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Visualizza Versione Completa : Accertamento con prelievo del sangue



raff1212
03-02-2014, 15:44
Buongiorno a tutti, ieri mattina sono stato fermato per aver commesso infrazione (passaggio con semaforo scattato rosso), dopodichè i carabinieri mi hanno fatto salire sulla loro auto , e mi hanno portato al pronto soccorso, dove sono stato sottoposto a prelievo del sangue.
Preciso che in precedenza non mi è stato fatto l'esame con l'etilometro, e nemmeno con il pretest. Inoltre preciso che non ero assolutamente coinvoilto in sinistri, tanto è vero che ho accostato a destra su loro segnalazione.
Nel frattempo mi sono documentato e mi sembra di aver capito che il prelievo del sangue, ( con o senza consenso ) è previsto solo in caso di sinistri, per i quali il conducente viene ricoverato in ospedale per le relative cure mediche. Quindi vi chiedo : è possibile che i carabinieri non avessero presente questa cosa ?
Inoltre mi chiedevo: ora l'iter cosa prevede ? Il laboratorio di analisi , una volta eseguiti gli esami, invierà i risultati in prefettura ? Ma non c'è un verbale che notifichi un incidente in quanto non c'è stato alcun incidente.... Quindi potrebbero "respingere" direttamente loro ?

Grazie a tutti per l'attenzione e le eventuali risposte

l84
03-02-2014, 20:07
Ciao Raff. La legittimità dell'esame dipende dall'aver dato o meno il consenso. Anche al di fuori dei normali protocolli sanitari un esame ematologico può essere effettuato, previo consenso dell'interessato, per acquisire prove della commissione di un reato.
Quel che può fare la differenza è se gli agenti ti hanno informato, prima di effettuare il prelievo, della possibilità di farti assistere da un legale;
più di una sentenza di assoluzione è stata emessa per il fatto che di questa facoltà l'interessato è stato informato solo dopo aver eseguito il test, quindi se non presentavi evidenti sintomi che potessero indurre gli agenti a presumere che tu fossi in stato di alterazione psicofisica puoi prendere in considerazione di far leva su questo fattore.

puntidisutura
04-02-2014, 00:27
Aggiungo Guida in stato di ebbrezza, niente consenso se il prelievo ematico è fatto dal pronto soccorso (http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2012/07/guida-in-stato-di-ebbrezza-niente-consenso-se-il-prelievo-ematico-e-fatto-dal-pronto-soccorso.html)
e

Ritiro patente alcol: polizia, etilometro a bordo o test non valido - Dalla parte di chi guida (http://dallapartedichiguida.blogosfere.it/2012/06/ritiro-patente-alcol-senza-etilometro-sulla-volante-test-non-valido.html)

Oltretutto è da verificare che la distanza dal punto in cui eri all'ospedale non sia notevole e quindi passibile per limitazione delle tue libertà di "movimento" , movimento virgolettato in quanto inteso non come movimento fisico ( spero tu abbia capito ma specifico che non fa mai male :) )

raff1212
04-02-2014, 11:07
Ciao e grazie ad entrambi per la risposta.

L84 : sono certo che il mio tasso alcolemico risulterà piuttosto elevato , credo di essere certamente in terza fascia.
Al momento del fermo ho cercato di stare calmo e di assecondare le loro richieste, ma temo che l'alterazione psicofisica fosse comunque piuttosto evidente ( camminata barcollante, parole sconnesse , difficoltà nel trovare i documenti...)
Ad ogni modo, non sono stato informato della possibilità di farmi assistere da un legale ( e se, in caso di ricorso, loro asserissero il contrario ? ) e nemmeno del consenso a farmi fare il prelievo. Mi è stato detto di salire in auto e io ho eseguito.
Terminato il prelievo al pronto soccorso, mi sono state fatte firmare delle carte dal personale ospedaliero che io non ho letto , e di cui non mi è stata rilasciata copia.
Il solo documento che mi è stato rilasciato è la copia del verbale per attraversamento con semaforo rosso.
A tuo modo di vedere, posso pensare di poter ricorrere secondo quanto da te ipotizzato ?

Scusami se mi permetto di chiedere nuovamente in merito al consenso, avrai certamente un'esperienza e una competenza ben più solide delle mie.
Ma cito dall ' art. 186 :

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi NON INVASIVI o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure DETERMINATI DAL REGOLAMENTO.
(a quanto mi risulta il regolamento prevede l'uso esclusivo dell'etilometro )

Mentre invece :
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.

Per quanto sopra a mio avviso , il prelievo è consetito solo in caso di sinistri... Tu sei a conoscenza di ulteriori norme che invece come dicevi , ammettono il prelievo anche in caso di consenso, all'infuori dalla presenza di incidente ?

Scusami ancora per la mia insistenza, e grazie per una tua eventuale e preziosa risposta.


x Puntidisutura: purtroppo l'ospedale distava solo circa 500 mt e non credo che questo possa essere il caso da te ipotizzato. E' corretto ?
In merito al link relativo al prelievo, è espressamente indicato " in caso di incidente", per tanto non è il mio caso...


Vi ringrazio nuovamente per le gentili risposte

raff1212
04-02-2014, 11:43
Perdonatemi, a sostegno della mia tesi ( almeno per quanto ne ho capito io, riporto quanto sotto.
A me sembra di aver capito che sempre e solo nel caso di incidente, il prelievo è consentito qualora il conducente necessiti di cure mediche. In questo caso il conducente se rifiuta, incorrerà nel max della pena.
Se invece, sempre a seguito di un incidente, dove però il conducente non necessiti di cure, nel caso in cui gli organi di Polizia richiedano il prelievo, è possibile rifiutare senza incorrere nella sanzione. E se non si rifiuta, il prelievo , è scritto, potrebbe comunque non valere come esame di accertamento del tasso alcolemico.

Il mio caso , a maggior ragione, non essendoci stato alcun incidente , a me pare che , anche in caso di un mio consenso ( potrebbe essere stato uno dei fogli firmati ) non dovrebbe avere valore.

Mi scuso per la mia insistenza che è solo volta a capire... Grazie


“Si tratta si una questione molto delicata: quella dell’accertamento ematico utilizzabile per la dimostrazione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool. Merita, allora, di essere ricostruita la disciplina di riferimento, non sempre applicata in modo coerente. E’ pacifico che è legittimo acquisire e utilizzare il certificato medico relativo all’accertato tasso di alcool nel sangue dell’interessato, se e qualora l’analisi del sangue sia stata effettuata dal personale ospedaliero, non a richiesta specifica degli agenti di polizia stradale, ma unicamente per motivi clinici e a scopo curativo delle lesioni riportate dal predetto nell’incidente stradale in cui questi sia stato coinvolto (cfr., tra le tante, sezione VI^, 17 luglio 2012, Massucco). Infatti, qualora il prelievo ematico venga effettuato con scopi sanitari e terapeutici (in occasione del ricovero a seguito di un incidente stradale), il problema di consenso (informato) riguarda il trattamento sanitario in sé, e non certo la circostanza che il prelievo venga utilizzato per la rilevazione del tasso alcoolemico. Con la conseguenza che, nel caso di ricovero ospedaliero a seguito di incidente stradale, l’eventuale “dissenso” informato dell’interessato a sottoporsi al prelievo ematico previsto nel protocollo delle cure – legittimo con riferimento all’esercizio del diritto a non farsi sottoporre a un determinato trattamento sanitario farebbe scattare l’ipotesi del rifiuto sanzionato penalmente ex art. 186, comma 7, del codice stradale, espressamente estesa proprio al caso, previsto dal precedente comma 5, del “conducente coinvolto in incidente stradale e sottoposte a cure mediche”. E’ evidente che, a tal fine, il soggetto deve essere “informato” del fatto che il mancato consenso a un accertamento anche richiesto dall’organo di polizia per fini processuali determinerà la responsabilità per il reato di “rifiuto”. Diversa soluzione, invece, deve adottarsi nel caso in cui, dopo l’incidente, il conducente è portato in ospedale, pur non necessitando di cure mediche, ma solo ai fini dell’accertamento del tasso alcoolemico: in tale evenienza, sembra corretto sostenere che il prelievo ematico, non previsto dal protocollo curativo ma sollecitato esclusivamente dall’organi di polizia per fini processuali, se effettuato in assenza del consenso, sarebbe illegittimo e processualmente inutilizzabile (a seguito della sentenza della corte costituzionale del 9 luglio 1996 n. 238). In questo caso, non solo l’interessato potrebbe rifiutare il prelievo ematico, ma tale rifiuto non potrebbe essere sanzionato penalmente: così depone del resto dall’inequivoca formulazione dell’articolo 186, comma 7, secondo cui l’esame ematico può essere svolto, ovviamente in ambiente ospedaliero, non ad libitum, ma solo nell’ipotesi indicata nel comma 5 dell’articolo 186 (conducente coinvolto in incidente stradale e ricoverato per essere sottoposto in ospedale alle cure mediche). In tutte le altre situazioni, quindi, non solo il risultato del prelievo “non consentito” non potrebbe valere per fondare la responsabilità per la contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcool, ma l’eventuale rifiuto al prelievo ematico non sarebbe neppure direttamente utilizzabile per farne discendere la responsabilità a titolo di rifiuto ex art. 186, comma 7. Il rifiuto al prelievo (legittimo rispetto all’esecuzione della prestazione sanitaria) risulterebbe sanzionabile ex art. 186, comma 7, del codice della strada solo laddove la richiesta dell’organo di polizia di effettuarlo trovi una giustificazione nel comma 5 dello stesso articolo 186, ossia allorquando il conducente sia sottoposto in ambiente ospedaliero a cure mediche a prescindere (secondo quanto qui osservato dalla Corte di cassazione) dalla circostanza che il prelievo rientri comunque nel protocollo degli accertamenti sanitari: l’oggettiva condizione di affidamento della persona al personale medico per l’apprestamento delle cure è condizione sufficiente (ma anche necessaria, a nostro avviso) perché l’organo di polizia possa avanzare richiesta di accertamento del tasso alcoolemico. Se questo è il quadro normativo, lascia allora perplessi una recente decisione in cui, invece, la Cassazione (sezione IV^, 6 novembre 2012 – 11 febbraio 2013 n. 6755, Guardabascio) ha finito con il consentire, in contrasto con le indicazioni di cui al comma 5 dell’articolo 186 del codice della strada. L’applicabilità del rifiuto penalmente rilevante anche al rifiuto opposto all’accertamento ematico sollecitato dagli operatori di polizia giudiziaria solo per fini processuali, al di fuori di ogni esigenza terapeutica, nei confronti cioè di un conducente che i sanitari non abbiano ritenuto necessario sottoporre a cure mediche”.

(Massima della Sentenza e commento pubblicati su “Guida al diritto” n. 19 del 4 maggio 2013 pagg. 85 e ss.).

l84
04-02-2014, 12:54
Il comma 3 si riferisce al pretest in sostanza. Dice che può essere fatto per giustificare un eventuale alcoltest. Il comma 4 dice che se il pretest è positivo o il conducente ha fatto un incidente gli agenti possono fare l'alcoltest. Questo può anche essere fatto "quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool", situazione che potrebbe essere la tua.
Nella tua altra citazione il tema della validità dell'esame ematico è legato al consenso; se fai un incidente e necessiti di cure gli esami sono validi per provare il reato anche senza aver dato il consenso al prelievo a fini giudiziari, poiché tali esami sono riconducibili al protocollo medico di pronto soccorso ( sapere se il ricoverato ha bevuto al fine di interpretare eventuali sintomi o per evitare interazioni con eventuali farmaci da somministrarsi). In tal caso il rifiuto a sottoporsi a tali esami è argomento valido alla violazione del comma 7.
Il caso in cui il prelievo sia richiesto anche senza motivi clinici e non vi sia a tal fine il consenso può portare a condanna per violazione del comma 7 (...consentire l’applicabilità del rifiuto penalmente rilevante anche al rifiuto opposto all’accertamento ematico sollecitato dagli operatori di polizia giudiziaria solo per fini processuali, al di fuori di ogni esigenza terapeutica...).
Quindi non si parla di non poter fare il prelievo, ma di quando il prelievo sia utilizzabile nell'ambito giudiziario.
A tal fine il fatto che non ti sia stato chiesto il consenso al prelievo fa decadere la validità di tale esame. Se hai firmato un eventuale consenso dopo il prelievo vale lo stesso discorso.
Anche il mancato avviso della possibilità di farsi assistere da un legale può essere un argomento a te favorevole, ma questo dipende molto da cosa è riportato nel verbale redatto dai carabinieri (non quello che viene rilasciato a te ma quello che viene stilato e trasmesso alla prefettura e che puoi richiedere in tale sede); se in tale documento sono riportati sintomi di ebbrezza alcolica (alito vinoso, ecc) l'attività degli agenti è riconducibile a tipo amministrativo e non giudiziario, quindi senza la necessità della presenza di un legale (in linea più generale senza l'obbligo di informare della facoltà di essere assistiti da un legale).
Non disperare comunque, spesso una buona argomentazione da parte del difensore fa si che il giudice accolga le richieste di proscioglimento anche se le condizioni non sono del tutto favorevoli e i presupposti non sono perfettamente compatibili con le richieste avanzate dalla difesa.
Ora la patente ce l'hai vero?

raff1212
04-02-2014, 14:23
Nella tua altra citazione il tema della validità dell'esame ematico è legato al consenso; se fai un incidente e necessiti di cure gli esami sono validi per provare il reato anche senza aver dato il consenso al prelievo a fini giudiziari, poiché tali esami sono riconducibili al protocollo medico di pronto soccorso ( sapere se il ricoverato ha bevuto al fine di interpretare eventuali sintomi o per evitare interazioni con eventuali farmaci da somministrarsi). In tal caso il rifiuto a sottoporsi a tali esami è argomento valido alla violazione del comma 7.

Sono d'accordo , nel senso che anch'io ho capito così



Il caso in cui il prelievo sia richiesto anche senza motivi clinici

Per quanto ne ho capito , a questa ipotesi, va sempre premessa la condizione
"in caso di incidente" specificata nel comma 5 della 186.
Altrimenti , in assenza di incidente, gli accertamenti consentiti sono di tipo non invasivo.
Se la pattuglia è dotata di etilometro, chiaramente può procedere con quello.
In assenza di etilometro, se il pretest o le valutazioni della Polizia relative all'alterazione psicofisica , ipotizzano lo stato di ebbrezza, il conducente verrà accompagnato al posto di polizia più vicino , dove gli verrà effettuato l'esame con l'etilometro.
Ho capito male ?


e non vi sia a tal fine il consenso può portare a condanna per violazione del comma 7
(...consentire l’applicabilità del rifiuto penalmente rilevante anche al rifiuto opposto all’accertamento ematico sollecitato dagli operatori di polizia giudiziaria solo per fini processuali, al di fuori di ogni esigenza terapeutica...).
Quindi non si parla di non poter fare il prelievo, ma di quando il prelievo sia utilizzabile nell'ambito giudiziario.
A tal fine il fatto che non ti sia stato chiesto il consenso al prelievo fa decadere la validità di tale esame. Se hai firmato un eventuale consenso dopo il prelievo vale lo stesso discorso.
Anche il mancato avviso della possibilità di farsi assistere da un legale può essere un argomento a te favorevole, ma questo dipende molto da cosa è riportato nel verbale redatto dai carabinieri (non quello che viene rilasciato a te ma quello che viene stilato e trasmesso alla prefettura e che puoi richiedere in tale sede); se in tale documento sono riportati sintomi di ebbrezza alcolica (alito vinoso, ecc) l'attività degli agenti è riconducibile a tipo amministrativo e non giudiziario, quindi senza la necessità della presenza di un legale (in linea più generale senza l'obbligo di informare della facoltà di essere assistiti da un legale).
Non disperare comunque, spesso una buona argomentazione da parte del difensore fa si che il giudice accolga le richieste di proscioglimento anche se le condizioni non sono del tutto favorevoli e i presupposti non sono perfettamente compatibili con le richieste avanzate dalla difesa.
Ora la patente ce l'hai vero?[/QUOTE]

Ti ringrazio molto della risposta e delle informazioni e cerco di non disperare. Tra parentesi, comunque vadano le cose, ci tengo a sottolineare di provare una profonda vergogna.
Sì, la patente praticamente non mi è mai stata ritirata. Una volta effettuato il prelievo, mi è stato detto di farmi una bella camminata per smaltire, e dopo un'oretta di presentarmi in caserma dove mi avrebbero dato le chiavi dell'auto.
Dopodichè un'altra oretta a piedi e sono arrivato all'auto.
Forse anche questa procedura sarà non del tutto corretta , ma è servita eccome . :)

Grazie ancora

figaro77
04-02-2014, 21:16
ho trovato questo testo,

Diversi studi hanno indicato che consumi superiori a 50-80 grammi di etanolo al giorno (per dare un'idea della quantità, sessanta grammi d'alcool corrispondono approssimativamente ad una bottiglia di vino e a più di un litro e mezzo di birra) per almeno una settimana inducono un innalzamento dei valori di CDT.

Sono necessari 10-15 giorni di astinenza alcolica prima che la concentrazione di CDT nel sangue si dimezzi, con una normalizzazione dopo 2-4 settimane

quindi se non si ecceduto in quel modo non dovrebbe essere rilevato, giusto???

ares87
07-02-2014, 17:14
buonasera,intanto devi vedere anche se si tratta di analisi di screening ovvero che vanno confermate con test di secondo livello oppure se sono state fatte quelle specifiche di secondo livello ,perchè le prime devo essere confermate per avere valenza legale perchè sono ai fini diagnostici e possono verificarsi falsi positivi mentre le ultime hanno valore legale effettivo.Da quello quello che sò io è così informati anche su questo con l avvocato .

gino
07-02-2014, 17:29
In merito agli accertamenti ospedalieri:

Esistono due tipi di prelievi:
1) il dosaggio dell' alcolemia per motivi clinici (ad es. per capire se il soggetto è barcollante o ha difficoltà ad esprimersi correttamente perchè ha semplicemente bevuto o se invece, ad esempio, ha un emorragia cerebrale...)

2) i prelievi espressamente richiesti dalla polizia ai fini del 186 (cosa DIVERSA dal punto precedente anche perchè in termini pratici si usano altre provette specifiche): devono avvenire previo consenso dell' interessato (se è in grado di esprimerlo) e vengono effettuati e poi inviati alla Medicina Legale (sangue + urine) di riferimento che comunicherà gli esiti a chi li ha richiesti.

Se il soggetto non è in grado di esprimere il consenso (ad esempio perchè intubato) i prelievi si fanno comunque e vengono conservati presso l' istituto di medicina legale che contatterà il soggetto se e quando sarà in grado di esprimere il consenso (o di negarlo). Questi prelievi rimangono cmq a disposizione della magistratura (in caso di decesso del soggetto, ad esempio)

l84
07-02-2014, 19:25
La domanda più diretta però è questa: gli esami del sangue possono essere richiesti anche se non c'è stato un incidente? Al di la del consenso o meno. Il regolamento prevede il prelievo tra i tipi di accertamenti ammessi?
Per Ares: come si fa a sapere di che tipo di esami si tratta? I due differenti tipi di esame hanno nomi particolari riportati sulle carte rilasciate dall'ospedale o bisogna chiedere le specifiche alla struttura che ha eseguito gli esami?

ares87
07-02-2014, 21:58
ciao allora da quello che sò è che sulla carta delle analisi fatte in pronto soccorso nella maggior parte dei casi è test immunoenzimatico da confermare con test di 2 livello,ovvero col metodo gas massa o hplc ,infatti ho letto di sentenze,trovate in rete di gente che è stata assolta proprio per mancanza del test di secondo livello,basta cercare in rete...
-http://www.gazzettadiparma.it/news/parma/60338/Alcol-alla-guida--Il-prelievo.html
cmq il parere di qualche avvocato del forum non dispiacerebbe visto che stiamo passando tutti un brutto momento e avere certezze sarebbe una gran cosa ;-)

ares87
07-02-2014, 22:02
cmq per sicurezza e certezza per quanto riguarda le analisi, chiederei sempre al legale che segue la vicenda di fare richiesta delle analisi dettagliate che uno ha fatto e vengono presentate dal accusa.Non si campa di aria diceva qualcuno ...ne tantomeno di finte speranze...

raff1212
08-02-2014, 11:45
Ciao a tutti.

Come prima cosa ci tengo a ringraziarvi per la vicinanza dimotratami con i vostri pareri e suggerimenti, per il vostro interessamento: siete persone nobili, permettetemi un sorriso e un'affettuosa e sincera pacca sulle spalle:) Grazie.

Nel merito, ho letto l'articolo riportato da Ares87, dove sembrerebbe proprio che il fermato , sia stato sottoposto ad esame ematico pur senza aver provocato o comunque essere coinvolto in un incidente.
Ti ringrazio per la segnalazione relativa all'esame di "seconda fascia" diciamo, potrebbe essermi utile.
Rimango però ancora fermo alla mia prima obiezione ossia : prelievo ematico consentito solo in caso di incidenti. Pur se nel frattempo sto vagliando altre ipotesi di cui vi metterò ora a conoscenza.
Rimango fermo alla mia prima obiezione, in quanto l'articolo citato è datato 2011, e si rifereisce ad episodio avvenuto 2 anni prima, per tanto non conosco all'epoca quanto affermava la 186, mentre quella oggi in vigore per me è piuttosto chiara.

Le mie nuove valutazioni , e le mie nuove domande invece , fanno riferimento alla 187.
Anzitutto mi scuso per aver omesso che al pronto soccorso, mi è stato fatto anche il prelievo dell'urina. Perdonatemi, ma poichè non ho mai fatto uso di droghe in tutta la mia vita , mi sono interessato subito all'ebbrezza, mentre magari , se avessi fatto presente la cosa nel forum, qualcuno più sveglio di me...

Da quel che ho capito , rilevando gli stessi sintomi, o comunque simili, previsti per la 186 , si può anche "far valere" la 187

Bene a tal proposito riporto 2 citazioni della 187

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibileeffettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliariodelle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti disottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cuiall'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighiprevisti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutturesanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di poliziastradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o pressoquelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievodi campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degliesami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti opsicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso diincidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e disoccorso»

Domanda quali sono questi liquidi biologici?
A tal proposito ho letto che le disposizioni sono date dal Protocollo Operativo Droga del Ministero della Salute.
Se cercate in rete ,troverete anche il Protocollo Operativo Alcol che immediatamente però, si rifà solo a casi in cui sia avvenuto un incidente.
Entrambi quelli che ho trovato , sono piuttosto datati (2005 mi pare) , per cui non so se siano o meno ancora validi.
Comunque le disposizioni nel protocollo Droga, prevedono urina e saliva, e previo consenso del fermato, anche il sangue.
A tal proposito, come ho sempre detto, a me non è stato richesto alcun consenso: gli agenti mi hanno gentilmente "ordinato" ed io ho eseguito.
Poi alla fine ho firmato i moduli che mi hanno detto di firmare, ma come mi ha informato L84 , questo non dovrebbe essere inteso come consenso.
Rimane oscura per me le modalità in cui verrebbe risolta la diatriba, nel caso gli agenti sostenessero il falso, ovvero che ci sia stato un mio conenso verbale, ma vorrei provare ora a passare oltre.

Domande:
"Impugnando " , scusate l'inesattezza dei termini, la 187 , gli esami sul prelievo del sangue , riguarderebbero solo l'uso di sostanze, o verterbbero anche sul tasso alcolico?

A questo punto cito , un altro passo della 187 , che parrebbe non comprendere questa seconda ipotesi, se non nel solito caso in cui sia avvenuto incidente. Cito al comma 4 della 187

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186 .

In conclusione credo che gli agenti di polizia, sappiano di poter contare su quanto dice in merito al prelievo, sia la 186 e la 187.
E quindi , sapendo che la 187 prevede anche il prelievo del sangue, previo consenso, in mancanza di etilometro , richiedono esami sia per sostanze sia per alcool. Ma questo sarebbe consentito dalla legge ?
O approfondendo la cosa, un buon avvocato sarebbe in grado di evidenziare dei vizi nella procedura?

Un ultima domanda e scusate la lungaggine:
L'accertamento solo sintomatico, può portare a stabilire uno stato di ebbrezza superiore alla prima fascia ( 0,50 - 0,80 )?
A tal proposito mi pare di aver trovato in rete, che l'accertamento sintomatico rimane uno strumento valido, ma per evidenziare solo uno stato di ebbrezza di prima fascia.

Grazie a tutti per la pazienza che mi vorrete concedere, e per le vostre eventuali preziose risposte.

puntidisutura
08-02-2014, 12:21
Un ultima domanda e scusate la lungaggine:
L'accertamento solo sintomatico, può portare a stabilire uno stato di ebbrezza superiore alla prima fascia ( 0,50 - 0,80 )?

direi di no .... qui c'è uno dei tanti casi

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 3 maggio – 27 giugno 2012, n. 25399

Per quanto riguarda l’accertamento sintomatico la sentenza ha cura di evidenziare i soli presupposti in forza dei quali, in assenza ovvero nel caso di invalidità della misurazione attraverso apparecchiatura, possa dirsi presente nel conducente del veicolo un tasso alcolemico penalmente rilevante, vale a dire superiore a 0,80 g/l. La presenza, così come verbalizzata dagli agenti accertatori secondo la loro personale valutazione, di “occhi lucidi, equilibrio precario, forte alito alcolico, comportamenti disarticolati con vistosi ondeggiamenti in avanti, continui sbalzi di umore e difficoltà di espressione verbale” non può essere considerata prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della sussistenza di un indice alcolemico superiore a 0,80 g/l, perché in assenza di parametri oggettivi univoci e significativi, essendo anche un’alcolemia inferiore a tale valore comunque sintomatica, il giudice non potrà che dare applicazione al principio di cui all’art. 533 c.p.p. – secondo il favor rei – archiviando la posizione dell’indagato o mandando assolto l’imputato poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

raff1212
08-02-2014, 12:33
Grazie mille Puntidisutura per la pronta e circostanziata risposta, che pure sostiene anche le mie ricerche.
Al momento è ancora un'ipotesi remota ( ancora non mi è stato notificato nulla) ma se dovesse finire così, altro che firma....

Una domanda se posso: vorrei inviare un messaggio privato, ma non so come fare: non so se non sono abilitato o se invece non trovo il punto per poterlo inviare...

raff1212
08-02-2014, 13:00
Sono riuscito a capire come fare per i messaggi privati. Grazie

Errata corridge
No, pardon . Credo di non essere abilitato, non mi consente msg privati...