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Visualizza Versione Completa : Ricorso avverso ordinanza ingiunzione Roma



MulteAssurde
09-02-2014, 16:08
Salve,
ho impugnato dinanzi al prefetto una multa per invasione corsia preferenziale rilevata con sirio ves 1.
Il prefetto ha rigettato. A breve (una settimana) scade il termine per il ricorso al gdp e sono piuttosto indecisa.
L'ordinanza è del tipo:
"VISTI gli atti prodotti dall’ufficio a cui appartiene l’organo accertatore;
ESAMINATO il ricorso dell’interessato e proceduto alla relativa istruttoria, ai sensi dell’art. 203 e dell’art. 204 del codice
della strada, D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;
CONSIDERATO che i motivi di ricorso non sono sorretti da utili elementi probatori atti a rendere verificabili le ragioni
addotte e che, conseguentemente, rendono lo stesso ricorso infondato per inadempimento dell’onere probatorio;
RILEVATO, per converso, che le controdeduzioni alle eccezioni argomentate nel ricorso confermano, con puntualità, gli
elementi di fatto e di diritto che hanno formato oggetto dell’accertamento di violazione e che esauriscono tutti gli aspetti di
rilievo dedotti nel presente ricorso;
RITENUTO che, conformemente a consolidata giurisprudenza (ex plurimis: Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 1114 del
21/10/1978; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 195 del 28/3/1992), il rinvio ad altro atto, ai fini della decisione del ricorso,
non inficia la legittimità del provvedimento purché siano conoscibili le ragioni sulle quali la medesima decisione si fonda e che,
più in generale, l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi può ritenersi sufficientemente assolto se sia dato ricavare,
anche per rinvio ad altri atti, la ricostruzione dell’iter logico seguito dall’autorità emanante (Consiglio di Stato, sez. III, par. n.
1755 del 26/11/2002; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 1023 del 7/12/1992);
ATTESO che, alla luce del rapporto controdeduttivo predisposto dall’organo accertatore, al quale questa autorità rinvia
facendolo proprio in punto di fatto e di diritto, il ricorso è infondato;"

Vorrei sapere come è orientato oggi il GDP di Roma. Accolgono il ricorso basato sul difetto di motivazione (in virtù di quanto sopra riportato) per mero rimando etc...?
Inoltre, nel ricorso al gdp posso riproporre nuovamente i motivi di merito relativi al verbale sottostante impugnato dinanzi al prefetto?
Grazie

Ricorsi.net
09-02-2014, 17:03
Salve,
ho impugnato dinanzi al prefetto una multa per invasione corsia preferenziale rilevata con sirio ves 1.
Il prefetto ha rigettato. A breve (una settimana) scade il termine per il ricorso al gdp e sono piuttosto indecisa.
L'ordinanza è del tipo:
"VISTI gli atti prodotti dall’ufficio a cui appartiene l’organo accertatore;
ESAMINATO il ricorso dell’interessato e proceduto alla relativa istruttoria, ai sensi dell’art. 203 e dell’art. 204 del codice
della strada, D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;
CONSIDERATO che i motivi di ricorso non sono sorretti da utili elementi probatori atti a rendere verificabili le ragioni
addotte e che, conseguentemente, rendono lo stesso ricorso infondato per inadempimento dell’onere probatorio;
RILEVATO, per converso, che le controdeduzioni alle eccezioni argomentate nel ricorso confermano, con puntualità, gli
elementi di fatto e di diritto che hanno formato oggetto dell’accertamento di violazione e che esauriscono tutti gli aspetti di
rilievo dedotti nel presente ricorso;
RITENUTO che, conformemente a consolidata giurisprudenza (ex plurimis: Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 1114 del
21/10/1978; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 195 del 28/3/1992), il rinvio ad altro atto, ai fini della decisione del ricorso,
non inficia la legittimità del provvedimento purché siano conoscibili le ragioni sulle quali la medesima decisione si fonda e che,
più in generale, l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi può ritenersi sufficientemente assolto se sia dato ricavare,
anche per rinvio ad altri atti, la ricostruzione dell’iter logico seguito dall’autorità emanante (Consiglio di Stato, sez. III, par. n.
1755 del 26/11/2002; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 1023 del 7/12/1992);
ATTESO che, alla luce del rapporto controdeduttivo predisposto dall’organo accertatore, al quale questa autorità rinvia
facendolo proprio in punto di fatto e di diritto, il ricorso è infondato;"




Dovremmo esaminare la documentazione. Non basta che ce ne trascriva il testo.
Se desideri una consulenza gratuita e non vincolante puoi trasmetterla a info@ricorsi.net




Vorrei sapere come è orientato oggi il GDP di Roma. Accolgono il ricorso basato sul difetto di motivazione (in virtù di quanto sopra riportato) per mero rimando etc...?
Inoltre, nel ricorso al gdp posso riproporre nuovamente i motivi di merito relativi al verbale sottostante impugnato dinanzi al prefetto?
Grazie



Nessuno può azzardare ipotesi circa gli esiti.

Avv. G. Lore
10-02-2014, 13:25
Si tenga ulteriormente presente la sentenza delle SS. UU. della Corte di Cassazione n. 1786/2010 che ha dichiarato che l'ordinanza del Prefetto non ha obbligo di motivazione (....) atteso che il cittadino può adire il Giudice di Pace e rinnovare in quella sede i motivi di opposizione