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Visualizza Versione Completa : Cassazione civile , sez. VI - 2, ordinanza 18.02.2014 n° 3853



Avv. G. Lore
10-03-2014, 09:02
Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha avuto occasione di occuparsi del dispositivo denominato Hermes Plus III. Dispositivo che sarebbe in grado di localizzare gli autovelox presenti lungo il percorso di marcia dell'automobilista.

A fronte di tali potenzialità, l'amministrazione aveva irrogato una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 45, comma 9, del codice della strada.

Infatti, tale disposizione prevede che “Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.366. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”.

Il privato aveva dunque impugnato la sanzione amministrativa, risultando soccombente sia in primo che in secondo grado.

A seguito del ricorso per cassazione, l'esito del giudizio risultava però diverso.

Infatti, i giudici della Corte di Cassazione hanno verificato come la decisione del giudice di merito fosse fondata su una serie di argomentazioni che non erano state adeguatamente motivate.

Il tema, in particolare, riguardava il contrasto fra le parti nella ricostruzione dei fatti: secondo l'amministrazione, infatti, l'apparecchio in questione sarebbe in grado di localizzare gli autovelox effettivamente in funzione lungo il tragitto; secondo il ricorrente, invece, l'apparecchio, in modo analogo ad altri navigatori, sarebbe in grado di segnalare soltanto la presenza di una possibile postazione fissa di autovelox, senza essere in grado di definire se l'autovelox sia o meno in funzione.

Nel corso del giudizio di primo grado sarebbe stata svolta una consulenza d'ufficio volta a fornire una corretta ricostruzione tecnica delle effettive potenzialità dell'apparecchio.

Tuttavia, ha rilevato la Corte di Cassazione che nella sentenza emanata il giudice di merito non aveva dato esaustivamente conto delle ragioni in forza delle quali dovrebbe ritenersi provato che l'apparecchio in questione abbia caratteristiche tecniche tali da conferirgli potenzialità contrarie a quelle consentite dal codice della strada.

Sulla base di tale argomentazione, la Corte ha dunque cassato la pronuncia, rinviando la causa al giudice d'appello in modo che esso possa rimediare al vizio di insufficiente motivazione, essendo necessaria, ai fini del decidere, una dettagliata e puntuale descrizione dell'apparecchiatura in questione.