 bis del Codice della Strada prevede al comma 1 bis che “Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di 15 punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.”
Il disposto della richiamata norma risponde al principio generale del divieto di cumulo materiale delle sanzioni in caso di concorso formale fra le stesse. Tale principio è stabilito dall’art. 8, Legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di sanzioni amministrative, laddove si prevede che in caso di concorso formale di violazioni (ovvero violazioni della stessa, o di diverse disposizioni di legge commesse con una sola azione od omissione) nonchè in caso di violazione in continuazione (ovvero violazioni commesse con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso) le sanzioni previste per ciascuna violazione non si sommano fra loro (cumulo materiale), ma si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo (c.d. cumulo giuridico). Si tratta di una disposizione recepita dall’ordinamento penalistico ed introdotta in maniera innovativa dalla Legge 689/1981 anche in materia di sanzioni amministrative, mentre in passato il criterio generale in materia era costituito appunto dall’istituto più sfavorevole per il trasgressore, quella del cumulo materiale di sanzioni.
L’eccezione. Cumulo materiale nei casi di sospensione o revoca della patente
Il principio in questione, per espressa riserva dell’art. 8, L. 689/81 (“Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”) trova eccezione in tutti i casi in cui la legge preveda diversamente, e la norma di cui al comma 1 bis dell’art. 126 bis, Codice della Strada prevede proprio una di quelle eccezioni contemplate dall’art. 8.
Invero, l’ultimo periodo del comma 1 bis esclude il cumulo giuridico nel calcolo dei punti da decurtare “nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.”
La questione controversa
Si è posto un problema interpretativo in relazione all’ambito di applicazione di tale disposizione. Essa appunto ripristina il cumulo materiale per quelle violazioni per le quali è prevista la sospensione o la revoca della patente. La formulazione letterale “nei casi in cui è prevista” lascia in dubbio se l’eccezione del cumulo materiale operi solo quando nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, e questa debba essere effettivamente applicata, oppure se vi rientrino anche i casi in cui la sospensione della patente sia prevista astrattamente dalla legge per il solo caso di recidiva della violazione.
Privilegiando un’interpretazione letterale infatti si dovrebbe ritenere che l’astratta previsione della sospensione in relazione a quella violazione, comporti l’applicazione del cumulo materiale. Viceversa deve giungersi a conclusione contraria se si privilegi l’interpretazione teleologica della norma. Seguendo questa via interpretativa infatti dovrebbe ritenersi che il legislatore abbia voluto prevedere una eccezione al regime più benevolo per il trasgressore del cumulo giuridico, solo in quei casi in cui la deroga sia giustificata dalla gravità della violazione effettivamente commessa (tale appunto da comportare nel caso concreto anche l’applicazione della sanzione accessoria).
L’interpretazione del Ministero fornita con Circolare n. 300/A/341/14/109/55 del 15 gennaio 2014
Il Ministero dell’Interno approda a quest’ultima conclusione, precisando che se la norma prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente come conseguenza alla recidiva della violazione, il cumulo giuridico può essere escluso solo se effettivamente il trasgressore versi in ipotesi di recidiva. Viceversa, se il trasgressore sia alla prima violazione, non si applicherà la deroga al cumulo giuridico in quanto non ricorrono i presupposti per l’applicazione della sanzione accessoria.
Osservazioni
L’interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno appare condivisibile, perchè più aderente al significato della norma che appunto intende limitare il beneficio del cumulo giuridico solo nei casi di violazioni di effettiva maggiore gravità. Inoltre, proprio in quanto il cumulo giuridico costituisce principio generale, mentre il cumulo materiale è l’eccezione che deve essere prevista espressamente dalla legge, appare giusta un’interpretazione restrittiva delle deroghe
Il percorso argomentativo seguito dal Ministero nel formulare la conclusione ora esposta fà riferimento analogico all’interpretazione già fornita in merito all’art. 202 comma 1 C.D.S. Quest’ultimo articolo, con la recente modifica introdotta dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 ha previsto la possibilità per il trasgressore di pagare la sanzione entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione, ottenendo così la riduzione del 30% dell’importo della stessa; tuttavia ha fissato anche un’eccezione al predetto beneficio, infatti “ la riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’art. 210 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida”.
Anche in questo caso il tenore letterale della norma (“...alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria....”) farebbe propendere per l’applicazione dell’eccezione a tutti i casi in cui la violazione configuri astrattamente l’applicazione di una sanzione accessoria. Si poneva anche in relazione a tale norma il dubbio relativo ai casi in cui la sanzione accessoria conseguisse solo in caso di recidiva della violazione. Sul punto il Ministero dell’Interno con la circolare del 16.09.2013 n. 200/A/7065/13/101/20/21/1 aveva raggiunto la stessa conclusione, ovvero che “il beneficio del pagamento scontato (nel caso in esame invece, il beneficio del cumulo giuridico con il limite di decurtazione massimo di 15 punti) deve essere riconosciuto anche in caso di violazione che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida solo in caso di recidiva. In tali casi, alla prima violazione deve essere senza dubbio riconosciuto il beneficio, mentre, in caso di recidiva, il beneficio può essere escluso solo se l’operatore che accerta la violazione, al momento della redazione del verbale è a conoscenza dell’esistenza di un’altra violazione, già definita, che può dar luogo all’applicazione della sospensione della patente.”
Per concludere appare interessante ricordare un ulteriore criterio interpretativo richiamato da quest’ultima circolare e che, pur non essendo ripetuto nella circolare in commento, potrà essere analogicamente richiamato per i casi da essa contemplati, ovvero il principio secondo cui “In ogni caso di dubbio circa l’esistenza dei presupposti della recidiva l’utente deve essere ammesso comunque al beneficio”. Riguardo la questione in esame dunque possiamo concludere che in caso di dubbio dovrà correttamente privilegiarsi l’applicazione del principio generale del cumulo giuridico.
Fonte: altalex.it
La norma ed il principio generale del cumulo giuridico
L’art. 126 bis del Codice della Strada prevede al comma 1 bis che “Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di 15 punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.”
Il disposto della richiamata norma risponde al principio generale del divieto di cumulo materiale delle sanzioni in caso di concorso formale fra le stesse. Tale principio è stabilito dall’art. 8, Legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di sanzioni amministrative, laddove si prevede che in caso di concorso formale di violazioni (ovvero violazioni della stessa, o di diverse disposizioni di legge commesse con una sola azione od omissione) nonchè in caso di violazione in continuazione (ovvero violazioni commesse con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso) le sanzioni previste per ciascuna violazione non si sommano fra loro (cumulo materiale), ma si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo (c.d. cumulo giuridico). Si tratta di una disposizione recepita dall’ordinamento penalistico ed introdotta in maniera innovativa dalla Legge 689/1981 anche in materia di sanzioni amministrative, mentre in passato il criterio generale in materia era costituito appunto dall’istituto più sfavorevole per il trasgressore, quella del cumulo materiale di sanzioni.
L’eccezione. Cumulo materiale nei casi di sospensione o revoca della patente
Il principio in questione, per espressa riserva dell’art. 8, L. 689/81 (“Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”) trova eccezione in tutti i casi in cui la legge preveda diversamente, e la norma di cui al comma 1 bis dell’art. 126 bis, Codice della Strada prevede proprio una di quelle eccezioni contemplate dall’art. 8.
Invero, l’ultimo periodo del comma 1 bis esclude il cumulo giuridico nel calcolo dei punti da decurtare “nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.”
La questione controversa
Si è posto un problema interpretativo in relazione all’ambito di applicazione di tale disposizione. Essa appunto ripristina il cumulo materiale per quelle violazioni per le quali è prevista la sospensione o la revoca della patente. La formulazione letterale “nei casi in cui è prevista” lascia in dubbio se l’eccezione del cumulo materiale operi solo quando nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, e questa debba essere effettivamente applicata, oppure se vi rientrino anche i casi in cui la sospensione della patente sia prevista astrattamente dalla legge per il solo caso di recidiva della violazione.
Privilegiando un’interpretazione letterale infatti si dovrebbe ritenere che l’astratta previsione della sospensione in relazione a quella violazione, comporti l’applicazione del cumulo materiale. Viceversa deve giungersi a conclusione contraria se si privilegi l’interpretazione teleologica della norma. Seguendo questa via interpretativa infatti dovrebbe ritenersi che il legislatore abbia voluto prevedere una eccezione al regime più benevolo per il trasgressore del cumulo giuridico, solo in quei casi in cui la deroga sia giustificata dalla gravità della violazione effettivamente commessa (tale appunto da comportare nel caso concreto anche l’applicazione della sanzione accessoria).
L’interpretazione del Ministero fornita con Circolare n. 300/A/341/14/109/55 del 15 gennaio 2014
Il Ministero dell’Interno approda a quest’ultima conclusione, precisando che se la norma prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente come conseguenza alla recidiva della violazione, il cumulo giuridico può essere escluso solo se effettivamente il trasgressore versi in ipotesi di recidiva. Viceversa, se il trasgressore sia alla prima violazione, non si applicherà la deroga al cumulo giuridico in quanto non ricorrono i presupposti per l’applicazione della sanzione accessoria.
Osservazioni
L’interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno appare condivisibile, perchè più aderente al significato della norma che appunto intende limitare il beneficio del cumulo giuridico solo nei casi di violazioni di effettiva maggiore gravità. Inoltre, proprio in quanto il cumulo giuridico costituisce principio generale, mentre il cumulo materiale è l’eccezione che deve essere prevista espressamente dalla legge, appare giusta un’interpretazione restrittiva delle deroghe
Il percorso argomentativo seguito dal Ministero nel formulare la conclusione ora esposta fà riferimento analogico all’interpretazione già fornita in merito all’art. 202 comma 1 C.D.S. Quest’ultimo articolo, con la recente modifica introdotta dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 ha previsto la possibilità per il trasgressore di pagare la sanzione entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione, ottenendo così la riduzione del 30% dell’importo della stessa; tuttavia ha fissato anche un’eccezione al predetto beneficio, infatti “ la riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’art. 210 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida”.
Anche in questo caso il tenore letterale della norma (“...alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria....”) farebbe propendere per l’applicazione dell’eccezione a tutti i casi in cui la violazione configuri astrattamente l’applicazione di una sanzione accessoria. Si poneva anche in relazione a tale norma il dubbio relativo ai casi in cui la sanzione accessoria conseguisse solo in caso di recidiva della violazione. Sul punto il Ministero dell’Interno con la circolare del 16.09.2013 n. 200/A/7065/13/101/20/21/1 aveva raggiunto la stessa conclusione, ovvero che “il beneficio del pagamento scontato (nel caso in esame invece, il beneficio del cumulo giuridico con il limite di decurtazione massimo di 15 punti) deve essere riconosciuto anche in caso di violazione che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida solo in caso di recidiva. In tali casi, alla prima violazione deve essere senza dubbio riconosciuto il beneficio, mentre, in caso di recidiva, il beneficio può essere escluso solo se l’operatore che accerta la violazione, al momento della redazione del verbale è a conoscenza dell’esistenza di un’altra violazione, già definita, che può dar luogo all’applicazione della sospensione della patente.”
Per concludere appare interessante ricordare un ulteriore criterio interpretativo richiamato da quest’ultima circolare e che, pur non essendo ripetuto nella circolare in commento, potrà essere analogicamente richiamato per i casi da essa contemplati, ovvero il principio secondo cui “In ogni caso di dubbio circa l’esistenza dei presupposti della recidiva l’utente deve essere ammesso comunque al beneficio”. Riguardo la questione in esame dunque possiamo concludere che in caso di dubbio dovrà correttamente privilegiarsi l’applicazione del principio generale del cumulo giuridico.
Fonte: altalex.it