Visualizza Versione Completa : ricorso perso, multa pagata, ora Equitalia. Aiuto!!!!
Salve, dopo aver purtoppo perso il ricorso al giudice di pace ho provveduto a pagare la multa nell'importo orginario (misura ridotta €155+spese), come da voi suggerito.
Ora mi vedo notificare una cartella Equitalia per un importo pari alla metà del massimo + altri oneri.
E' evidente che il mio pagamento non è stato registrato dal Comune, ma il mio dubbio è un altro. Nel vostro ricorso era specificato, come richiesta in subordine: "nella denegata ipotesi di rigetto, confermare l’applicazione della sanzione nel suo originario importo, nella misura del minimo edittale".
Nella sentenza il giudice ha concluso con la formula:
"... Conseguentemente va rigettato il ricorso in opposizione a verbale XXX proposto dall'istante, confermandosi il provvedimento impugnato. Sussistono giusti motivi data la natura e l'entità del giudizio per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
PQM
Il GdP, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da XXX, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta il ricorso e per l'effetto convalida il verbale XXX;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio
"
Come mi devo comportare? Ho speranze con un nuovo ricorso al GdP (quello di residenza, stavolta, immagino) di annullare del tutto la cartella o devo solo provare a scalare quanto già pagato?
Avv. G. Lore
09-03-2014, 23:09
Ma chi Le ha detto di pagare la sanzione originaria?
Ticket ID #49767
"Egr. Sig. xxx,
riteniamo sia preferibile pagare al più presto la sanzione, prevenendo ulteriori aggravi che potrebbero discendere anche da un fermo amministrativo. La convalida riguarda anche l'importo della sanzione che sarà quindi da considrarsi invariato."
Avv. G. Lore
10-03-2014, 10:11
mmmm...non vorrei entrare nel merito di una risposta non data da me ... ma in assenza di una specificazione in sentenza dell'importo e qualora l'efficacia del verbale non fosse stata sospesa dal Giudice, la sanzione è raddoppiata.
Ora, il termine "convalida" può comunque far ingenerare dubbi, quindi prima di pagare il 50% residuo faccia presente questa cosa e veda che Le rispondono
nivola1969
09-07-2014, 15:29
Buon pomeriggio a tutti.
"Riporto in vita" questo topic per chiedere un chiarimento in merito alla questione del pagamento a seguito di un ricorso rigettato da GdP.
Premesso che con l'ultimo post l'Avv, Lorè è stato chiaro, come ci si dovrebbe comportare praticamente, quando in sentenza viene specificato solamente che il ricorso è rigettato e le spese compensate?
Bisogna comunque chiedere alla controparte (vedi Prefettura) come poter adempiere?
Non solo, ma anche la formula "conferma il verbale impugnato" non potrebbe intendersi come una sorta di "scongelamento" del verbale (mi si passi l'espressione) che riprenderebbe a far decorrere i suoi effetti dal momento in cui il GdP ha emesso la sentenza quand'anche nel ricorso medesimo era stata chiesta la sospensione ed il Giudice nulla ha disposto in merito alla richiesta "accondiscendendo" (mi si passi anche questa espressione) a che questa sospensione, implicitamente, sia avvenuta e comunque, sempre nel ricorso, era stata inserita la richiesta, in caso di rigetto, di conferma della sanzione nel minimo edittale?
Chiedo scusa per il pensiero alquanto arzigogolato ;)
nivola1969
09-07-2014, 15:32
Infine, i Giudici, non potrebbero indicare in sentenza l'importo da pagare (se nel minimo edittale o no) in modo da non far insorgere problematiche successive alla sentenza? Non credo sia uno "sforzo" eccessivo. Mah...
Infatti, a tal proposito, è lo stesso articolo 204 bis del Cds (al punto 11) che stabilisce che in caso di rigetto del ricorso è il Giudice stesso che determina l'importo della sanzione (compresa tra il minimo ed il massimo edittale).
Avv. G. Lore
10-07-2014, 09:07
E' il debitore che deve attivarsi per il pagamento, eventualmente contattando il creditore e chiedere le modalità.
La conferma del verbale, in difetto di sospensione preventiva e indicazione della sanzione da pagare, ahimè determina il raddoppio della sanzione, come purtroppo già considerato
nivola1969
15-07-2014, 15:27
E' il debitore che deve attivarsi per il pagamento, eventualmente contattando il creditore e chiedere le modalità.
La conferma del verbale, in difetto di sospensione preventiva e indicazione della sanzione da pagare, ahimè determina il raddoppio della sanzione, come purtroppo già considerato
Buon pomeriggio, Avvocato.
In base alla Sua esperienza, il debitore che prende contatto telefonico con il creditore (Prefettura/o altro Ente) senza che vi sia una forma scritta di tale "contatto", si è attivato correttamente o no?
Nello specifico la Prefettura riferisce di attendere la propria richiesta a seguito di un ricorso rigettato dl Giudice di Pace.
Avv. G. Lore
15-07-2014, 15:41
non ho capito cosa riferisce la Prefettura
nivola1969
15-07-2014, 22:39
non ho capito cosa riferisce la Prefettura
La Prefettura, nello specifico, comunica (verbalmente al telefono) di attendere la propria comunicazione su come adempiere al pagamento mediante modello F23.
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