Visualizza Versione Completa : Sospensione patente art. 186/187 c.d.s
Turchese01
30-01-2014, 17:50
Buon giorno! Complimenti innanzi tutto per il sito! Vi spiego brevemente quel che mi è successo. Il data 05/01/2014 alle h 6.00 ho avuto un incidente con un tram, il quale mi è letteralmente venuto addosso, senza ne frenare, ne rallentare. Oltretutto ha abbandonato il luogo dell'incidente ed è andato dritto proseguendo la sua corsa fino ad arrivare al capolinea. A quel punto sono tornato indietro e l'ho raggiunto. Ho cercato di capire con il conducente del tram cosa fosse successo, ma il tranviere, non curante della situazione non collaborava. Non riuscendo a trovare un "accordo" la mia fidanzata, che era con me in macchina, chiama il 113 ma il poliziotto la informa del fatto che non avrebbero potuto fare niente in quanto non c'erano feriti gravi, e le dice di chiamare la polizia locale. Purtroppo il telelfono era scarico e si è spento, e anche io mi trovavo senza cellulare. A quel punto chiedo al conducente di chiamare la polizia locale e l'ambulanza in quanto la mia fidanzata si stava sentendo male e lamentava dolori al collo. Si è letteralmente rifiutato di chiamare sia il 118 sia la locale. Un personaggio davvero strano, rideva e pretendeva di avere i nostri dati senza farmi sapere cosa ne volesse fare, nonostante io glielo abbia chiesto più volte. Ha chiamato dei suoi colleghi che sono arrivati poco dopo e che hanno chiamato l'ambulanza vedendo che la mia ragazza stava male. Intanto spiegavo loro l'accaduto. Una volta arrivata l'ambulanza decido di andare anche io con la mia ragazza, anche perché iniziavo a lamentare anche il dolori al collo e alla schiena. Arrivati in ospedale mi informano del fatto che a quel punto sarebbe uscita la locale, finalmente. Dopo ore arrivano in ospedale due agenti, e dopo un po' di tempo ricevono l'ordine da un altro agente, che si trovava sul luogo dell'incidente, di farmi effettuare gli esami del
Sangue e delle urine. Do il consenso essendo tranquillo. Avevo bevuto del vino a cena e qualche bicchierino di amaro alle 2.30 ed erano le 7 del mattino. Infatti al momento dell'incidente, mentre mi trovavo alla guida ero PERFETTAMENTE lucido e in grado di guidare naturalmente. Dopo aver fatto gli esami arriva in ospedale l'agente che aveva ordinato di farmeli fare. A quel punto dopo avermi visitato e aver messo il collare a me e alla mia ragazza ci hanno fatto andare a casa, dicendomi di andare in caserma pochi giorni dopo per dare la mia dichiarazione dell'incidente.Sono andato in caserma dunque e ho spiegato la dinamica dei fatti. Morale mi prendo la colpa, 5 punti tolti, e 150 euro di multa. Senza contare i danni all'auto che nessuno mi avrebbe risarcito. Dopo 5 giorni mi chiama l'agente che aveva seguito il caso e mi dice di andare a consegnare la patente perché me la dovevamo sospendere. Arrivo in caserma e mi dicono che sono stato risultato positivo all'alcool 0.64 e alla cocaina 34 su 1000 o 10000 (il poliziotto non ricordava la soglia). Premetto che avevo fatto un uso più che sporadico (mezza riga per intenderci, ovvero praticamente nulla) il giorno prima quando mi trovavo a casa con amici (dunque nn mi trovavo alla guida di nessun mezzo) e ci tengo a precisare che non sono un consumatore abituale!!!!!! Mi danno 1054 euro di multa per l'acool e 10 punti. Mi consegnano poi un verbale con scritto che io guidavo sotto l'effetto di sostanze stupefacienti, e mi tolgono altri 10 punti. Sul verbale, privo di multa, crocettano la medesima frase: NON È AMMESSO IL PAGAMENTO RIDOTTO O RATEIZZATO, non ricordo bene. Chiedo poi al poliziotto come sia possibile che risultasse una cosa che io non avevo fatto e il poliziotto mi rincuora dicendo che essendo così minimo ed essendo incensurato avrebbero archiviato tutto e preso in consederazione solo l'alcool. Questo lunedì mi arriva il foglio della prefettura sul quale c'è scritto che mi viene sospesa la patente per 1 anno e 3 mesi e mi avvisano che dovrò sottopormi ad altri esami. Ora, mi hanno rovinato. Innanzitutto perché io faccio l'idraulico e per lavoro necessito della patente e sopratutto è assurdo che io fossi perfettamente lucido cosciente ed in grado di guidare e mi venga tolta la patente, quando avevo bevuto del vino a cena e qualche amaro alle 2 e nella medesima sera non avevo assunto alcuna sostanza stupefaciente. La multa dell'alcool l'ho già pagata. Ma volevo sapere se e utile fare ricorso per la sostanza stupefaciente dal momento che non avevo assunto alcuna sostanza mentre mi trovavo alla guida della mia auto. Per di più volevo capire se mi devo aspettare un altra multa perché con il foglio del prefetto non c'era ma ho letto che le multe per violazione dell'art. 187 sono fino a 6000 euro e che probabilmente dovrò pagare 250 euro al giorno per un mese oppure devo andare in galera. Questa storia mi sta distruggendo, sono un bravo ragazzo di 23 anni, faccio il mio dovere e sono una persona responsabile che non ha mai avuto problemi di questo genere e non capisco perché debba subire tutto questo non avendo fatto nulla. Aspetto una vostra risposta e ringrazio anticipatamente!
Avv. G. Lore
30-01-2014, 17:56
Alla faccia del breve resoconto :)
A parte gli scherzi la vicenda, come ben capirai, è talmemnte lunga che è necessario visionare gli atti per poterTi dare un riscontro.
Se vuoi procedere in tal senso, segui le indicazioni a inizio pagina
Turchese01
30-01-2014, 18:59
Ahahahaha si mi scusi mi sono dilungato nella spiegazione! Io comunque vorrei iniziare a capire se ci sono i presupposti per poter vincere un eventuale ricorso dal momento che appunto non possono accertare che io fossi sotto l'uso di stupefacenti al momento. Dato e considerato il fatto che hanno effettuato degli esami che rilevano sostanze per un largo periodo e non al momento dell'incidente e sopratutto il referto sia del medico sia del pronto soccorso attesta che io ero lucido, cosciente e collaborante! Mi faccia sapere al più presto! La ringrazio di nuovo!
puntidisutura
30-01-2014, 21:17
Turchese quanto dici è corretto l'esame a cui sei stato sottoposto è di tipo quantitativo e non qualitativo quindi non possono determinare il momento dell'assunzione dunque se eri o meno sotto l'effetto durante la guida.
Per questa ragione molti moltissimi casi di 187 sono andati a buon fine ( diciamo che per come è strutturata la cosa paradossalmente sono quasi meglio le droghe che l'alcool) (Diversa è la questione per la CML che ti costerà ben di più)
Sul discorso da te fatto in merito all'alcool eri lucido ed in grado di guidare .. quello capita un po' a tutti ma conta poco 0,5 dice la legge e quello devi avere se sfori sfori e ti becchi quanto previsto c'è poco da girarci intorno mi spiace sembrerò cinico ma sono solo diretto , e così devi prenderla, anche perchè se no diventi matto.
Su ciò che è stato scritto in merito ai sintomi se non sei proprio perso che barcolli non rispondi ,reagisci , insulti , sei aggressivo o cose simili lo scrivono praticamente sempre ,l'han scritto anche a me che avevo 2.0
Il fatto che hai violato l'art 187 ce l'hai a verbale ? O nel foglio della prefettura ? te lo chiedo perchè non ho capito bene com'è andata la questione del 187....
Essendo che sei nel penale ,ti è stato consegnato un verbale di elezione di domicilio e nomina dell'avvocato ?
(Se si e ne conosci uno contattalo per cambiarlo con il tuo di fiducia)
In merito alla multa e l'arresto rilassati. In galera non ci vai essendo appunto arresto è quindi convertibile in pena pecuniaria diversamente ci sarebbe scritto reclusione.( questo ricordalo sempre Arresto è un conto Reclusione è un altra cosa)
Le strade sono 2 , una sono i Lavori Socialmente Utili o Pubblica Utilità che dir si voglia (LSU o LPU) facendoli dimezzi la sospensione della patente ed estingui il reato.
Verifica che non ti sia stato dato il comma 1 Bis dell'art 187 , se no i LSU non li puoi fare e oltretutto mi dispiace dirtelo ma la patente ti verrà revocata.
la seconda strada , che in caso di 1 Bis direi è l'unica per non svenarti, è giocarti la condizionale e non paghi 1 Euro se non l'avvocato
(e le visite in CML).
Poi molti legali a torto o a ragione cercano di evitare di bruciartii la condizionale . Dal mio umilissimo punto di vista è condivisibile quando le ammende e la conversione della pena produca cifre ragionevoli , paghi e sei apposto , in altri casi o sei un riccone ( non credo sia il tuo caso) o si arriva a cifre improponibili da pagare , poi non credo tu sia un delinquente quindi qualche mese di condizionale te lo puoi anche "giocare".( quello lo valuterai con l'avvocato).
Sono situazioni difficili lo so , noi siamo qui , a me il forum mi ha aiutato molto anche moralmente ...
Dai su col morale, forza e coraggio.
SpadXIII
30-01-2014, 21:29
Scusa Turchese ma la colpa dell'incidente è stata addossata a te o è stata attribuita al tram?
Per il resto mi associo a quanto ti ha già ben detto puntidisutura, in particolare nel farti forza e coraggio! ;)
Turchese01
30-01-2014, 23:24
Sul verbale del prefetto c'è scritto: visti gli art. 186 c 2 a), 187 c 1, 186/8, 119 c 4, 128, 216, 218 e 223 del N.C.d.S. Decreta è sospesa in via provvisoria e cautelare per anni 1 e mesi 3 sino all'esito della visita medica disposta con il presente provvedimento di cui mesi tre per la violazione di cui all'art. 186 c 2a) del N.C.d.S. Ed ordina al predetto di sottoporsi entro 60 g dalla data di notifica del predere provvedimento a visita di accertamento del possesso dei requisiti psicofisici presso.. Ecc..
Comunque si la colpa e stata data a me in quanto il tram ha sempre e comunque la precedenza..
puntidisutura
31-01-2014, 18:37
ai eccolo li 187 C 1
.... mmm allora muoviti immediatamente con l'avvocato per dimostrare il fatto che il test fatto , di tipo qualitativo non può determinare l'essere SOTTO L'EFFETTO nel momento in cui guidavi. Turchese è l'unica via che hai ,ed è assolutamente valida ci sono centinaia di ricorsi vinti per questo motivo. Altrimenti te lo dico , come ho gia fatto, ti aspetta la revoca della patente.
( anche te potevi farti gli affari tuoi eh ...mannaggia !!!)
Dai ti cerco e ti posto un po' di roba che potrai far vedere all'avvocato ... ah hai quello d'ufficio o uno tuo ?
La fattispecie di cui all'art. 187 CdS è costituita dal concorso necessario di due elementi quantificanti: lo stato di alterazione¸ tale da compromettere le normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida e da costituire di per sé una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, e l’avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, idonee a causare lo stato di alterazione e riscontrabili con idonee analisi di laboratori.
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE PENALE
Composta da
Dott. Tito Garribba
Dott. Carmine Pagliuca
Dott. Guglielmo Avolio
ha pronunciato la seguente
sentenza
nei confronti di S.M.
IMPUTATO
del reato p. e p. dall’art. 187 D.Lvo 285/1992 per essere stato colto alla guida di un’autovettura in stato di alterazione psico fisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti. Recidiva reiterata infraquinquennale ex art. 99 c.p. Fratto commesso in *** il 24/08/02
APPELLANTE
L’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto in comp. monocratica n. 37/05 del 10/02/2005 che lo dichiarava colpevole del reato contestatogli e per l’effetto lo condannava alla pena di mesi uno di arresto e € 400,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali. Sospensione della patente di guida per mesi uno. Udita la relazione della causa fatta in Camera di Consiglio dal Consigliere Dott. Guglielmo Avorio Sentito il Procuratore Generale dr. Stefano Diez che ha concluso chiedendo l’assoluzione dell’imputato. Sentito il difensore di fiducia avv. Elena Biaggioni anche in sostituzione dell’avv. Mario Murgo di Trento che chiede l’accoglimento dei motivi di appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 10/2/2005 il Tribunale di Rovereto condannava l’imputato alla pena di un mese di arresto ed € 400,00 di ammenda per avere guidato un’autovettura in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti. La difesa, con articolati motivi a sostegno, lamenta l’ingiustizia della decisione, avuto riguardo alle circostanze del fatto ed al contenuto della nota ordinanza n. 277/2004 della Corte Costituzionale, già chiamata a pronunciarsi sul sospetto di indeterminatezza dell’art. 187 CdS.
L’appello è fondato.
Si premette che la Corte, prendendo in considerazione la denunciata mancanza nella norma di parametri certi e riscontrabili atti ad integrare lo stato di alterazione psico-fisica (diversamente da quanto avviene con riguardo all’uso delle bevande alcoliche, rispetto alle quali invece l’art. 186 del Cds e l’art. 379 del R.E. specificano il valore di soglia oltre il quale il conducente deve essere ritenuto versare in stato di ebbrezza), dichiarando la manifesta infondatezza di detta questione, specificò che la fattispecie è costituita dal concorso necessario di due elementi quantificanti: lo stato di alterazione¸ tale da compromettere le normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida e da costituire di per sé una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, e l’avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, idonee a causare lo stato di alterazione e riscontrabili con idonee analisi di laboratori.
Aggiunge la Corte che lo stato di alterazione è obiettivamente rilevabile dagli Agenti di PG anche a mezzo dei noti indici sintomatici. Orbene, nel caso di specie è pacifico che l’imputato, sottoposto al prelievo di urina per un normale controllo, sia risultato positivo ai cannabinoidi, e che quindi avesse assunto in tempi non precisabili, anche giorni o settimane prima del controllo, sostanza stupefacente contenente detto principio attivo.
E’ altrettanto pacifico però, come dà atto anche la sentenza impugnata, che il soggetto non versava in stato di alterazione, non essendo stato rilevato dal personale operante alcun elemento cd. sintomatico o di altro genere in tal senso, al di là del citato responso strumentale.
Manca quindi radicalmente la prova della sussistenza del primo dei due suddetti elementi quantificanti della fattispecie. La decisione assolutoria è conseguente.
Viene fissato il termine di giorni 30 per il deposito della sentenza, in considerazione della relativa complessità delle questioni trattate
P.Q.M.
Visto l’art. 599 c.p.p. In riforma della sentenza impugnata assolve SM dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Fissa il termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.
Trento, 22 marzo 2006
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positività ottenuta sulle urine con le tecniche dì screening può essere indubbiamente interpretata come riscontro di pregresse assunzioni di sostanze stupefacenti, ma nulla dice sulle condizioni in cui il conducente si trovava al momento della guida. Ne consegue che, in difetto di ulteriori elementi probatori, l'imputato dev'essere assolto dal reato di cui all'art. 187 C.d.s. perchè il fatto non sussiste.
N. 5649/08 R.G.N.R.
N. 4560/08 R.G. G.I.P.
SENTENZA N. 1422/09
UDIENZA 16.06.2009
DEPOSITO 17.06.2009
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE GIP-GUP
Il Giudice Dr. Pasquale GIANNITI ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento a carico di (omissis) elett. dom. c/o lo studio del difensore avv. Chiara Rizzo - libero presente difeso di fiducia dall'Avv. Chiara Rizzo del foro di Bologna
IMPUTATO
Del reato p.p. dagli artt. 187 comma 1° e 1 bis D.Lvo 30/04/1992 n. 285 - come modificato dall'art. 5 del D.L. 3/8/2007 n. 117 convertito in legge 2/10/2007 n. 160 perchè, provocando un incidente stradale, veniva colto in stato di alterazione psicofisica determinata dall'uso di sostanze stupefacente quali cannabinoidi alla guida del veicolo targato (omissis); accertatosi tramite prelievo ematico/urinario.
Commesso/accertato in Bologna il 9 marzo 2008
Motivi delta decisione
1.- Si contesta all'imputato di aver provocato, in Bologna il 9 marzo 2008, un incidente stradale, in stato di alterazione psicofisica indotta dall'uso di sostanze stupefacenti, quali cannabinoidi, alla guida del veicolo targato (omissis) accertatosi tramite prelievo ematico/urinario.
2- Appare opportuno in via preliminare precisare quanto segue in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 187 C.d,S
La condotta sanzionata dall'art. 187 cds è la "guida in stato di alterazione psico-fìsica'' a seguito della assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
il terzo comma dell'art. 187 C.d.S. indica poi le modalità attraverso le quali si debba accertare quando una persona sia in stato di alterazione psico-fisica per aver assunto stupefacenti. La disposizione stabilisce che gli agenti operanti, quando abbiano il "ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope", procedano ad accompagnare il conducente del veicolo "presso strutture sanitarie fisse o mobili... ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate", per procedere a due attività: il prelievo di campioni di liquidi biologici e la visita medica.
Il prelievo di campioni di liquidi biologici è finalizzato all'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nell'organismo della persona fermata, individuandone tipologia ed ove possibile quantità, mentre la visita medica ha l'evidente scopo di appurare lo "stato di alterazione psico-fisica".
In definitiva: lo stato di alterazione del conducente deve essere accertato nei modi previsti dallo stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, escludendosi la possibilità di ricorrere ad elementi sintomatici esterni. Ed invero, l'accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche sia in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze, sia alla relativa visita medica.
Assumono quindi centralità, ai fini della configurazione della contravvenzione di cui all'art. 187 C.d.S. sia la presenza di un adeguato esame chimico su campioni di liquidi biologici con esito positivo, sia l'esecuzione di una visita medica che certifichi uno stato di alterazione psico-fisica riconducibile all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
3.- Nel caso di specie risulta che - a seguito dell'incidente stradale,
verificatosi in data 9 marzo 2008, ad ore 23, in via Masini, in prossimità del palo luce 482, tra l'autoveicolo Fiat Punto tg.(omissis), condotto dall'odierno imputato e due auto regolarmente in sosta; ed a seguito di successivo immediato intervento di personale della Polizia Municipale di Casalecchio - il (omissis) è stato dapprima sottoposto al test alcolemico, che dava esito negativo (cfr. annotazione in atti), e, poi, all'esame dei liquidi biologici (effettuato presso l'Ospedale Maggiore di Bologna al fine di verificare l'eventuale assunzione dì sostanze stupefacenti e/o psicotrope da parte dell'imputato).
Orbene, dal referto in atti risulta che l'esito del suddetto esame è stato positivo esclusivamente per quanto riguarda la presenza di cannabinoidi su urina e che la metodica usata è stata quella del test qualitativo.
Sennonché - premesso che l'art. 187 CDS presuppone l'attualità dell'uso - ritiene il sottoscritto magistrato che il referto dì cui sopra non rappresenta affatto prova del fatto che l'assunzione dello stupefacente sia avvenuto immediatamente prima del rilascio dei campione di urine, ben potendo la rilevata positività significare che l'assunzione era risalente nel tempo.
Al riguardo si osserva che:
a) gli esami effettuati sull'urina sono il risultato di un esame di screening. Il suddetto esame, effettuabile in tempi brevi, costituisce indubbiamente, sotto il profilo clinico, un importante rilevatore preliminare, ma, sotto il profilo medico legale, non può prescindere dalla procedura indispensabile per validarne il risultato;
b) la positività ottenuta sulle urine con le tecniche dì screening - proprio perché di per sé indicativa di una assunzione che può essere pregressa anche di molti giorni con una variabilità a seconda delle molecole assunte (il range, come è noto, va da poche ore per i derivati amfetaminici a circa 10 giorni per la cocaina e anche 20 giorni per i derivati dalla cannabis) - va confermata con analisi di conferma di il livello, con tecniche di tipo cromatografico accoppiate alla spettrometria di massa (GC-MS/LC-MS); ma nel caso di specie le suddette analisi di conferma non sono state effettuate;
c) peraltro non sono i casi di falsa positività per reazione crociata con altre sostanze;
d) non risulta che sia stata effettuata la "visita medica" prevista dall'art 187 C.d.S..
In definitiva, il risultato positivo ottenuto esclusivamente sull'urina dell'imputato può essere indubbiamente interpretato come riscontro di assunzioni pregresse più o meno recenti, ma nulla dice sulle condizioni in cui lo stesso si trovava al momento del sinistro di cui sopra
Ne consegue che, tale essendo il contesto probatorio, l'imputato deve essere assolto dell'imputazione ascrittagli con la formula più ampia,
P.Q.M.
visti gli articoli 442 e 530 c.p.p.
assolve l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Bologna il 16 giugno 2009
..... e potrei andare avanti a postarne per delle ore ... ;)
Turchese01
01-02-2014, 00:01
Grazie mille davvero! Anche io avevo letto sentenze analoghe.. Ho preso appuntamento martedi con l'avvocato! Speriamo si risolva nel migliore dei modi! Sono davvero distrutto da questa cosa!
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